(Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa)
Il sostituto può essere scelto anche tra i procuratori iscritti nell'albo locale; egli assume tutti gli obblighi del difensore ordinario, quando questi abbandona la difesa, e non può ottenere la concessione di un termine per lo studio degli atti.
Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.
Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il militare, che passa al nemico, o che, a fine di passare al nemico, abbandona, in presenza di questo, il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.
Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
E' considerato immediatamente disertore: 1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile; 2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare; 3° il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; 4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero; 5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.
Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Senato s'intende convocato senz'altro pel prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.
Si tratta della normativa che abbandona le precedenti configurazioni di primario, aiuto ed assistente, introducendo quelle di dirigente di primo e di secondo livello (d.lg. n. 502/1992) e, poi, di dirigente di struttura semplice e di struttura complessa (d.lg. n. 229/1999), intervenendo anche sulla descrizione delle competenze. Sembrerebbe, secondo la Suprema Corte, che, in sostanza, in termini di responsabilità penale nulla sia cambiato, permanendo in capo alla figura apicale poteri-doveri di organizzazione, coordinamento e sorveglianza analoghi a quelli prima di spettanza del primario, e ciò anche in relazione alla più recente regolamentazione del 1999, che pure descrive in modo sensibilmente diverso le varie competenze. Verosimilmente, tale ultimo punto esigerà un ulteriore approfondimento.
L'Agenzia delle entrate abbandona le liti sugli studi di settore non precedute da contraddittorio
Il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso: la Cassazione abbandona la qualifica di "atto inesistente" approdando a quella di "non idoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento interno"
La decisione consente una messa a fuoco dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, una giurisprudenza che abbandona oggi la tradizionale ricostruzione del rito, concepito quale procedimento a contraddittorio eventuale e differito, alla ricerca di una nuova legittimazione della tutela monitoria. Questo scritto si allontana dall'argomentazione della Corte che, esaltando l'accelerazione procedimentale prodotta dal procedimento per decreto, lascia intravedere i chiari segni di un modello lontano dall'equilibrio tra valori confliggenti verso cui da anni si muove specie la giurisprudenza europea. Nell'evidenziare la necessità di una ricostruzione del rito in esame orientata ai diritti della persona, la presente analisi mira inoltre a mettere a punto alcune linee-guida per la definizione di un modello partecipativo di giustizia penale monitoria.