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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Competenza sulla diffamazione a mezzo Internet
Con la sentenza in esame, la Cassazione abbandona il criterio di recente affermatosi in materia di competenza territoriale per il reato di diffamazione a mezzo Internet: il giudice competente è quello del luogo in cui si riverberano le conseguenze dannose della diffamazione, ovvero la residenza o il domicilio della persona offesa. Un criterio che collimava con quello affermatosi anche in ambito civile con un recente intervento delle Sezioni Unite civili e che appariva idoneo a garantire l'uniformità per la diffamazione commessa a mezzo mass media. Il revirement della Corte, a vantaggio del criterio suppletivo di cui all'art. 9, secondo comma, c.p.p., appare un passo indietro metodologico, in quanto si rinuncia alla verifica del locus commissi delicti, stabilendo una competenza standard.