Lo scritto indugia, infine, sull'esigenza di un uso appropriato della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, rispettosi del principio del contraddittorio: ove si vigili onde evitare sconfinamenti in aree estranee al "thema decidendum" si porranno le premesse per scongiurare incidenza statistiche abnorme della "nuova" ricusazione "per invasione".
Per il computo del termine finale di decorrenza degli interessi per ritardato rimborso del credito IVA, si deve aver riguardo alla data dell'ordinativo di pagamento e non già a quella della sua comunicazione al contribuente, purché il versamento delle somme dovute non avvenga con ritardo abnorme ed arbitrario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, attribuendo valenza generale - nel diritto tributario - ai criteri di determinazione stabiliti, al riguardo, dal decreto sulla riscossione delle imposte sui redditi. La questione è interessante per i risvolti anche pratici che presenta e per l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.
Si nega che il provvedimento del giudice delegato con il quale è ammesso al passivo un credito oggetto di ricorso ex art. 101 legge fallimentare, in difformità dalla domanda - in chirografo invece che in via privilegiata - abbia carattere "abnorme" o sia addirittura "atto inesistente" oppure debba considerarsi sentenza in senso sostanziale pronunciata in una forma erronea rispetto allo schema legale. Il provvedimento costituisce invece l'invalido esercizio di potere decisorio, oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 98. Annotando favorevolmente la sentenza del Tribunale di Napoli, si va pertanto di contrario avviso rispetto all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite che, con sentenza n. 9692/2002, avevano invece ravvisato nel decreto extra ordinem del giudice delegato un atto inesistente non possibile oggetto di alcuna impugnazione ma solo di actio nullitatis e si conclude invece per l'ammissibilità del gravame offerto dall'opposizione endofallimentare che concede alle parti ogni opportuna garanzia di cognizione piena in coerenza con il rispetto delle esigenze di stabilità e certezze nella fase di accertamento del passivo.
L'A. sostiene che la suprema Corte, nella decisione in esame, abbia correttamente ritenuto abnorme il provvedimento del giudice con il quale è stata dichiarata la nullità dell'atto con cui il p.m. ha esercitato l'azione penale ex art. 409 comma 5 c.p.p. e si sofferma sulle norme di cui agli artt. 409 e 415-bis c.p.p., sulla lettura congiunta di tali disposizioni e sull'intervento della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'illegittimità dell'art. 415-bis c.p.p.
Il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 d. lgs. n. 274 del 2000 non é da considerare un "atto abnorme", allorquando quest'ultimo, in seguito alla carenza d'indagine da parte del pubblico ministero, si sia attivato personalmente al fine di interpellare la persona offesa per verificare la sussistenza di un suo interesse alla prosecuzione del procedimento. Il decreto impugnato, infatti, non presenterebbe i requisiti dell'abnormità, trattandosi non già di un atto di indagine preliminare, come tale escluso dalla competenza del giudice di pace, ma di un atto di impulso del procedimento condizionante lo sviluppo del medesimo.
Di conseguenza, la regressione del procedimento disposta dal giudice per l'udienza preliminare è da considerarsi atto abnorme. L'omesso deposito, a ben vedere, comporta solo l'inutilizzabilità degli atti non depositati.
Illegittima o abnorme la revoca del giudizio abbreviato allo stato degli atti?
Egli considera, infatti, detto provvedimento abnorme e, come tale, ricorribile per Cassazione perché lede irrimediabilmente il diritto di difesa dell'imputato.
Nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 44, della legge n. 350/2003 nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanatorie di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002 anche per i periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi al 31 dicembre 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, la Corte costituzionale ha ravvisato una "ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente ugali" che attribuiscono una valenza abnorme alla "mera non coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare". L'esercizio sociale che si conclude con l'anno solare e quello che non coincide con l'anno solare sono così equiparati agli effetti della sanatoria tributaria "in melius", nel senso che viene ad essere ammesso al condono anche chi in precedenza era da esso escluso.
Il decreto che dispone il giudizio emesso prima dell'espletamento dell'incidente, quindi, é da ritenersi abnorme.
Implicazioni criminologiche della crisi di coppia: dalla abnorme elaborazione del lutto al delitto. Riflessioni critiche da una casistica peritale
Lungi dall'essere meramente irrituale, tale atto é, pertanto, da ritenersi abnorme.
In tema di disposizioni antielusive, paiono maturi i tempi per implementare l'art. 37-bis del d.p.r. n. 600/1973, superando i limiti di tipicità imposti dal terzo comma, mediante la formulazione di una regola generale (ancorché residuale) che sanzioni quei comportamenti "innominati" a carattere abnorme od eccessivo, rispetto alle finalità da conseguire, destinati a provocare una "sproporzione ingiustificata" tra vantaggio perseguito e mancata percezione del giusto tributo. Una regola legislativa in tal senso servirebbe, tra l'altro, a superare le perplessità ermeneutiche avanzate dalla dottrina in merito all'indistinto richiamo ai parametri antiabuso ricavati dai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.
Non è abnorme latto con il quale il giudice delludienza preliminare, anche inseguito ad instaurazione del rito abbreviato, avendo accertato che il fatto è diverso da quello descritto nellatto di imputazione, rimette gli atti al pubblico ministero. Tale interpretazione è espressione del principio generale dellordinamento contemplato nellart. 521, co. 2, c.p.p., che affermala obbligatorietà della corrispondenza tra il fatto storico ed il fatto descritto nel capo di imputazione. In tal senso, la pregressa richiesta di rito alternativo da parte dellinteressato non appare ostativa a questa iniziativa del giudice, atteso chela volontà dellimputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dellimputazione.
Inoltre, ritiene che la condotta della vittima possa ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale solo quando abnorme ed eccezionale, così rischiando di immedesimare il giudizio sulla causalità omissiva con quello sulla colpa.
Risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari invero regolarmente notificato, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, dopo aver dichiarato erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio. L'A. condivide la conclusione, cui giunge la Corte che costituisce stimolo di riflessione intorno ad una categoria ancora nebulosa qual è l'abnormità dell'atto processuale penale. Muovendo dalla pronuncia in commento, vengono ricostruiti quelli che sembrano i tratti qualificanti del provvedimento abnorme: l'assenza del potere di adottare l'atto, la sua inconciliabilità con i principi generali dell'ordinamento e la conseguente stasi del procedimento, superabile solo attraverso il ricorso in cassazione.
Secondo la decisione della Sezione disciplinare del C.S.M. del 16 novembre 2009 il p.m. che legittimamente coltiva un procedimento penale, nell'ipotesi che altro p.m. disponga il sequestro in originale dell'intero relativo fascicolo con atto abnorme basato su contestuali ipotesi di reato a suo carico, non può esercitare alcuna propria iniziativa penale a carico del collega sequestrante e pertanto sequestrare gli atti già sequestrati considerandoli cosa pertinente al reato. La sentenza offre lo spunto per una rivisitazione della posizione del p.m. nell'ordinamento sotto il profilo del suo dovere di astensione in situazioni di emergenza che, come tali, rischiano di pregiudicare delicatissimi valori ordinamentali e costituzionali. Tra tutti il principio di legalità, pericolosamente offuscato, nella decisione, da altra perentoria affermazione giudiziale, la seguente: per essere il giudizio disciplinare autonomo rispetto al procedimento penale nel contesto del quale si ipotizza la commissione di un illecito, per l'appunto, disciplinare, il provvedimento giudiziario pur legittimo può essere oggetto di una valutazione deontologicamente negativa.
Il provvedimento abnorme nel decreto penale di condanna
Anche nell'ambito del rito monitorio ha trovato spazio la teoria del provvedimento abnorme, elaborata dalla giurisprudenza, che consiste nella possibilità di sottoporre a controllo quei provvedimenti per i quali, sebbene la loro anomalia, non è previsto dalla legge un apposito mezzo di impugnazione. Pertanto, la ricorribilità diretta per cassazione permette di ripristinare l'efficienza del processo mediante la rimozione del provvedimento abnorme.
Detto provvedimento, avente carattere ordinatorio, non è abnorme, in quanto rientra tra i poteri di controllo dello stesso organo giurisdizionale sull'iniziativa penale del magistrato d'accusa. Il commento riporta i contrasti giurisprudenziali e dottrinali sul tema. Si sofferma, poi, sulla questione se, in caso di imputazione coatta, sia o no necessario l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.
Condotta abnorme del danneggiato e responsabilità da custodia
Il filo conduttore della nuova disciplina non è quello della giustizia tributaria: non si colma una lacuna del sistema di tassazione del reddito in nome dell'uguaglianza sostanziale, ma si colpisce l'utilizzatore del bene in ragione di un abnorme comportamento, a monte, da pare della struttura societaria. All'anomalia nel rapporto intercorrente tra la società e il socio, laddove quest'ultimo si trovi nella condizione di disporre, in concreto, di beni che dovrebbero confluire nel circuito produttivo della società, risponde con un'anomalia di stampo normativo, attraverso la configurazione di redditi costruiti a tavolino e privi di contatto con la realtà economica.
Abnorme la decisione che definisce il procedimento assunta dal giudice ricusato prima che la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o infondata dall'organo competente. La natura del vizio dipende dalla accertata inidoneità del giudice al corretto esercizio della funzione giurisdizionale in relazione ad uno specifico procedimento, e attiene perciò non all'attribuzione in astratto di potestà giurisdizionale, bensì ai modi e limiti del potere esercitabile in un determinato giudizio, id est a un difetto di capacità particolare a giudicare.
Nella sentenza, n. 6346/2011 in commento, invece, i Giudici del Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 10 della sopra richiamata legge istitutiva del Giudice di pace, infliggono la sanzione della revoca delle funzioni a causa di condotta non improntata ad equilibrio in quanto nella fattispecie il magistrato onorario in primis assumeva comportamenti astiosi nei confronti di un avvocato, che aveva chiesto ed ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo; in secundis respingeva, con motivazione, ritenuta "abnorme" dal Consiglio Superiore della Magistratura, un ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da altro avvocato, formulando un giudizio di merito sulla entità del compenso richiesto, e rivelando in tal modo mancanza di equilibrio nell'esercizio delle proprie funzioni.
L'A. analizza l'ultima importante decisione con la quale le Sezioni unite hanno ulteriormente chiarito i limiti entro i quali il giudice dell'archiviazione può esercitare il proprio controllo senza operare indebite ingerenze nella sfera di autonomia della pubblica accusa condividendo l'approdo esegetico secondo il quale risulta abnorme l'imputazione coatta per una notizia di reato mai precedentemente iscritta dal p.m. nel relativo registro.
In particolare, viene affrontato l'aspetto relativo all'onere della trascrizione o riassunzione, all'interno del ricorso, della porzione degli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione; onere che, se ben calibrato, risulta funzionale al rispetto delle stesse garanzie di economia processuale e di corretto svolgimento del giudizio di cassazione che rischiano di essere frustrate dal suo abnorme utilizzo.
La Cassazione non regge più l'urto di un numero abnorme di ricorsi: prendendo le mosse dalla diagnosi condivisa della patologia che incide negativamente sulla qualità del lavoro della Suprema Corte e sull'effettività delle garanzie dei ricorrenti, gli studiosi del processo penale hanno stilato un decalogo di possibili rimedi compendiati nella Carta di Napoli. Le possibili soluzioni, tuttavia, sono ancora oggetto di ampia discussione, a partire dalla necessità di una revisione costituzionale dell'art. 111 comma 7 Cost. L'obiettivo è comunque quello di assicurare un garantismo efficiente per la tutela dei diritti dell'imputato anche nel giudizio di cassazione.
Davvero abnorme l'ordinanza che senza interlocuzione con il p.m. dichiara la nullità per indeterminatezza dell'imputazione?
La sentenza in commento, estendendo alla fase del giudizio dibattimentale il percorso "virtuoso" immaginato dalle Sezioni unite per l'udienza preliminare, per fare fronte a carenze, deficienze o genericità dell'imputazione, ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, senza alcuna preventiva interlocuzione con il p.m., accogliendo l'eccezione difensiva, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, con restituzione degli atti al p.m. Nelle brevi note di commento si evidenziano gli aspetti di criticità della soluzione scelta dalla Cassazione.
La violazione manifesta di legge, quando non riguardante il provvedimento abnorme, deve perciò essere ricondotta al travisamento linguistico della disposizione. Il travisamento delle prove deve invece essere ricondotto all'attività percettiva che precede la valutazione. La nozione di travisamento del fatto, non essendo distinguibile da quella di affermazione, o negazione, del fatto contrastata dagli atti del procedimento, ingenera in modo fondato un dubbio di legittimità costituzionale. Permangono, infine, questioni di coerenza della legge sulla responsabilità civile dei magistrati al "dictum" della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il datore di lavoro è sempre responsabile per l'infortunio occorso al suo dipendente, salvo che il comportamento posto in essere dalla vittima, in occasione del sinistro, non sia stato abnorme, arbitrario, illogico o estraneo alle finalità produttive. Sicché, dovendo il datore di lavoro accertarsi che il lavoratore, per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, agisca in condizioni di sicurezza, si ha l'esonero totale della responsabilità civile del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., solo ove si sia in presenza di un atto volontario del dipendente, la cui direzione è volta alla soddisfazione di impulsi meramente personali e manchi un nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al contrario, affinché il fatto illecito del dipendente risalga al datore di lavoro, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente il presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. Si è in presenza, quindi, di una responsabilità di tipo oggettivo, la quale, non consente di far valer alcuna causa di esonero.
Non è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale con il quale viene disposta la restituzione degli atti al p.m., per avere questi promosso una contestazione suppletiva "in limine" avente ad oggetto reati in relazione ai quali il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato doversi procedere separatamente non sussistendo, in relazione ad essi, i presupposti per l'instaurazione del rito immediato. Il giudice del dibattimento deve, infatti, garantire la corretta allocazione dei poteri tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione del rito speciale.