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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Giudice di pace: imparzialità e indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
Gli AA. si soffermano nel presente articolo sull'elaborazione giurisprudenziale inerente l'obbligo per il Giudice di pace di esercitare le proprie funzioni giurisdizionali secondo criteri di imparzialità e di indipendenza, astenendosi da ogni attività che possa creare conflitto di interessi nella sua "potestas iudicandi". In particolare i Giudici del Consiglio di Stato nella prima sentenza in commento n. 6098/2011 hanno precisato il dovere per il Giudice di pace di attenersi a quanto disposto dagli artt. 8 e 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 in merito al divieto di esercitare nell'ambito del medesimo circondario la propria attività come avvocato e come magistrato onorario in quanto tale contestualità di incarichi provocherebbe una situazione di concorrenza sleale, non compatibile con il potere decisionale del Giudice che deve necessariamente essere uniformato ad incontrovertibili parametri di oggettività e trasparenza. Nella sentenza, n. 6346/2011 in commento, invece, i Giudici del Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 10 della sopra richiamata legge istitutiva del Giudice di pace, infliggono la sanzione della revoca delle funzioni a causa di condotta non improntata ad equilibrio in quanto nella fattispecie il magistrato onorario in primis assumeva comportamenti astiosi nei confronti di un avvocato, che aveva chiesto ed ottenuto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo; in secundis respingeva, con motivazione, ritenuta "abnorme" dal Consiglio Superiore della Magistratura, un ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da altro avvocato, formulando un giudizio di merito sulla entità del compenso richiesto, e rivelando in tal modo mancanza di equilibrio nell'esercizio delle proprie funzioni.