Art. 566.
Art. 566.
Art. 566.
Art. 566.
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura
L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre
., c.c., pertanto, l'adottato conserva, verso i genitori d'origine, le qualità di legittimario e di successibile legittimo (art. 536, 1°, e 566 c.c
566. Tordi arrosto in casseruola.
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566. - Budino di cioccolata.
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universale «( Ideol. 559 7 566) »: onde ogni universale nella sua applicazione a' giudizŒ, che da lui, come da regola si fanno, è un principio del