Art. 503.
Art. 503.
Art. 503.
consentita la utilizzazione agli effetti del giudizio, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3.
all'esame a norma dell'articolo 503. In ogni caso il dibattimento non può essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere
europea del 31 gennaio 2006 (causa C-503/03) in relazione al rilascio del visto al cittadino straniero che sia coniugato con un cittadino comunitario.
503. - Insalata composta in maionese.
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Fera 503
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