Art. 676.
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indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati
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Parlamento aveva approvato la legge n. 676, recante duplice delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative che si
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sensi dell'art. 676 c.p.p.
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previsto dalla direttiva 91/676/Cee. A giudizio della Corte, poiché la direttiva 2001/42 non specifica la disciplina applicabile in caso di violazione
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dell'esecuzione, che vi provvede con la forma "de plano". L'opposizione di cui all'art. 676, 4 comma, c.p.p., in questo caso, rappresenta lo strumento di
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