Art. 2347.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art. 2347.
Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare
Si esamina la disposizione normativa di cui all'art. 2347 c.c., sull'esercizio dei diritti azionari relativi alla tutela giudiziaria dei soci
Ripercorrendo la ratio dell'art. 2347 c.c. l'A. procede ad una rivisitazione critica del principio, espresso dal provvedimento in commento, secondo
Su questa presunta antinomia si sviluppa la decisione n. 2347/2009 della Cassazione in Sezioni Unite penali cui si accompagna una inequivoca
L'A. ricostruisce la ratio dell'art. 2347 c.c., per individuare le funzioni del rappresentante comune degli azionisti e i suoi poteri, e svolge una
. La sintetica descrizione del rappresentante comune in seno all'art. 2347 c.c. né esaurisce i poteri dello stesso, né le modalità della sua nomina e