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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La autolegittimazione dell'attività medica e la volontà del paziente
Su questa presunta antinomia si sviluppa la decisione n. 2347/2009 della Cassazione in Sezioni Unite penali cui si accompagna una inequivoca definizione della pratica terapeutica - in specie chirurgica - secondo la quale l'attività medica, sino alla singola decisione (e alla singola scelta), trae fondamento dal consenso informato ma non inteso alla stregua di discriminante di cui all'art. 50 c.p. (se così fosse, essa sarebbe sempre penalmente rilevante e abbisognerebbe di una causa di giustificazione codificata) bensì nella sua finalità di tutela della salute, bene costituzionalmente protetto anche come interesse della collettività ma, in primis, come diritto fondamentale del cittadino. Sulla perspicua decisione gravano, peraltro, perplessità di carattere medico-legale per le soluzioni giurisprudenziali e le incertezze deontologiche assolutamente prevedibili che potrebbero derivarne.