Art. 2206.
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di
/2206) sollevava questione di costituzionalità dell'art. 5-bis comma 7-bis L. n. 359/12992, sul presupposto di non potere offrire tutela alcuna al
N° 2206, 5 novembre 1874, lire 205,000, delle finanze, capitolo 173.
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