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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Congedi. — Domanda del guardasigilli della facoltà di procedere contro il
deputato Toscanelli, a nome del Procuratore del Re a Lucca. — Presentazione di
una relazione sopra due schemi di legge, per l'approvazione di contratti di
vendita, e di permuta di beni demaniali, e per una convenzione col municipio di
Milano per la cessione di stabili, e per il compimento della costruzione di un
carcere giudiziario. — Votazione a squittinio segreto sopra i disegni di legge
per l'armamento, e la difesa dello Stato, e per l'affrancamento dei boschi
demaniali dai diritti d'uso, ammessi nella tornata di ieri per articoli. —
Approvazione del disegno di legge per la dichiarazione relativa alla convenzione
addizionale monetaria col Belgio, colla Francia, e colla Svizzera. — Discussione
del disegno di legge per la convalidazione di decreti reali di prelevamento dal
fondo per le spese impreviste pel 1873, 1874, 1875 — Osservazioni del deputato
Depretis, e risposte del relatore Corbetta, e del ministro pei lavori pubblici —
Approvazione dell'articolo di questo schema, e di quattro altri per gli anni
1874 e 1875 sullo stesso argomento. — Discussione del bilancio di definitiva
previsione della spesa pel Ministero dell'interno per l'anno 1875 — Riserve del
ministro per l'interno sul capitolo 4 — Approvazione di trentaquattro capitoli —
Istanze dei deputati Asproni e Umana sul capitolo 35 relativo alle carceri, e
spiegazioni del ministro — Sul capitolo 37, Mantenimento dei
detenuti, parlano i deputati Pissavini, Di Rudinì, relatore,
Mantellini, Serpi, ed il ministro per l'interno — È approvata la cifra
ministeriale — Aumento proposto dal relatore Di Rudinì al capitolo 39, Servizio delle manifatture nelle case penali, approvato
dopo dichiarazioni del ministro — Istanze del deputato Plutino A. sul capitolo
59, relativo alle carceri cellulari, e osservazioni del ministro, e del deputato
Macchi — Sono approvati tutti i capitoli, e la somma intera del bilancio. —
Risultamento delle votazioni, e approvazione dei sei disegni di legge, sopra
citati.
La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane. (Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)
Quartieri segretario. Sono giunte alla Camera le petizioni
seguenti:
1134. Il Consiglio comunale di Porto San Giorgio rivolge alla Camera vive istanze per la sollecita approvazione della proposta di legge presentata dal deputato Pericoli per l'aggregazione della parrocchia San Giorgio a quel comune.
1135. Il sindaco del municipio di Conza della Campania rassegna una petizione del Consiglio comunale intesa ad ottenere che quel comune sia eretto capoluogo di mandamento.
1136. Il presidente della Camera di commercio ed arti di Bologna partecipa un voto di quel consesso perchè venga accolta la proposta di legge del deputato Negrotto e sia consentita l'istituzione dei punti franchi sì alle città marittime, che alle interne.
presidente. Hanno chiesto un congedo, per ragioni di
salute: gli onorevoli Gregorini e Frizzi, di 10 giorni; l'onorevole Arrigossi,
di 12; l'onorevole Cairoli, di 5.
Per affari domestici, lo domandano: l'onorevole Bertani G.B., di 5 giorni; l'onorevole Righi, di 12; gli onorevoli Lioy e Secco, di 15.
(Sono accordati.)
Il ministro di grazia e giustizia invia alla Presidenza della Camera la seguente lettera:
«In esecuzione dell'obbligo che m'impone la legge, mi pregio d'inviare a V. E. una istanza del procuratore del Re al tribunale di Lucca, il quale domanda alla Camera l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Giuseppe Toscanelli.
Piaccia a V. E. di dare ad essa l'ulteriore corso, al qual fine
spedisco pure tutti gli atti relativi.» (V.
Stampato, 39 bis.)
Questa istanza sarà trasmessa agli uffizi.
presidente. Invito l'onorevole Ferrati a recarsi alla
tribuna per presentare una relazione.
Ferrati relatore. Ho l'onore di presentare la relazione
su due progetti di legge: 1° approvazione di alcuni contratti di vendita e
di permuta di beni demaniali; 2° approvazione della convenzione fra le
finanze dello Stato ed il municipio di Milano per la cessione di alcuni
stabili demaniali, e pel compimento della costruzione di un carcere
giudiziario a sistema cellulare. (V.
Stampato,n°67 e 119-a.)
presidente. Questa relazione sarà stampata e
distribuita.
Servolini. Siccome per diversi di questi contratti è evidente la necessità d'una sollecita approvazione, così io prego la Camera a voler accordare l'urgenza a questi progetti di legge.
(Sono dichiarati d'urgenza.)
presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a
scrutinio segreto sul progetto di legge: Affrancamento dei boschi demaniali
dai diritti d'uso; e per altri cinque riguardanti spese per l'armamento e la
difesa dello Stato.
(Si procede all'appello nominale.)
Si lasceranno le urne aperte a comodo di quei nostri colleghi che non hanno ancora votato.
presidente. Ora si dovrebbe procedere nell'ordine del
giorno, il quale recherebbe anzitutto la discussione del progetto di legge
per modificazioni del Codice di procedura penale riguardo ai mandati di
comparizione, di cattura e alla libertà provvisoria degli imputati; quindi
quella dello schema di legge relativo alle tasse universitarie e sistema
degli esami.
Ma l'onorevole ministro di grazia e giustizia essendo oggi indisposto, e l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica, per ragioni d'ufficio, avendosi dovuto assentare da Roma, questi due progetti di legge non possono venire in discussione. Passeremo quindi al progetto di legge per la dichiarazione relativa alla convenzione monetaria fra l'Italia, la Francia, la Svizzera e il Belgio.
La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare, passeremo a quella degli articoli.
«Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera
esecuzione alla qui annessa Dichiarazione stipulata
tra l'Italia, il Belgio, la Francia e la Svizzera, e sottoscritta a Parigi
il 5 febbraio 1875, in ordine all'articolo 3 della convenzione monetaria
addizionale del 31 gennaio 1874.»
(È approvato.)
«Art. 2. È data facoltà al Governo del Re di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'articolo 6 della legge 24 agosto 1862, n° 788, nella parte in cui dispone che i pezzi da lire cinque d'argento al titolo di 800 millesimi non si conieranno, se non per conto, e sopra domanda dei privati.»
(È approvato.)
Si addiverrà più tardi allo squittinio segreto su questo schema.
presidente. Ora l'ordine del giorno recala
convalidazione di decreti che autorizzano prelevamenti di somme dal fondo
delle spese impreviste per gli anni 1873, 1874 e 1875.
I progetti di legge sono cinque, ma io reputo sia opportuno aprire sopra di essi una sola discussione generale, in quanto che si riferiscono ad un solo argomento. Non è vero, onorevole relatore?
Corbetta relatore. Verissimo.
presidente. La discussione generale è aperta.
La parola spetta all'onorevole Depretis.
Depretis. Io non credeva che nella giornata d'oggi venissero in discussione questi progetti di legge. Vi erano altri progetti all'ordine del giorno abbastanza gravi da potere presumere che la discussione
non sarebbe stata breve, e che questi progetti di legge non sarebbero quindi in questa tornata discussi.
Per me dunque la discussione giunge inopinata. Tuttavia siccome non credo che questi progetti di legge possano lasciarsi passare in silenzio, tanto più che fa anno formato oggetto di discussione abbastanza vivace anche in seno alla Commissione generale del bilancio, e se bene mi ricordo, in seno alla Commissione del bilancio le questioni non furono decise che con una maggioranza più fittizia che reale, così io mi credo in debito di chiamare l'attenzione della Camera sopra di essi.
La Camera non ignora quali sono le disposizioni della nostra legge di contabilità. Essa per restringere entro limiti certi la spesa del bilancio, vuole che siano stanziate annualmente due somme distinte. Una, sotto il titolo di fondo di riserva, serve a coprire la deficienza nelle spese d'ordine a cui non bastino gli stanziamenti del bilancio. L'altra per le spese impreviste, tiene luogo di quelle spese le quali, secondo il giure antico della nostra amministrazione, formavano oggetto di quei decreti reali per spese nuove e maggiori, fatte nell'intervallo delle Sessioni parlamentari, dal Ministero, spese che furono così vivamente lamentate e che diedero luogo appunto alla riforma della legge antica, e all'approvazione della legge attuale.
Ora, a mio avviso, quel che si è fatto finora, e massime quel che risulta da questi progetti di legge, mi persuade che la legge di contabilità non è interpretata in modo conforme ai principii che debbono reggere il Governo costituzionale.
È massima fondamentale nel Governo costituzionale che le imposte non possono riscuotersi nè le spese possono essere fatte se non sono autorizzate ed approvate per legge, e consentite innanzitutto da quel ramo del Parlamento che è il diretto rappresentante dei contribuenti. Ora la legge dice che il Governo possa provvedere alle lacune del bilancio ricorrendo al fondo di riserva nelle vacanze del Parlamento, e pel fondo di riserva non occorre che un decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti. Questa minore solennità nella forma è fondata sul fatto che queste spese sono già, coma spese d'ordine, autorizzate dalle leggi; sono obblighi che ha il potere esecutivo, i quali hanno il loro fondamento nelle leggi esistenti. Non così, o signori, avviene della spese impreviste, alle quali, mancando appunto il fondamento della legge, non potrebbero essere legittimamente fatte. La legge di contabilità vuole quindi che queste spese impreviste siano autorizzate per legge se il Parlamento siede, e se il Parlamento non siede, cioè, nell'intervallo tra le Sessioni parlamentari, con decreto reale, sulla proposta dei ministro delle finanze previa deliberazione del Consiglio dei ministri; colla pubblicazione nella gazzetta ufficiale entro dieci giorni; e coll'obbligo al Ministero che, al riaprirsi della Sessione parlamentare, questi decreti debbano immediatamente essere presentati al Parlamento stesso per essere convertiti in legge. È bene inteso che il Governo deve rimanere nei limiti delle somma già autorizzate con la legge del bilancio.
Ora, in pratica, che cosa si è fatto? In pratica è avvenuto questo. Prima di tutto il Governo ha dato una interpretazione sua propria alla legge di contabilità, ed ha ordinato che fosse considerato come intervallo fra una Sessione e l'altra anche quel riposo di qualche giorno, che la Camera, nell'interesse dell'andamento dei suoi lavori, prende in certe epoche dell'anno.
È avvenuto per esempio che in molte circostanze la Camera, nelle feste di Natale, continuasse a tenere le sue sedute; è avvenuto altre volte che in quella ricorrenza la Camera sospendesse per alcuni giorni le pubbliche discussioni.
Ora, che cosa fece il Ministero? Il Ministero ha interpretato la legge in questo modo, che dovessero ritenersi come un intervallo tra le Sessioni parlamentari quei pochi giorni nei quali, pel maggior comodo dei suoi lavori, la Camera piglia le vacanze di qualche giorno all'epoca del Natale.
Ora, a mio avviso, queste interpretazione è assolutamente erronea.
La legge dice che, se la spesa occorre quando siede il Parlamento, deve essere autorizzata per legge. Queste parole hanno un senso che non può essere dubbio. Il Parlamento siede nelle sue Sessioni: cessa di sedere quando è prorogato, ricomincia la Sessione quando è convocato. La Sessione dura finchè un decreto reale non la proroghi, e ricomincia quando un altro decreto reale la riapre.
Io comprenderei che si ritenesse come intervallo delle Sessioni quel lungo periodo di tempo che è di parecchi mesi, ed in cui, secondo la consuetudine, non solo del nostro, ma di tutti i Parlamenti, la Camera proroga essa medesima a tempo indefinito le sue sedute: non sarebbe regolare, nè perfettamente corretto, ma scusabile; ma la sospensione delle sedute pubbliche che la Camera determina pel comodo dei suoi lavori, e che varia secondo le circostanze, con questa sospensione non può dirsi che la Sessione sia interrotta, Ora, io domando se in queste circostanze il Governo deva emanare dei decreti con cui talora si risolvono, e sempre col fatto compiuto si vengono a pregiudicare questioni gravissime, come è avvenuto appunto in alcuni
dei provvedimenti contemplati da questo progetto di legge.
Io credo perciò, senza estendermi più oltre, che questo metodo non sia corretto, nè conforme ai principii fondamentali che reggono il nostro regime parlamentare; e che per conseguenza se la Camera è disposta a passare sopra per quanto concerne il passato, e a stendere un benigno velo sopra questa erronea interpretazione ed applicazione della legge, io credo però che sia dovere della Camera di manifestare la sua intenzione che quello che si è fatto per il passato non possa più succedere per l'avvenire.
Corbetta relatore. Sebbene nella Camera manchino, come
ieri, i combattenti, o sieno molto scarsi, l'autorevole parola
dell'onorevole Depretis fa alla Commissione doveroso l'esporre alla Camera
quali furono le opinioni agitatesi nel suo seno intorno alla questione oggi
sollevata dall'onorevole Depretis.
Ricorda la Camera come l'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato nel suo ultimo capoverso dichiara, che se la spesa imprevista occorre, quando siede il Parlamento, essa deve essere autorizzata per leggea. È evidente che davanti ad una disposizione di questa natura, nasce la possibilità di una interpretazione affatto distinta.
Per me queste interpretazioni, se ben mi appongo, possono essere tre: l'una che sarebbe letterale, cioè a dire che quando la Camera non è prorogata con decreto reale di proroga, non si possano fare decreti di prelevamenti. Ma lo stesso onorevole Depretis deve riconoscere come questa interpretazione sarebbe tanto rigorosa da venire a frustrare lo scopo che la legge di contabilità si prefiggeva appunto quando stanziava un fondo per le spese impreviste ed un fondo di riserva propriamente detto. E lo provo colle stesse argomentazioni messe innanzi dall'onorevole Depretis, il quale costituisce una seconda interpretazione. Infatti che cosa ha egli detto? Se si trattasse di un prelevamento fatto sei lungo intervallo di tempo in cui la Camera non siede, poniamo il caso dalla metà o dalla fine di giugno fino alla riconvocazione in novembre, lo intenderei; ma quando si tratta di un semplice aggiornamento, il prelevamento non lo intendo, perchè si può dire che la Camera siede.
Vede dunque l'onorevole Depretis che la interpretazione letterale dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generala dello Stato non è accettata neppure da lui, perchè porterebbe a conseguenze assolutamente diverse da quelle a cui egli medesimo vuol giungere.
Io non posso dissimulare che riconosco che sarebbe più corretto, che questi decreti di prelevamento non avvenissero se non nell'epoca in cui vi è l'aggiornamento della Camera nell'estate, vi sia o non vi sia decreto di proroga, e non nei brevi aggiornamenti (è il terzo modo d'interpretare l'articolo 32); però non posso a meno di dire alla Camera come la maggioranza della Commissione…
Depretis. Se non vi è maggioranza.
Corbetta relatore. Ci fu, onorevole Depretis.
Depretis. Quando?
Corbetta relatore. Fra i presenti nella seduta in cui
si è deliberato su questo argomento.
Depretis. Si è deliberato due volte?
Corbetta relatore. La maggioranza della Commissione ha
ritenuto che sarebbe stato pericoloso togliere questa facoltà al Governo in
un modo assoluto, specialmente per quanto si riferisce agli ultimi giorni
dell'anno, nei quali la Camera non siede per le feste natalizie.
L'onorevole Depretis, che è stato molte volte al Governo, m'insegna che appunto in quell'epoca può presentarsi all'amministrazione il maggior bisogno di fare questi prelevamenti, e quindi, per soverchio amore di metodo, non conviene porre ostacolo al buon andamento amministrativo ed alla regolare gestione degli affari.
Se l'onorevole Depretis infatti dà uno sguardo ai cinque disegni di legge sui quali la Commissione ha riferito, nei quali si contengono quarantasette decreti di prelevamento, vedrà che ve ne sono taluni fatti in fine dell'anno, anche per somme minime, per non avere uno strascico nei successivi bilanci. Ora, domando io: come si può in via assoluta negare al Governo di fare questi prelevamenti in quell'epoca in cui la Camera pure non siede? Che cosa avverrebbe se non si concedesse questa facoltà al Governo? Ne avverrebbe necessariamente che, non potendosi saldare alcune spese per non esservi fondi a ciò stanziati in bilancio, si trascinerebbero necessariamente da un bilancio all'altro, aumentando il cumulo di quei residui passivi che, come si disse ieri alla Camera, sono le parti più oscure del nostro bilancio.
Intendo perfettamente che le ragioni e le opposizioni d'indole costituzionale dell'onorevole Depretis sarebbero gravissime quando il Governo oltrepassasse i limiti stabiliti dalla Camera in bilancio per il fondo delle spese impreviste; ma quando il Governo si tiene in questi limiti, è certo che quelle ragioni scemano d'importanza per una speciale considerazione. Questa considerazione fu quella che specialmente adunò la maggioranza della Commissione, per quanto l'onorevole Depretis interrompa
dicendo che maggioranza in Commissione non ci fu.
(Si ride)
Questa considerazione è la seguente.
La Commissione ha detto: forsechè, quand'anche non si stabilisca rigorosamente la massima che il decreto di prelevamento non si possa fare se non quando la Camera non siede per il lungo periodo delle vacanze estive, si toglie ad essa il diritto di esaminare l'opportunità di ogni decreto di prelevamento e la facoltà di respingerlo? Mainò! Sarà più pericolosa l'arma che essa dovrà usare successivamente, non preventivamente, è vero, ma non meno tagliente e salda.
Or dunque, quando voi vi troverete di fronte ad un decreto di prelevamento, il quale non riterrete avere tatti quei caratteri che dalla legge sono prescritti perchè il decreto di prelevamento si debba approvare, cioè a dire non ci sia l'urgenza, cioè a dire non ci sia la necessità, cioè a dire non ci sia l'indeclinabilità della spesa, la Commissione del bilancio verrà a proporre alla Camera che quello speciale decreto sia respinto, all'infuori di ogni considerazione sull'epoca e sul periodo in cui il prelevamento medesimo fu fatto, e la Camera sarà sempre in grado di esercitare il controllo suo, e peggio per il potere esecutivo, se il suo voto porterà a conseguenze anche gravissime, e cioè di sfiducia.
Io capisco benissimo che l'onorevole Depreda mi può dire: ma in questo modo la legge si può sempre violare, poichè se voi prendete le parole usate dall'articolo 33 della legge di contabilità alla lettera potrebbe darsi che venisse un potere esecutivo a fare un decreto di prelevamento, per esempio, in una domenica, perchè la Camera non siede.
Ma l'onorevole Depretis ben comprende come le cose bisogna prenderle nel loro spirito, e nessun potere esecutivo potrebbe appigliarsi ad un partito che apparirebbe manifestamente una vera mistificazione della legge.
Parmi perciò che la maggioranza della Commissione del bilancio non abbia
commesso nessun peccato, o per lo meno un peccato veniale appigliandosi alla
sentenza di non proclamare nessuna massima assoluta che vieti al Governo di
fare prelevamenti quando la Camera non siede,
interpretando troppo rigorosamente queste parole.
Esaminiamo ogni decreto di prelevamento per riconoscere se nel prelevamento stesso stanno i caratteri, ed i requisiti per cui, secondo lo spirito della legge, questi prelevamenti possono essere ammessi, e per soverchio amore di metodo non inceppiamo il buon andamento della gestione amministrativa.
(Ai voti!)
Depretis. Io non insisterò sul punto se la Commissione del bilancio fosse o non fosse in maggioranza nel prendere la sua deliberazione; una prima volta io era presente e si è deliberato, e la maggioranza non vi era per certo, perchè i presenti erano il terzo più uno dei membri che compongono la Commissione del bilancio.
Dunque per quella volta maggioranza non vi era; c'è stata un'altra riunione a cui mi spiace di non avere potuto assistere; non posso dire ciò che sia avvenuto in quella riunione, ma col cattivo precedente della prima, i miei sospetti se sono erronei sono disposto ad abbandonarli, ma che avessero qualche fondamento non mi si potrà contendere.
Ora veniamo un po' all'interpretazione che il relatore della Commissione dà alla legge di contabilità.
Ho detto che quando il Parlamento suole per alcuni mesi di seguito, sospendere le sue sedute, in quel tempo l'interpretazione data alla legge dal Ministero sarebbe scusabile, cioè un po' meno erronea: ma non ho mica voluto giustificare nemmeno questo contegno, onorevole Corbetta; io sostengo che il Parlamento non siede quando vi è un decreto di proroga della Sessione.
Si legga il testo della legge, si considerino i principii sui quali è fondato: essa non può avere altro significato. Nelle lunghe vacanze il Governo sarà più scusabile, ma sempre colpevole, perchè non vedo perchè il potere legislativo non debba, quando sa che il Parlamento non può sedere, e non siede, e si proroga di fatto, non debba, dico, anche far sì che questa proroga fosse, non solo di fatto, ma di diritto emanando un decreto reale di proroga, e che poi con un altro decreto reale si riaprisse la Sessione.
Quindi su questo punto il mio ragionamento non può dare fondamento alle conseguenze a cui è venuto l'onorevole Corbetta.
Nè a me fa senso l'altra osservazione che cioè il Parlamento può sempre esaminare il merito di questi decreti quando vengono alla Camera per la loro convalidazione. Ma, onorevole Corbetta, vorrebbe ella che il Parlamento non avesse nemmeno facoltà di esaminare il merito di queste spese? Il Parlamento ha il diritto di esaminare il merito anche di quelle spese che il Ministero fa con semplici decreti ministeriali per spese obbligatorie e d'ordine, quantunque abbiano un fondamento nella legge,
Dunque quest'argomento non ha alcun valore. Tutto sta a vedere se sia corretto il metodo seguito finora, e se non si pregiudica l'azione parlamentare. Io dico che si pregiudica, perchè altra cosa è il giudizio che dà il Parlamento sopra una spesa che
non è ancora fatta, su cui può liberamente fare il suo esame, ed il giudizio che emette quando la spesa si presenta già come fatta, ed il fatto come compiuto. In quest'ultimo caso la questione prende una gravità maggiore, necessariamente essa implica una responsabilità personale dei ministri, e quasi sempre include una questione politica. Ora, io credo che questo sistema non sia utile e non sia corretto.
Mi si dice: la legge non bisogna interpretarla letteralmente, bisogna vederne lo spirito. Onorevole relatore, questo argomento è molto comodo quando non si vuole eseguire rigorosamente la legge, poichè lo spirito della legge l'uno lo intende in un modo, altri in un altro, e ne abbiamo degli esempi recentissimi.
Pur troppo, o signori, quando si vuole eludere una legge chiara, precisa, si va a spaziare nei campi del suo spirito, e vi si raccolgono, per cambiarne il senso, tutte le possibili e impossibili giustificazioni.
Ma vediamo in quali epoche questi prelevamenti furono fatti. Ce ne sono e per somme importanti che precedono di due o tre giorni l'apertura della Camera; ce ne sono in data del 19 novembre; la Camera si aprì, mi pare, al 21 novembre; era proprio necessario autorizzare quella spesa con decreto reale in quel giorno, mentre due giorni dopo si poteva domandare per legge e chiederne l'urgenza? Ma se ve ne sono di queste spese autorizzate per decreto reale sul fondo delle impreviste, che per parecchi mesi rimasero lettera morta, non essendosi speso nulla! E per queste dov'era l'urgenza?
L'onorevole relatore, che ha esaminato più a fondo queste leggi, potrebbe indicarle queste spese.
Così dicasi dei decreti del 27, del 28, e del 31 di dicembre; ma e che! non poteva l'amministrazione prevedere questi bisogni un mese prima, quindici giorni prima, e presentarci un progetto di legge facendolo dichiarare d'urgenza, e se la legge riguardava ima spesa assolutamente indispensabile, l'onorevole ministro non avrebbe così potuto ottenere facilmente la sanzione della Camera? Ma invece può accadere, come accade per alcune di queste leggi, che contengono delle questioni di massima importanti, che si trovano pregiudicate, e che una spesa meritevole di discussione speciale si trova confusa con altre spese, e sfugge all'attenzione della Camera.
Io vi domando, o signori, se questo metodo sia degno della vostra approvazione. Io credo di no, e ritengo che, in ogni caso, convenga di esprimere il voto perchè per l'avvenire i prelevamenti si facciano in un modo più corretto.
Io non faccio nessuna proposta; prima di tutto perchè, col numero dei deputati che sono presenti, non potrebbe essere votata; è cosa un po' sconsolante il parlare quando il numero dei deputati è così scarso, ma è ancora peggio il fare una proposta in queste condizioni della Camera.
Io mi limito a fare un eccitamento al Ministero onde le cose procedano per l'avvenire più correttamente di quello che si è fatto pel passato, e che questi prelevamenti non si facciano seguitando il sistema, che apparisce a me viziosissimo, e che ci viene indicato dalle date registrate in questi progetti di legge.
Spaventa ministro per i lavori pubblici. Poichè
l'onorevole Depretis non fa nessuna proposta formale alla Camera, io potrei
dispensarmi dal prendere la parola, perchè forse sarà inutile di prolungare
questa discussione. Però non posso a meno di fare un'avvertenza sopra il
significato degli argomenti sviluppati dall'onorevole Depretis.
L'onorevole Depretis crede che nel modo come la legge di contabilità è interpretata dalla Commissione del bilancio, ed è stata interpretata anche negli anni anteriori, si rechi una grave offesa al regime parlamentare, al sindacato che la Camera si è riservato sopra l'amministrazione delle spese dello Stato.
Ora, io credo che questa sia una grande esagerazione. Se l'onorevole Depretis mi permette di ricordargli qual era il sistema antico in materia di spese impreviste, confrontandolo col sistema attuale vedrà che il sistema attuale vi ha apportata una profonda modificazione, e che, se non è interpretato con molta discrezione, diventa impossibile a seguirsi.
Il sistema antico era questo: il potere esecutivo aveva facoltà, quando il Parlamento non sedeva, di provvedere con decreti reali alle spese impreviste, salvo a sottoporre all'approvazione del Parlamento questi decreti, al suo primo radunarsi. Questa facoltà nel potere esecutivo era illimitata.
Oggi, col sistema attuale, il potere esecutivo non può provvedere per via di decreti reali o ministeriali alle spese impreviste se non nei limiti dei fondi che il Parlamento gli accorda espressamente per quest'effetto. Nel sistema antico il potere esecutivo aveva facoltà illimitata di assegnare con decreti reali i fondi per urgenza di qualche spesa nuova, o per maggior spesa; e poteva inoltre spedire mandati, invitando la Corte dei conti a registrarli con riserva. Oggi il potere esecutivo questa facoltà non l'ha in nessun modo. Quando un mandato è tratto sopra un capitolo del bilancio, che non ha il fondo corrispondente, se la Corte dei conti si rifiuta a
registrarlo, il potere esecutivo non può invitarla a registrarlo con riserva.
Allorchè fu studiato il sistema da sostituire a quello che prima vigeva, riputato assai vizioso, si ritenne utile accettare questa idea di un fondo assegnato ogni anno dal Parlamento per le spese impreviste, togliendone il concetto da quello che si fa in Inghilterra.
Però non si ebbe addirittura il coraggio di adottare puramente e semplicemente il sistema inglese.
In Inghilterra il fondo per le spese impreviste che è dato dal Parlamento al potere esecutivo, è amministrato senza che il Parlamento vi abbia che vedere, salvo nella revisione dei conti. Al Parlamento inglese non è mai venuto in mente di dare al potere esecutivo un fondo per le spese impreviste, e poi dirgli: voi non potete servirvene sa non venite con una legge speciale a domandarcene l'autorizzazione, e quando il Parlamento non è riunito, voi procederete con decreti reali, salvo poi a sottoporre ad esso appena sarà radunato, l'approvazione di questi reali decreti. Niente di tutto ciò. Il Parlamento inglese approva il bilancio, e poi dà al potere esecutivo una somma determinata per le spese impreviste, della quale il potere esecutivo usa, salvo poi a renderne conto quando i conti delle varia amministrazioni dello Stato sono riveduti.
La nostra legge non ebbe il coraggio di andare fin lì, e da ciò ne nacquero gli articoli 32 e 33 della legge attuale. L'articolo 32 di questa legge, se s'interpreta come l'ha interpretato l'onorevole Depretis, veramente metterebbe il potere esecutivo, in alcuni casi, in gravi imbarazzi. Ed eccogliene la prova.
Tra i prelevamenti di cui si tratta in questa, legge, ve ne ha uno che riguarda le opere idrauliche della valle del Po. L'onorevole Depretis diceva: il Parlamento sedeva e si doveva venire innanzi ad esso con questa legge. Ebbene, io rispondo, ci sono venuto, ma ci sono venuto fino dal mese di dicembre, e il Parlamento non ha ancora potuto esaminare questa legge. Io quindi mi sono trovato dopo le grandi nevi di quest'anno con la primavera che incalzava; ho temuto il disgelo. Da tutte le parti mi si diceva: se viene lo scirocco, avremo ancora le inondazioni.
La Camera prese le sue feste pasquali e si aggiornò per 20 giorni circa, ed io era nell'assoluta necessità, se voleva fare i lavori, d'intraprenderli al principio d'aprile, giacchè altrimenti sarebbe stato inutile il farli.
Mi sono rivolto al ministro per le finanze per chiedergli somma sul fondo delle spese impreviste, e così facendo ho creduto di essere nel senso della legge, perchè le leggi poi, chi le interpreta? Le interpreta il Parlamento. Già altre volte si è fatto così, e il Parlamento non ha avuto a ridire, e si è fatto così anche ora sicuri che non ci sarebbe stato nulla a che dire almeno per quanto alla forma.
Quanto al merito poi di ciascun prelevamento, il Parlamento si è riservata l'autorità di esaminare questi decreti, e farà bene ad essere rigoroso in questo esame; non sono io quello che abborro dal rigore di questo sindacato; ma quanto alla forma io prego l'onorevole Depretis di riflettere che se l'istituzione dei fondo delle spese impreviste si vuole che regga, bisogna interpretare l'articolo 82 così, altrimenti la necessità ci stringerà di ritornare a un sistema che fu sperimentato assai pregiudizievole e funesto alla pubblica amministrazione; un sistema di cui l'onorevole Depretis, essendo al Governo, ha avuto disgraziatamente anche egli la facoltà di servirsi, e credo con suo rincrescimento, perchè quello è veramente un sistema deplorevole.
Ma, quando il Parlamento dà una somma limitata al potere esecutivo perchè se ne serva in casi imprevisti, e si riserva inoltra il diritto di approvare caso per caso il prelevamento fatto, il dire che se ne può servire in un tempo anzichè in un altro, sarebbe spingere le cose all'estremo, per finire poi col ritornare al sistema di contabilità, che abbiamo abrogato.
presidente. La parola spetta all'onorevole
relatore.
Corbetta relatore. Io debbo una parola all'onorevole
Depretis, il quale ha detto che la maggioranza nella Commissione non vi
fu.
Depretis. Non ho detto questo.
Corbetta relatore. Prego l'onorevole Depretis a
ritenere che questa deliberazione della maggioranza è consegnata nei
processi verbali della Commissione del bilancio.
Depretis. Ripeto che non ho detto questo.
Corbetta relatore. Ha detto però qualche cosa di molto
simile.
Del resto nella Commissione del bilancio, ripeto, vi ha chi crede perfettamente che sarebbe e sia più ortodossa la teoria del controllo preventivo, anzichè del controllo successivo, applicato anche nell'argomento di cui è discorso; ma non può disconoscere che vi sono dei casi in cui evidentemente questo non è possibile. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ne ha indicato uno, e giacchè l'onorevole Depretis ha fatto appello alla mia memoria, come relatore di tutti questi prelevamenti, io gliene indicherò subito un altro. Vedo al suo banco l'onorevole ministro della marina, il quale lo potrà confermare. Ebbene, il ministro della marina ha presentato un progetto di legge per pagare alcune pere
impegnate per l'arsenale marittimo della Spezia, da molti mesi.
Lo ha presentato alla Camera, se non m'inganno, nel dicembre 1874: la Camera finora non l'ha discusso. Credo anzi che l'onorevole mio amico Di Rudinì presenterà uno di questi giorni la relazione.
Ora, in questo tempo si potevano sospendere i lavori? Evidentemente no senza incontrare grave danno.
Ma può darsi anche un'urgenza maggiore. Infatti, nel caso da me citato, se sospendevansi i lavori, si andava incontro ad una causa d'indennizzo; i consultori del Governo dichiaravano che la causa sarebbe stata certo di esito avverso allo Stato. Era possibile che il Governo non facesse un prelevamento sul fondo delle spese impreviste per evitare tanti guai? Io credo di no, quantunque qui il caso costituzionalmente si possa sostenere anche più grave, perchè vi era già una legge presentata, e si trattava di una spesa preveduta. Di conseguenza, sebbene per mio conto, per esempio, io sia grandemente disposto a sottoscrivere in massima, in tesi generale, all'opinione dell'onorevole Depretis, vale a dire essere il controllo preventivo una delle maggiori prerogative del potere legislativo, non posso tacere che, se noi applicassimo la legge in rapporto al fatto in esame così letteralmente come egli vorrebbe, sarebbe frustrato quello spirito di conveniente ed equanime ermeneutica che deve essere nell'intendimento di tutti, e d'altra parte il Governo certamente si farà carico delle opinioni oggi emesse intorno al soggetto in discussione.
Non aggiungo altro, giacchè mi pare che l'onorevole Depretis, anche per la scarsezza dei nostri colleghi, non abbia creduto opportuno fare alcuna mozione, e quindi mi parrebbe soverchia ogni altra mia parola.
presidente. Onorevole Depretis…
Depretis. Non dirò che poche parole.
L'onorevole Corbetta accetta i miei principii come più corretti; ma trova poi la maniera di farne senza con le eccezioni e con l'urgenza dei casi. Anche questa è la solita teoria che si sostiene quando si vuol trovar modo di deludere la legge.
Ma veniamo al caso indicato dall'onorevole ministro, o almeno ai due argomenti principali addotti dall'onorevole ministro, il quale, a mio avviso, vorrebbe giustificare l'interpretazione troppo larga che si dà alla legge attuale, perchè noi avevamo una legge ancora più larga e difettosa.
Onorevole ministro, la questione non consiste nel confronto della legge antica colla nuova, consiste invece in questo: se data la legge che noi abbiamo, intesa questa legge secondo la sua lettera ed il suo spirito, applicati i principii che l'hanno dettata, l'interpretazione datavi dal potere esecutivo sia corretta.
Io credo di no, nè mi persuade del contrario l'esempio addotto dall'onorevole ministro, delle spese idrauliche. Egli poteva benissimo prevedere, quando sedeva il Parlamento, che una parte di quelle spese da lui proposte in dicembre era di tale natura che doveva essere impiegata ed erogata durante la primavera. Ma non poteva l'onorevole ministro dire chiaramente: queste spese, per la loro natura, sono di urgenza tale, che io ho bisogno che la legge si voti? Perchè non l'ha detto questo, ed ha trovato più comodo…
Ministro per i lavori pubblici. L'ho detto.
Depretis.… di fare il decreto?
Siccome non faccio proposta io non aggiungo, nè potrei aggiungere altro.
Riandando tutte queste cifre, io spero che, se il Ministero ci penserà un poco, vedrà che, anche nel suo interesse, questa lata interpretazione della legge di contabilità non è conveniente.
presidente. Se niun altro chiede di parlare, passeremo
alla discussione dei diversi progetti di legge.
«Articolo unico. Sono convalidati i decreti reali
indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni
delle somme esposte nella tabella medesima dal Fondo per
le spese impreviste, stanziato al capitolo n° 179 del
bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze
per l'anno 1874.»
Se nessuno domanda di parlare, metto a partito quest'articolo unico.
(La Camera approva, e così pure sono approvati senza
discussione gli articoli dei quattro seguenti progetti di legge colle
annesse tabelle.)
Tabella annessa allo schema di legge qui sopra, per l'anno
1874.
«Tabella delle somme prelevate dal fondo di lire 6,500,000, inscritto al capitolo 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1874, per le spese impreviste e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026).
Decreto reale di autorizzazione, n° 2022, 11 luglio 1874, somma
prelevata lire 45,000 dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici,
capitolo 153 quater.
N° 2023, 11 luglio 1874, lire 2,500,000, dei lavori pubblici,
capitoli 100 bis e 248.
N° 2045, 9 agosto 1874, lire 200,000, dei lavori pubblici, capitolo 58.
N° 2046, 9 agosto 1874, lire 14,859 67, dell'istruzione
pubblica, capitoli 39, 55, 45 e 63 septies.
N° 2047, 9 agosto 1874, lira 35,000, dell'istruzione pubblica,
capitolo 63 octies.
N° 2048, 9 agosto 1874, lire 200,000, della marina, capitolo 45.
N° 2067, 29 agosto 1874, lire 832 96, dell'istruzione pubblica,
lire 820, capitolo 63 septies, e dell'agricoltura,
industria e commercio, lire 12 96, capitolo 56.
N° 2087, 6 settembre 1874, lire 100,000, delle finanze, capitolo 103.
N° 2088, 6 settembre 1874, lire 45,000, delle finanze, capitolo
169 ter.
N° 2089, 6 settembre 1874, lire 2500, dell'istruzione pubblica,
capitolo 63 novies.
N° 2090, 6 settembre 1874, lire 22,851 72, della marina, capitolo 23.
N° 2107, 22 settembre 1674, lire 500,000, dell'interno, capitoli 33 e 55.
N° 2108, 22 settembre 1874, lire 200,000, dei lavori pubblici,
capitolo 100 bis.
N° 2109, 22 settembre 1874, lire 80,000 dei lavori pubblici, capitolo 256.
N° 2110, 22 settembre 1874, lire 2000, delle finanze, capitolo 57.
N° 2111, 22 settembre 1874, lire 26,900 94, dei lavori pubblici, capitolo 155.
N° 2112, 22 settembre 1874, lire 20,000, dell'interno, capitolo 82.
N° 2113, 22 settembre 1874, lire 40,000, dei lavori pubblici, capitolo 58.
N° 2114, 22 settembre 1874, lire 20,000, delle finanze, capitolo 135.
N° 2133, 7 ottobre 1874, lire 200,000, delle finanze, capitolo 126.
N° 2134, 7 ottobre 1874, lire 3,400, dei lavori pubblici, capitolo 200.
N° 2204, 5 novembre 1874, lire 38,000, dell'agricoltura, industria e commercio, capitolo 7.
N° 2205, 5 novembre 1874, lire 5000, dell'agricoltura, industria e commercio, capitolo 84.
N° 2206, 5 novembre 1874, lire 205,000, delle finanze, capitolo 173.
N° 2207, 5 novembre 1874, lire 2718, dell'istruzione pubblica,
capitolo 63 decies.
N° 2208, 5 novembre 1874, lire 15,000, dei lavori pubblici, capitolo 43.
N° 2234, 12 novembre 1874, lire 127,902 10, dell'interno, capitolo 66.
N° 2235, 12 novembre 1874, lire 84,000, dei lavori pubblici, capitolo 196.
N° 2236, 12 novembre 1874, lire 850,000, delle finanze, capitolo 96.
N° 2243, 15 novembre 1874, lire 273,000, dell'agricoltura, industria e commercio, capitolo 31.
N° 2244, 15 novembre 1874, lire 12,548 94-, dell'interno, capitolo 9.
N° 2245, 15 novembre 1874, lire 6,000, dall'istruzione pubblica, capitolo 3.
N° 2258, 19 novembre 1874, lire 30,000, dei lavori pubblici, capitolo 58.
N° 2250, 19 novembre 1874, lire 100,000, della finanze, capitolo 170.
N° 2251, 19 novembre 1874, lire 145,000, dei lavori pubblici,
capitolo 182 bis.
Capitolo 2262, 19 novembre 1874, lire 1900, dell'interno, capitolo 50: totale lire 5,654,414 33.»
«Articolo unico. Sono convalidati i tre decreti reali
indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzato le prelevazioni
delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese
impreviste, stanziato al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1873.
Tabella delle somme prelevate coi seguenti decreti reali dal fondo iscritto al capitolo 184 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1873, per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei Ministeri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, indicati nell'annesso elenco. (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026.)
Decreto reale di autorizzazione, n° 1750, 28 dicembre 1873, somma prelevata lire 88,300 dal bilancio del Ministero delle finanze.
N° 1751, 28 dicembre 1873, lire 468,125, delle finanze.
N° 1753, 28 dicembre 1873, lire 8000, di agricoltura, industria e commercio: totale lire 564,425.»
Segue altro schema di legge:
«Articolo unico. Sono convalidati i decreti reali
indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni
delie somme esposte nella tabella medesima dal Fondo per le spese
impreviste, stanziato al capitolo 179 del bilancio definitivo di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1874.
Tabella delle somme prelevate dal fondo di lira 6,500,000, iscritto al capitolo 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1874 per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli del bilancio dei diversi Ministeri, indicati nell'annesso elenco. (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026.)
Decreto reale, n° 2305, 27 dicembre 1874,
somma prelevata, lire 640,000, dal bilancio del Ministero delle finanza,
capitolo 169 quater.
N° 2306, 27 dicembre 1874, lite 15,000, degli affari esteri, capitolo 2.
N° 2307, 27 dicembre 1874, lire 250 e lire 1500, di agricoltura, industria e commercio, capitoli 10 e 16.
N° 2308, 30 dicembre 1874, lire 12,000, lire 97,000 e lire 74,000, delle finanze, capitoli 20, 22 e 24.
N° 2309, 30 dicembre 1874, lire 100, delle finanze, capitolo 134: totale lire 839,850.»
Articolo unico del terzo progetto di legge.
«È convalidato il decreto reale 14 gennaio 1875, [nu]mero 2327, con cui venne
autorizzata la prefazione di lire 200,000 dal Fondo per le
spese impreviste, stanziato ai capitolo 178 dello stato di prima
previsione 1875 per la spesa delle finanze, in aumento al capitolo
n° 42, Arsenale della Spezia, dello
stato di prima previsione medesimo pel Ministero della marina.»
Articolo unico del quarto.
«Sono convalidati i due decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le spese impreviste stanziato al capitolo 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle finanze.
Tabella delle somme prelevate coi seguenti decreti reali dal fondo inscritto al capitolo 178 dello stato di prima previsione 1875 per la spesa delle finanze, per le spese impreviste, e portate in aumento ai capitoli dei bilanci dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, e indicati nell'annesso elenco. (Articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026.)
Decreto reale di autorizzazione, n° 2897, 28 marzo 1875, somma prelevata lire 400,000 dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici;
N° 2422, 4 aprile 1875, lire 150,000, delle finanze: totale lire 550,000.»
presidente. Ora l'ordine del giorno reca la
discussione del bilancio di definitiva previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 1875.
La Camera non ha d'uopo che le rammenti come per una precedente sua deliberazione, i bilanci di definitiva previsione non ammettono discussione generale. La discussione non è ammessa se non per quei capitoli sui quali è proposta dalla Giunta o dai deputati qualche variazione.
Fatta quest'avvertenza passeremo alla discussione dei capitoli.
Cantelli ministro per l'interno. Io non intendo di
contrastare il sistema adottato dalla Camera che i soli capitoli circa i
quali può elevarsi discussione, sieno quelli sui quali sono portate delle
variazioni.
Però debbo ricordare una riserva che fu fatta dalla Camera stessa in occasione del bilancio di prima previsione, la quale riserva si riferisce ad uno dei capitoli che non sono variati, e che quindi non dovrebbe essere messo in discussione.
Allorchè si discuteva il bilancio di prima previsione del Ministero
dell'interno, la Commissione propose di risecare dalla proposta del ministro
lire 3000 dal capitolo 4, Personale del Consiglio di
Stato, le quali lire tremila dovevano servire a parificare i gradi
e gli stipendi degli impiegati di segreteria del Consiglio di Stato con
quelli degli impiegati del Ministero dal quale dipendono, e col quale sono,
in certo modo, uniti.
La Commissione del bilancio dichiarò che non credeva opportuno di accordare questa somma, non per la sua entità, ma per non pregiudicare una questione di principii, la quale sarebbe stata trattata in altra occasione. Il Ministero accettò questa diminuzione, riservandosi però di riprodurre la somma che aveva proposto, nel caso che la Giunta avesse creduto di risolvere favorevolmente la questione di principio nella discussione del bilancio del Ministero della finanze, nel quale pure si proponeva un aumento di spesa pel personale della Corte dei conti, al fine di far fruire a quegli impiegati i vantaggi che il ministro dell'interno proponeva per gli impiegati del Consiglio di Stato. Ora, nella discussione del bilancio del Ministero delle finanze essendo stata accordata la somma che si chiedeva a questo scopo, giustizia vorrebbe che anche al ministro dell'interno fossero accordate le lire 3000 che chiedeva in aumento al capitolo 4, per togliere gli impiegati della segreteria del Consiglio di Stato dalla condizione affatto eccezionale nella quale si trovano, essendo i soli che, a grado uguale, hanno uno stipendio inferiore a quello degli altri impiegati del Ministero dell'interno, motivo per cui non si possono fare quei tramutamenti che sarebbero tanto utili all'una ed all'altra amministrazione.
Io quinci pregherei la Camera, senza derogare alla massima stabilita per l'ordine della discussione, di voler accordare questo aumento di lire 3000, al
quale non credo che la Commissione abbia nulla da eccepire.
presidente. Onorevole ministro per l'interno, la
Camera ha deliberato prima d'ora che non si possa fare discussione che su
quei capitoli sui quali si propongono modificazioni dalla Giunta o da altri
deputati. È dunque indubitato che il Governo fruisce naturalmente dello
stesso diritto, epperciò esso può presentare tutte quelle variazioni ai
capitoli che crederà opportune.
(Si approvano senza discussione i seguenti capitoli:)
Titolo I. Spesa ordinaria. — Amministrazione centrale. Capitolo 1. Ministero (Personale), lire
773,472.
Capitolo 2. Ministero (Spese d'uffizio), lire 45,723.
Capitolo 3. Ministero (Manutenzione dei locali), lire 12,548.
Consiglio di Stato. Capitolo 4. Personale, lire
410,460.
presidente. Su questo capitolo l'onorevole ministro
propone un aumento di lire 3000, epperciò la somma proposta dalla
Commissione in lire 410,460 sarebbe portata a lire 413,460. La Commissione
aderisce a questo aumento?
Mantellini.
(Della Giunta)
La maggioranza dei presenti aderisce, imperocchè la questione che si sollevò sul bilancio di prima previsione era una questione di principio; e questa questione venne risolta a proposito degl'impiegati della Corte dei conti. Del resto si tratta di tre mila lire soltanto, e per così lieve somma non vai la pena di fare una lunga discussione.
Lo stanziamento adunque ascenderebbe a lire 413,460.
presidente. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà
approvato questo capitolo 4, Personale del Consiglio di
Stato, in lire 413,460, somma proposta dal ministro dell'interno ed
ammessa dalla Giunta.
(È approvato, e lo sono del pari i seguenti senza
discussione.)
Capitolo 5. Spese d'uffizio lire 20,000.
Archivi di Stato. — Capitolo 6. Personale, lire
509,660.
Capitolo 7. Spese d'uffizio, lire 63,894.
Capitolo 8. Fitto di locali, lire 37,563.
Capitolo 9. Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse, lire 45,898.
Amministrazione provinciale. — Capitolo 10. Personale,
lire 6,925,500.
Capitolo 11. Indennità di residenza, lire 170,970.
Capitolo 12. Spese d'uffizio, lire 674,955.
Capitolo 13, Spese diverse, lire 69,300.
Opere pie. — Capitolo 14. Servizi vari di pubblica
beneficenza, lire 141,710.
Sanità interna. — Capitolo 16. Spese diverse, lire
99,229.
Capitolo 17. Sifilicomi (Personale), lire 102,866.
Capitolo 18. Sifilicomi (Spese di cura e mantenimento), lire 1,232,183.
Capitolo 19. Sifilicomi (Manutenzione dei fabbricati), lire 83,853.
Capitolo 20. Sifilicomi (Fitto di locali), lire 5620.
Sanità marittima. — Capitolo 21. Personale, lire
330,590.
Capitolo 22. Spese diverse, lire 134,917.
Capitolo 23. Manutenzione dei fabbricati, lire 71,538.
Capitolo 24. Fitto di locali, lire 8976.
Sicurezza pubblica. — Capitolo 25. Servizio segreto,
lire 750,000.
Capitolo 26. Ufficiali di sicurezza pubblica (Personale), lire 3,005,250.
Capitolo 27. Spese d'uffizio, lire 175,021.
Capitolo 28. Guardie di sicurezza pubblica (Personale), lire 4,639,540.
Capitolo 29. Indennità di trasferta e gratificazioni agli ufficiali ed alla guardie di sicurezza pubblica, lire 270,971.
Capitolo 30, Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di sicurezza pubblica, lire 287,874.
Capitolo 31. Fitto di locali, lire 210,355.
Capitolo 32. Manutenzione dei locali e del mobilio, lire 130,278,
Capitolo 33. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri, lire 455,408.
Capitolo 34. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica, lire 296,255.
Amministrazione delle carceri. —Capitolo 35. Su questo
titolo l'onorevole Asproni ha chiesta la parola; ma io devo fargli osservare
che, se intende proporre variazioni, gli do la parola, altrimenti non posso;
perchè egli sa che non si può parlare che sui capitoli sui quali sia
proposta una variazione.
Asproni. Intendo fare una sola, brevissima osservazione.
Presidente. Allora parli.
Asproni. Sono informato che il carcere cellulare di Sassari esercita tristi influenze su qualunque sventurato che sia ivi condannato anche a soli tre mesi di carcere. Io so ancora che coloro i quali hanno quest'infortunio, desiderano piuttosto di essere condannati alla galera in vita che di subire una detenzione neppure di tre mesi in questo carcere. Sa le cose sono a questo punto, io richiamo su di esse l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno affinchè ne studi le cause.
ministro per l'interno. Ciò che dica l'onorevole
Asproni mi riesce affatto nuovo. Io credo che il carcere di Sassari sia un
carcere costruito da pochissimo tempo, e non so se vi siano cause speciali,
locali, per le quali la salute dei detenuti ne soffra, o se sia il sistema,
in generale, che possa far soffrire i detenuti. Se fosse il sistema, allora
capisce l'onorevole Asproni che si entrerebbe in una discussione molto larga
e molto importante.
Io non mancherò di prendere informazioni, e di fare esaminare se vi sieno cause speciali che possano produrre i tristi effetti ai quali ha accennato l'onorevole Asproni, ed in tal caso domanderò alla Camera i mezzi per provvedere.
Umana. Domando la parola.
presidente. Se è per aprire una discussione, non
gliela posso accordare.
Umana. È solamente per dire pochissime parole. L'onorevole Asproni io credo che si lamenti a ragione delle cattive influenze che sopra i detenuti esercitano le carceri cellulari di Sassari. Però io posso assicurare la Camera e l'onorevole Asproni che tutte queste cattive influenze procedono dal sistema strettamente cellulare, e non già dal modo con cui lo stabilimento è amministrato e tenuto, nè tampoco dalla salubrità dello stabilimento medesimo. Lo stabilimento è saluberrimo, non vi sono state doglianze pel modo come è amministrato, nè come sono trattati i carcerati, ma è indubitato che questi carcerati, tenuti con un regime strettissimo cellulare, patiscono e diventano malati.
Debbono o non debbono in questo modo essere trattati? Sarebbe caso di lunga discussione, che adesso, non essendo opportuna, non dico altro.
ministro per l'interno. Quando si tratta di carceri
giudiziarie, il Codice di procedura prescrive che i detenuti in istato di
accusa debbano essere tenuti segregati gli uni dagli altri.
Io temeva vi potesse essere una causa locale che producesse insalubrità, ma se non si tratta d'altro che dell'isolamento, credo che difficilmente si possa provvedere, sa non si cambiano le disposizioni legislative.
Vi saranno benissimo taluni carcerati che soffriranno rimanendo nell'isolamento, ma ve ne sarebbero anche molti che soffrirebbero assai di più se dovessero trovarsi assieme agli altri carcerati. A me è stato sempre causa di gran dolore il vedere agglomerati insieme, in una turba di quaranta o cinquanta carcerati, detenuti, che possono anche essere innocenti, e che soffrono grandemente solo per trovarsi costretti a vivere dei mesi in un carcera alla rinfusa con ogni sorta di condannati.
presidente. Amministrazione delle
carceri — Capitolo 35. Personale, lire 4,467,000.
Capitolo 36. Spese d'ispezione, indennità, gratificazioni, sussidi e vestiario delle guardie, 573,325 lire.
Capitolo 37. Mantenimento dei detenuti e elei personale di custodia, lire 23,981,075 del Ministero, e dalla Giunta ridotte a lire 23,281,075.
Pissavini. Io non intendo di soffermarmi sopra il crescente numero dei carcerati che nello stato di prima previsione già approvato era calcolato a 80,610 individui, e che ora come osservava nel suo elaborato rapporto l'onorevole Di Rudinì, si eleva a 85,500 detenuti. Questo fatto è per se stesso abbastanza grave e degno, a mio avviso, di tutta l'attenzione del Governo e della Camera.
Ma poichè i detenuti pur troppo ci sono, non si può fare a meno di mantenerli. Epperciò non esito un solo istante a dichiarare che voterò senz'altro la somma stanziata in questo capitolo corrispondente alla spesa pel mantenimento dei detenuti. Mi permetto però di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sopra i detenuti nelle carceri mandamentali, i quali sono in modo considerevole accresciuti, dopo che si è allargata la competenza dei pretori in materia penale.
In queste carceri si verifica un fatto che parmi provenire più dall'idea di sfrenato lucro per parte degli impresari fornitori, che dalla poca sorveglianza di coloro che sono preposti alla direzione delle carceri stesse.
Non di rado avviene che i fornitori lasciano sprovviste le carceri mandamentali di quanto è più assolutamente necessario, ed inefficaci riescono i più vivi reclami per parte dell'autorità dirigente, la quale più volte, per impedire fondate lagnanze per parte dei detenuti, provvede essa stessa agli obblighi assuntisi da rapaci assuntori, che non esitano a speculare anche sul mantenimento dei detenuti.
Già l'anno scorso, quando si discuteva il bilancio del Ministero dell'interno, io ho avuto occasione di pregare l'onorevole ministro Cantelli a volersi preoccupare di questa questione, la quale è pur sempre umanitaria, benchè concerna detenuti, la maggior parte, se volete, anche delinquenti.
Io non posso negare che la risposta dell'egregio signor ministro dell'interno fu tale che valse a tranquillare l'animo mio. Però non tardai molto ad avvedermi che per nulla erano scemati gli inconvenienti da me lamentati. Chieggo quindi venia alla Camera, e più ancora all'onorevole signor ministro dell'interno, se torno ad insistere sopra una questione di già dibattuta. Io deggio ritenere che, o non furono dati i provvedimenti promessi dal signor
ministro, o, se vennero dati, mancarono di esecuzione e rimasero lettera morta.
Le cose continuano ancora nello stato in cui erano l'anno scorso. Posso parlarne con piena cognizione di causa, essendo stato, per più anni, preposto alla direzione di un carcere mandamentale. I detenuti delle carceri mandamentali non sono trattati, nè per quanto concerne il vitto, nè per quanto concerne il vestiario ed altro, come lo dovrebbero essere.
Una voce a sinistra. Ci sono i sindaci.
Pissavini. Sento dire che vi sono i sindaci, ma i sindaci non hanno che la sorveglianza delle carceri mandamentali e sono preposti ad esse come autorità dirigente delle carceri stesse.
Io non dubito punto della loro solerzia nello adempiere anche a questo ufficio, ma non giova dissimularsi, o signori, che spesse volte sono impotenti a costringere gli impresari all'adempimento degli obblighi assuntisi.
Questi assuntori, spiati dalla sola idea del guadagno, voi li trovate sempre pronti a chiedere a tempo debito il pagamento delle somme loro dovute in forza del loro contratto d'appalto, ma quando si tratta di adempiere ai loro obblighi, poco si curano delle sollecitazioni e dei reclami dei sindaci, i quali non di rado provvedono essi stessi a ciò che più è strettamente necessario pei detenuti.
Io potrei citare nomi e fatti: me ne astengo ritenendo, per ora almeno, superfluo il farlo. Mi limito perciò a pregare l'onorevole ministro dell'interno, perchè assunte, ove d'uopo, le più accurate informazioni, sia sollecito ad emanare quelle provvidenze che possono essere dettate dalla necessità di porre un freno alla rapacità di certi assuntori che non sentono ribrezzo di speculare su quanto il Governo passa ai detenuti delle carceri mandamentali.
Avrò anche in oggi parlato invano? Non lo posso, non lo deggio credere.
ministro per l'interno. Dopo la discussione avvenuta
l'anno scorso nella Camera, il Ministero non mancò di dare le istruzioni e
le disposizioni che credeva necessarie ad ottenere che l'amministrazione
delle carceri mandamentali, se presentava quei difetti che erano stati
segnalati, venisse migliorata. Ed io credo che miglioramenti se ne sono
introdotti in molti luoghi; ma l'onorevole Pissavini deve riflettere che
queste carceri non hanno una direzione propria, ma sono sotto la vigilanza
dei sindaci, Ora è ben naturale che, per quanto si faccia, i sindaci non
abbiano tutto il tempo che occorre per sorvegliarle, e che qualche
inconveniente vi possa nascere.
Io non mancherò di insistere perchè si usi da parte dei prefetti e dei sotto-prefetti la maggiore vigilanza possibile; ma sarà assai difficile che si possa giungere ad avere nelle carceri mandamentali quella regolarità di servizio che pure sarebbe desiderabile, finchè queste carceri saranno sparse sul territorio come ora sono, e d'altra parte non potranno avere una direzione speciale, perchè questa porterebbe un aggravio di spese sul bilancio dello Stato, che non sarebbe consentito dal bisogno di economia e dalle riduzioni che vengono fatte annualmente sul capitolo del personale.
Ad ogni modo, non mancherò di insistere perchè si facciano nuovi eccitamenti ai sindaci, affinchè veglino più efficacemente sugli interessi dei carcerati.
Pissavini. Io prendo atto delle ultime dichiarazioni del signor ministro, e voglio sperare che egli provvederà perchè abbiano a cessare gl'inconvenienti a cui ho accennato relativamente alle carceri mandamentali.
Prego però il signor ministro a curare la pretta esecuzione dei provvedimenti che sarà per emanare. Gli appaltatori in generale hanno poco cuore, ma le braccia lunghe, e spesso giungono, se non ad impedire, quanto meno a temperare una provvidenza governativa che limiti i loro sperati guadagni. Questi fornitori, quanto sono solleciti a riscuotere dal Governo le somme pattuite nei capitolati d'onere, altrettanto vanno molto a rilento nell'adempiere ai loro obblighi, malgrado le sollecitazioni, i reclami e le proteste delle autorità dirigenti il carcere. Egli è specialmente sopra questi fornitori che richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole signor ministro dell'interno. Se mancano ai loro impegni, non li risparmi. Egli avrà in tal modo la coscienza di avere adempiuto al proprio dovere, ed io non sentirò più in avvenire il bisogno d'intrattenere la Camera sopra un argomento che pur merita la considerazione del Governo.
ministro per l'interno. Su questo capitolo la Giunta
propone il trasporto di 700,000 lire dal bilancio delle spese ordinarie al
bilancio delle spese straordinarie, e fa tale proposta basandosi su ciò che,
trattandosi con queste 700,000 lire di rilevare dagli appaltatori il fondo
di dote che viene dato ad essi quando si stipula un contratto di appalto,
questo fondo, secondo l'opinione dalla Commissione, rappresenta una spesa,
non continuativa, ma veramente straordinaria, costituendo quasi un capitolo
di spese che lo Stato stabilisce come dote per le carceri, e che perciò non
deve figurare nelle spese ordinarie.
Io non credo veramente che la cosa stia in questi
termini, giacchè questo fondo di dote alle carceri, che ora si tratterebbe di rilevare, è stato mestieri rilevarlo perchè si sono dovuti fare i contratti d'appalto e perchè l'amministrazione ha dovuto subentrare agli appaltatori per condurre il servizio in economia. Io non credo che questo fondo si possa considerare come una dotazione delle carceri, ma stimo che debba riguardarsi come una anticipazione che viene fatta agli appaltatori per il mantenimento dei detenuti.
Infatti, se non vi fosse questa dote, se quando si fa un contratto d'appalto, l'appalto non avesse un fondo di dote, egli è evidente che il mantenimento giornaliero costerebbe assai di più. Così pure, anche quando lo Stato rileva da un appaltatore il servizio di un carcere, se non trovasse un fondo di dote, di cui si vale nell'amministrazione di quelle carceri, dovrebbe necessariamente spendere di più.
Ora, queste 700 mila lire che si tratta di stralciare dal capitolo 37 vanno diffatti a diminuzione delle spese del capitolo medesimo.
La Commissione poi propone, che siccome questa somma non si potrebbe trasportare alla parte straordinaria del bilancio senza una legge speciale, si stabilisca un articolo di legge nella legge del bilancio stesso.
Io non credo che in tal modo si soddisfaccia alla esigenza della legge di contabilità, la quale vuole che, tutte le volte in cui una spesa straordinaria supera le 30 mila lire, sia iscritta in bilancio per legge, giacchè un articolo aggiunto alla legge del bilancio non costituisce una legge speciale, come è inteso dagli ordinamenti che reggono la contabilità. Un inconveniente vi avrebbe anche nel fare ora questo trasporto nella parte straordinaria del bilancio.
Siamo giunti oramai alla seconda metà dell'anno, e l'amministrazione delle carceri avendo dovuto rilevare i contratti che hanno avuto il loro termine al 31 dicembre dell'ora scorso anno, è andata via via pagando agli appaltatori questi fondi, valendosi delle somme stanziate nel capitolo 37.
Ora che cosa accadrebbe se oggi trasportassimo queste 700 mila lire nella parte straordinaria del bilancio? Accadrebbe che oltre allo 700 mila lire stralciate dal capitolo, verrebbero diffalcate anche tutte quelle somme che l'amministrazione ha già a quest'ora pagate agli appaltatori, e quindi potrebbe accadere il caso che le somme stanziate nel capitolo 37 pel mantenimento dei carcerati, riuscisse poi insufficiente.
Sa la Giunta come l'amministrazione si sia tenuta nei più stretti limiti possibili, giacchè temeva di dover domandare quest'aumento alla Camera.
Se accadesse poi che in fine d'anno se ne fosse stralciata una somma maggiore di quella che occorrerà per pagare questi fondi agli appaltatori, l'amministrazione potrebbe trovarsi nell'imbarazzo, trattandosi di provvedere alle spese veramente ordinarie.
Io quindi crederei che, almeno per quest'anno la Giunta potesse recedere dalla sua proposta, salvo nell'avvenire a stabilire poi realmente questa cosa, quando in effetto sia dimostrato, ciò che si potrà studiare, se questo fondo debba considerarsi piuttosto come un fondo del patrimonio dello Stato, e quindi debbasi ritenere come costantemente affetto all'amministrazione delle carceri, e come un capitale che stia a vantaggio dell'amministrazione.
presidente. Dichiaro chiuse le diverse votazioni.
Si procederà allo spoglio dei voti.
L'onorevole relatore ha la parola.
Di Rudinì, relatore. La questione
che si agita è una questione abbastanza sottile, una questione
d'interpretazione della legge di contabilità, e nulla più; una questione di
forma che non implica punto la sostanza, poichè il denaro che il Ministero
chiede per provvedere ai servizi carcerari, in un modo o nell'altro deve
essere stanziato in bilancio. E intorno a questo siamo tutti perfettamente
d'accordo.
Si tratta di definire che cosa è questa spesa che il ministro dell'interno vuole iscrivere nella parte ordinaria del bilancio.
Ora io la definizione di questa spesa non la voglio fare, la lascio fare
invece all'onorevole ministro. Il ministro, nelle note dilucidative unite al
suo progetto, ci dice: quella spesa (cioè le 700,000
lire in questione) non dovrebbe considerarsi come una
spesa, in quanto che va ad aumentare d'altrettanto il patrimonio mobile
dello Stato; ora, una spesa che va ad aumentare il patrimonio
mobile dello Stato non deve considerarsi come fatta allo scopo di mantenere
i detenuti. Questa mi pare una interpretazione abbastanza chiara, ed io
l'approvo.
Ma, soggiunge l'onorevole ministro dell'interno, che non ostante ciò noi dobbiamo iscriverla nella parte ordinaria del bilancio.
Ora, io domando: che cosa facciamo noi tutte le volte che vogliamo dotare le nostre carceri del materiale mobile, cioè degli oggetti di casermaggio, di vestiario, e via dicendo? Noi votiamo una legge colla quale si autorizza la spesa necessaria per provvedere a questo materiale.
Degli esempi se ne potrebbero citare moltissimi; ne citerò uno solo abbastanza recente, che ebbe luogo nella passata Legislatura, citerò l'esempio di un progetto di legge col quale si chiedeva e si ottenne
la somma di 200 mila lire per provvedere al primo impianto delle carceri penali di Noto.
Però, dice l'onorevole ministro dell'interno, badate che questa spesa la quale apparisce come acquisto di materiale mobile, in fondo ad altro non serve se non se a mantenere costantemente nelle medesime proporzioni di quantità e di valore il materiale mobile che oggi esiste nelle carceri del regno.
Ma io dico che a conservare, a sostituire il materiale mobile esistente nelle carceri del regno provvede appunto la diaria che è stabilita per il mantenimento dei detenuti. Egli è con questa diaria che noi provvediamo a tutto ciò che ha tratto alla manutenzione, alla conservazione ed alla rinnovazione del materiale mobile, nè a questo scopo può essere necessaria un'altra somma oltre a quella che è stanziata sul computo della diaria. Quindi a me pare chiarissimo che la somma in quistione non può che provvedere ad una spesa d'indole affatto straordinaria.
Ciò che perturba, ciò che confonde alquanto il nostro giudizio è un'incidenza straordinaria, ed è questa: che gli appaltatori non solo hanno l'obbligo di conservare e di mantenere il materiale esistente, che è stato loro consegnato dall'amministrazione, ma hanno ancora un altro obbligo, quello, cioè, di provvedere all'acquisto di quel materiale mobile nuovo che potesse occorrere in caso di aumento di detenuti.
Ma io mi domando: questo patto contrattuale in che muta la sostanza delle cose? Per me il contratto ha questo solo effetto: che invece di farsi la spesa dopo l'approvazione del Parlamento, si fa prima che il Parlamento l'abbia approvata. E quindi ragionando a rigore si potrebbe affermare che il contratto fatto con gli appaltatori è stato in certo modo irregolare.
Non intendo con ciò sostenere la irregolarità del contratto stabilito cogli appaltatori, e chiamare in colpa l'amministrazione per questo fatto. Io capisco le necessità eccezionali in cui si trova l'amministrazione delle carceri; io capisco perfettamente che sarebbe assai difficile di fare le cose in modo diverso da quello con cui si sono fatte, ma, dall'altro lato, io non mi lascio nè punto nè poco imporre da questo fatto del contratto preesistente. Io dico soltanto questo, che, quanto agli appaltatori, ciò di cui essi sono creditori per la conservazione del materiale, questo è compreso nella diaria; quanto a quello di cui essi possono essere creditori per acquisto di materiale nuovo, questo naturalmente non è compreso nella diaria, e va di regola che deve essere iscritto nella parte straordinaria del bilancio.
Ma si può dire: come si fa a distinguere ciò che è acquisto di materiale nuovo da ciò che è compenso dovuto agli appaltatori per le liquidazioni ordinarie di dare ed avere che vi sono in questa materia? Io intendo che questa è una difficoltà, ma ciò nonostante non mi pare che si possa da ciò dedurre la conseguenza che si debba tutto iscrivere nella parte ordinaria. E diffatti io domando al ministro dell'interno: ma crede egli che questa spesa abbia il carattere della continuità, e che debba ripetersi ogni anno? Io francamente non lo credo, perchè la causa prima, la causa che ha determinato questa richiesta delle 700,000 lire è semplicissima; ed è che, essendosi straordinariamente aumentato il numero dei detenuti, gli appaltatori sono stati obbligati a fornire, in proporzioni maggiori di quello che si prevedeva, il materiale mobile per il servizio delle carceri; e siccome è avvenuto, di poi, che molti di questi appaltatori hanno cessato dal loro contratto, e si è dovuto venire alla liquidazione del dare ed avere, così è venuto il momento di compensare loro quel tanto che hanno speso di più, per aumento straordinario di materiale.
Mi pare dunque che ci troviamo in presenza di una spesa straordinaria determinata da una causa straordinaria, che io veramente non credo che debba ripetersi nelle stesse proporzioni; poichè, se dobbiamo ammettere che tutti gli anni il numero dei detenuti debba accrescere di 5000, allora io credo che, nel giro di pochi anni, di liberi non ci saremo che noi, se pure anche noi non finiremo cos'andare in carcere.
Mantellini.
(Della Giunta)
Io sono stato, nella Commissione generale del bilancio, contrario
all'opinione della maggioranza, espressa dall'onorevole relatore del
bilancio dell'interno, l'onorevole Di Rudinì. Le ragioni mie sono semplici.
Io dico: come? Volete considerare questa spesa come spesa straordinaria per
sottoporla a quella ferrea (per l'amministrazione) necessità di una legge
speciale che l'approvi? Prendiamo la legge ai contabilità ed esaminiamo
quell'articolo che voi citate a sostegno della vostra sentenza. L'articolo,
eccolo, è l'articolo 28, e dice: «Le entrate e le spese si distinguono in
ordinarie e straordinarie. Le entrate e le spese, così ordinarie come
straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie, derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma
di 30,000 lire, debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano
essere, tutte o in parte, comprese nei bilanci.»
Ora, domando io, è ella questa una spesa che
dipenda da causa nuova? La causa è tanto vecchia, che
la spesa bisogna necessariamente farla, in esecuzione di un contratto che
l'amministrazione ha stipulato da molti anni addietro.
Ed infatti, come avvengono le cose?
Si fa un appalto e si dà all'impresario il carico di provvedere gli oggetti di casermaggio e di vestiario, oltre la cibaria, ai detenuti, dietro una diaria che a lui si corrisponde secondo il numero di essi detenuti. Quando un appalto scade, si è soliti di rinnovare l'appalto alla condizione che il nuovo impresario si sobbarchi a rilevare il vecchio impresario di tutto quello che possa risultare nella liquidazione all'epoca della riconsegna in più sul valore della dotazione in materiale mobile del servizio stimata a principio del contratto, quando si fece la consegna. È di questa maggiore dotazione che il vecchio è rilevato dall'impresario nuovo.
Ora, è accaduto in questo periodo che non si è trovato un impresario nuovo, donde si è dovuto dall'amministrazione assumere ad economia questo servizio; ha cioè dovuto l'amministrazione stessa fare i conti coll'impresario vecchio e pagargli quel di più che ha trovato nella dotazione. Ed è questo di più che presso a poco è rappresentato dalia spesa per la quale si era dal ministro dell'interno accresciuto il capitolo relativo alla spesa di mantenimento per i detenuti.
Quindi si tratta di pagare una somma, alla quale l'amministrazione si trova impegnata ed obbligata per contratto; o che non può essere rifiutata.
Sfido io a dire che qui siamo in materia di spesa straordinaria dipendente da causa nuova. No, onorevole Di Rudinì, la causa è vecchia inquantochè risala al contratto in esecuzione del quale l'amministrazione è chiamata a pagare questa epesa.
Ma, dice l'onorevole Di Rudinì: sarà… mi correggo, per l'onorevole Di Rudinì, la è sempre spesa straordinaria…
(Interruzioni al banco della Commissione)
Alla sua volta mi correggerà l'onorevole Di Rudinì. Mi basta ora che, ai termini della legge di contabilità, a questa spesa non si applichi l'articolo che si cita per trasportarla fra quelle straordinarie da sottoporsi alla necessità di una legge speciale d'approvazione.
Comprendo l'interruzione. Si è voluto opporre che non è spesa continuativa, o che siamo in una fattispecie, dalla
quale risulta che si è verificata questa uscita per una volta tanto. Non si
rinnoverà, e non rinnovandosi, non avremo occasione di vederla perpetuata
nei bilanci venturi.
Questa è l'obbiezione più seria che si fa dall'onorevole relatore del bilancio dell'interno per confinare la spesa fra le straordinarie.
Ma, signori, è ella spesa continuativa, sì o no, quella del mantenimento dei detenuti? È continuativa certamente, per disgrazia nostra. Era continuativa quando di questi disgraziati ne avevamo 80,000, e non cessa di essere continuativa ora che ci troviamo nella penosa contingenza di doverne mantenere 5000 di più. Varia la somma, perchè varia il numero dei ditenuti, ma la causa della spesa è continuativa, finchè si continuerà questa penosa contingenza di tenere popolate le nostre carceri come le teniamo popolate.
Non potete confondere fra le straordinarie questa spesa perchè la è variabile.
Volete vedere, signori, che anche questa spesa, che si riferisce alle dotazioni, bisogna calcolarla fra le spese aventi causa continuativa, poichè è questo un servizio che si appalta con un corredo di materiale mobile? Or bene, voi dovrete convenire che se avrete una dotazione pingue, piena, corrispondente al numero dei ditenuti, la diaria che corrisponderete all'impresario, sarà relativamente minore, mentre se l'impresario dovrà a sue spese, oltre a mantenere la dotazione che gli è consegnata, fornire la dotazione che manca, e quindi comprare 5000 letti, di quanto sia cresciuto il numero dei ditenuti, l'anticiperà lui questa spesa, ma ve ne risentirete voi nel conto della diaria. Non si farebbe pertanto se non che pagare sotto forma di maggiore diaria quello che il ministro dell'interno vi propone di soddisfare al capitolo suo, della spesa, reale, genuino, corrispondente alla verità delle cose, al capitolo, cioè, del mantenimento annuo dei ditenuti. I pagliericci, i lenzuoli, le vesti colle quali si coprono i ditenuti, si consumano tutti gli anni; bisogna quindi tutti gli anni fare le spese occorrenti per rifornire il materiale che deperisce, bisogna tutti gli anni tenerlo al completo, in proporzione al numero dei ditenuti, ai quali pure bisogna dare lo strapunto, ai quali pure bisogna dare la veste che li ricopra, uno per uno quanti sono.
Si paghi pertanto questa spesa, sotto forma di dotazione, o si paghi sotto forma di una diaria, che sarà maggiore secondo che sarà più tenue la dotazione, la spesa rimarrà pur sempre continuativa, come, disgraziatamente, è continuativa la necessità di tenere e di mantenere tanta gente in carcere. La somma varia, ma il titolo della spesa o la sua causa rimane la stessa. Appoggio quindi la proposta dell'onorevole ministro di conservare nello stato ordinario delle spese del bilancio dell'interno quelle 700,000 lire per le quali si sarebbe dalla Commissione aperto un capitolo apposito nella parte straordinaria, da sorreggere non da una legge speciale, ma sibbene da un articolo apposito della
legge generale del bilancio. Diceva bene l'onorevole ministro dell'interno che un articolo apposito nella legge del bilancio non equivale a una legge speciale. Per soverchio studio di stare attaccati alla legge di contabilità in una delle sue disposizioni, si farebbe un rappezzamento in altra di dette disposizioni; non dico che si violerebbe questa legge, ma per troppo scrupolo verso una che non ci uniformeremmo ad altra parte delle sue disposizioni. Da Scilla si cadrebbe in Cariddi. Meglio è dunque votare per la proposta del Ministero.
Di Rudinì, relatore. Dirò poche
parole.
Quando parla l'onorevole Mantellini sono sempre disposto a dargli ragione anticipatamente, e confesso che, quantunque egli fosse sorto a combattermi, l'ho ascoltato colla medesima disposizione di animo con cui l'ascolto d'ordinario. Quindi io era disposto a lasciarmi convincere. Se non che non è la prima volta che ho udito l'onorevole Mantellini a ragionare di questa materia, ed io era rimasto fermo nelle mie convinzioni, ed anche oggi persisto in questa convinzione, e credo che la maggioranza dei presenti della Commissione del bilancio vi persistano essi pure.
Io non confuterò gli argomenti dell'onorevole Mantellini, perchè mi pare che io li aveva anticipatamente confutati nelle poche parole che ebbi l'onore di dire testè, perchè, già s'intende che, quando io parlava dianzi, rispondevo non solo al ministro, ma anche a quello che l'onorevole Mantellini aveva detto nella Commissione del bilancio.
Però mi preme di fare ben chiaro questo alla Camera, ed è che in quanto a ciò che si riferisce alla conservazione, manutenzione e rinnovazione del materiale, non vi può essere dubbio che la spesa debba andare nella parte ordinaria, e debba essere iscritta nel capitolo 37, ed aggiungo che questa spesa è già iscritta nel capitolo 37, perchè è appunto compresa nella diaria che si paga agli appaltatori, ed in quella che si presume per gli stabilimenti condotti ad economia.
Tutta la questione nasce per le spese relative alle forniture straordinarie del materiale nuovo. Questa spesa dovrà essere iscritta nella parte ordinaria o nella straordinaria? Ecco la questione.
Io ho voluto prendere la parola per precisarla bene in questi termini, la Camera delibererà.
Del resto qualunque sia la sua deliberazione, è chiaro che le 700,000 lire dovranno spendersi e dovranno essere iscritte in bilancio; sopra questo punto, lo ripeto ancora una volta, non c'è il menomo dubbio.
Solo, e qui farò un'osservazione un po' meschina, lo confesso, molto meschina se vuolsi, ed è questa, che quando si iscrive una somma nella parte ordinaria io veggo per esperienza che questa somma è consolidata (mi si passi la frase) in una specie di debito pubblico che rimane intatto ed intangibile; quando però viene iscritta nella parte straordinaria, allora ci si torna sopra facilmente, e più difficilmente si rinnova la spesa.
ministro per l'interno. Che l'onorevole Di Rudinì
fosse fermo nelle sue opinioni, ne ha dato l'esempio anche nella discussione
del bilancio di prima previsione, e quindi io non ne dubitava. Veramente
egli colle sue parole ha giustificato il fatto della Commissione.
Quantunque egli si trovi in disaccordo colla minoranza, ed io sia lieto di trovare nella minoranza stessa della Commissione un avvocato così eloquente e valoroso, come l'onorevole Mantellini, pure devo convenire che egli ha pienamente giustificato il fatto della Commissione. Resta solo a vedere se realmente queste 700,000 lire rappresentino un capitale costante, che non venga mai meno, e sia veramente una maggiore ricchezza dello Stato, nel qual caso l'argomentazione dell'onorevole Di Rudinì potrebbe essere buona. Ma quando invece, come credo io, questo materiale mobile, questi panni, queste tele, questi letti, questa roba va continuamente mutata, e si consuma di giorno in giorno, o viene adoperata dall'amministrazione quando amministra il carcere ad economia, e viene adibita come mezzo di diminuzione della spesa giornaliera, dimodochè, il giorno in cui dovesse tornarsi ad appaltare il carcere, sarebbe obbligata a rifare questa dote, e probabilmente si dovrebbe chiedere al Parlamento una maggiore spesa appunto per poterla rifare, io dico che allora realmente queste 700,000 lire non mi rappresentano altro che una spesa anticipata su quello che giorno per giorno sarà necessario pel mantenimento dei carcerati.
Ma, ripeto, sebbene vi siano buonissime ragioni, e l'onorevole Di Rudinì abbia sostenuto con moltissima abilità la sua opinione, pure non ha risposto a quel che riguarda la somma per riscattare dagli appaltatori questa dote che l'amministrazione era obbligata a rilevare. Non è soltanto nel bilancio rettificativo che si siano portate delle somme per quest'oggetto, ce ne erano anche nel bilancio di prima previsione; eppure allora la Commissione non pensò di trasportare quella parte del capitolo che riguardava il riscatto delle dotazioni nella parte straordinaria.
Ora dunque, è naturale che l'amministrazione, confidando che la Camera non avrebbe fatto questo stralcio, abbia già ordinati dei pagamenti sul capitolo 37. Come si farebbe ora a rimborsare il capitolo
37 di quella parte delle 700,000 lire le quali ora sono già pagate agli appaltatori? Sarebbe un mettere l'amministrazione, alla fine dell'anno, nella impossibilità di pagare il mantenimento dei detenuti colla somma proposta pel capitolo stesso.
Per queste ragioni che potremo esaminare nel bilancio del 1876, pregherei l'onorevole Di Rudinì a voler desistere dalla sua proposta.
Serpi. Io sono perfettamente dell'opinione dell'onorevole ministro e dell'onorevole Mantellini, e mi pare che la questione sia facilissima.
Questo mantenimento dei detenuti in che consiste? Nel mantenimento, vestiario e casermaggio. Ora, se noi percorriamo il bilancio del Ministero della guerra, vediamo che il mantenimento dei soldati, vestiario e casermaggio sono compresi nelle spese ordinarie, e in conseguenza pare che l'applicazione sia identica, e che anche pei detenuti si debbano comprendere queste somme nel bilancio ordinario; epperò io voterò col Ministero e colla minoranza della Commissione.
Di Rudinì, relatore. Non ho che
una risposta a fare all'onorevole ministro il quale sollevò un'obbiezione
che io riconosco abbastanza grave: egli disse che, indipendentemente da
qualunque questione di principio, si sono fatte alcune liquidazioni ed
alcuni pagamenti sul capitolo [di] mantenimento, io dunque, aggiungeva, non
ho più modo di reintegrare il capitolo di quel tanto che si è speso.
Ora io comincierei per dimandare in quale proporzione questi pagamenti si sono fatti, poichè se noi sapessimo in che acque si naviga, sarebbe agevole, per facilitare l'amministrazione, di prendere una parte delle 700,000 lire, quella parte che è già pagata, e lasciarla nella parte ordinaria. Io fo riflettere però che la somma pagata non può essere considerevole, imperocchè da una nota, che mi è stata appunto comunicata dall'amministrazione carceraria, risulterebbe che le liquidazioni con gli appaltatori sono in corso, e che procedono lentamente a causa di alcune contestazioni e pretese sollevate dagli appaltatori.
Ora se ciò fosse vero, ed io non saprei metterlo in dubbio, l'obbiezione dell'onorevole ministro perderebbe una gran parte della sua importanza.
presidente. Verremo ai voti.
La Commissione propone che al capitolo 37, Mantenimento dei
detenuti e del personale di custodia, si stanzi la somma di lire
28,281,075.
Mantellini.
(Della Commissione)
Il Ministero propone il suo primitivo stanziamento.
Di Rudinì, relatore. La
competenza proposta dal Ministero è di lire 22,688,650, quella proposta
dalla Commissione, di lire 21,983,650.
Lo stanziamento definitivo del Ministero è di lire 23,981,075; quello della Commissione di lire 23,281,075.
Si dovrebbe quindi mettere ai voti prima la proposta del Ministero, che è senza dubbio la più larga.
presidente. La Commissione, mantiene la sua
proposta?
Di Rudinì, relatore. Sì, la
mantiene.
presidente. Interpellerò la Camera.
Al capitolo 37, Mantenimento dei detenuti e del personale
di custodia, la Commissione propone lo stanziamento di lire
23,281,075; il Ministero invece propone la somma di lire 23,981,075, Cioè
con una differenza…
ministro per l'interno. Differenza la quale sarà
compensata nel bilancio straordinario; è una differenza nominale.
presidente. Metto ai voti lo stanziamento proposto
dall'onorevole ministro dell'interno.
(La Camera approva.)
Capitolo 38. Trasporto dei detenuti, 1,441,112 lire.
(È approvato.)
Capitolo 39. Servizio delle manifatture nelle case penali, lire 1,261,471.
Di Rudinì, relatore. Dopo la
presentazione della relazione è stata comunicata alla Commissione del
bilancio una nota di variazione, in forza della quale la competenza del 1875
venne aumentata di 300 mila lire, e quindi lo stanziamento definitivo viene
portato a lire 1,561,471.
Quest'aumento di 300 mila lire per servizio delle manifatture nelle case penali trova compenso in un aumento corrispondente, anzi superiore, ma di poco, nel capitolo 41 del bilancio dell'entrata; il quale capitolo 41, da lire 1,137,000, o poco più, verrebbe portato a 2 milioni e mezzo.
In sostanza, questa maggiore spesa è più apparente che reale; in quanto che, come io diceva, trova il suo corrispettivo nel bilancio dell'entrata.
Io però, dal momento che ho la parola, ed essendo l'ultima relazione che fo sul bilancio dell'interno, perchè la relazione del bilancio prossimo è stata affidata a migliori mani, dal momento, dico, che ho la parola, non voglio lasciarla senza fare per l'ultima volta da questo banco della Commissione, una raccomandazione all'onorevole ministro per l'interno e all'amministrazione delle carceri, la raccomandazione, cioè, di provvedere efficacemente allo sviluppo delle lavorazioni negli stabilimenti penali.
Io so benissimo che l'amministrazione ha fatto molto e che merita non poca lode, ma so ancora che quel che resta a fare è assai più di quello che
fu fatto e di quello che generalmente si crede che resti a fare.
Quando veggo che tutti gli anni noi dobbiamo aumentare il bilancio per le carceri, e scrivere questi aumenti in milioni, io desidero almeno che non si trascurino quei compensi che si possono ottenere dalle lavorazioni negli stabilimenti penali.
Creda pure l'onorevole ministro che se furono molti i risultati ottenuti negli ultimi anni a confronto di quelli che si ottenevano nel tempo precedente; che se l'amministrazione carceraria ha ragione di lodarsene, tenuto conto che si partiva quasi dal nulla, ciò non di meno non abbiamo luogo a rallegrarci di tali risultati se li poniamo a confronto con quelli che si ottengono negli altri paesi.
Se poniamo a confronto i prodotti delle lavorazioni che si ottengono nelle case penali di Francia, con i prodotti delle lavorazioni che si ottengono nelle case penali d'Italia, noi troveremo che l'opera nostra è stata, e di gran lunga, vinta e sorpassata. Se poniamo inoltre a confronto i prodotti delle nostre case penali con quelli degli stabilimenti penali inglesi, noi avremo differenze anche più grandi, e troveremo ragione ad un più grande sconforto.
Non voglio annoiare la Camera presentandole innanzi agli occhi una lunga fila di cifre: delle cifre su questa materia ne ho scritte e dette moltissime; ma non posso a meno d'insistere perchè si sviluppino maggiormente le manifatture carcerarie, e ritenga l'onorevole ministro, che io non v'insisto per fare il benchè minimo biasimo all'amministrazione, che anzi, ripeto ancora una volta, esserle dovuta molta lode per quello che fu fatto, ma intendo che l'amministrazione abbia l'animo di spingersi coraggiosamente più innanzi.
So bene che vi sono parecchie difficoltà, so bene che l'onorevole ministro mi farà forse una lunga enumerazione di queste difficoltà. Ma che per ciò? Gli uomini di cuore, gli uomini di energia vi sono per questo al mondo, essi vi sono per affrontare le difficoltà, per vincerle, per ottenere i risultati che si desiderano, ed io confido nell'onorevole ministro dell'interno, perchè sono persuaso che egli guarderà bene in faccia ed affronterà arditamente queste difficoltà, e sono convinto che quando egli le abbia bene guardate e considerate, le vincerà.
(Bene! a destra)
ministro per l'interno. Io non intendo punto di fare
una lunga risposta all'onorevole relatore; io non ho preso la parola che per
ringraziarlo degli elogi che egli ha fatto dell'amministrazione carceraria,
e degli incoraggiamenti che egli con tanta autorità ha fatti
all'amministrazione perchè proceda nella via che ha fin qui tenuta.
Io posso assicurare l'onorevole relatore e la Camera, che io sono quanto lui interessato al progresso ed all'incremento delle manifatture nelle carceri.
Le continue domande che vengo facendo alla Camera ad ogni presentazione di bilancio, per aumentare il fondo specialmente affetto a queste lavorazioni sono prove dell'interessamento che l'amministrazione mette nell'accrescerle; e il mezzo più efficace con cui la Camera potrà far plauso alle eloquenti parole dell'onorevole relatore, è coll'approvare queste 300 mila lire di aumento che io ora domando nel bilancio.
Le difficoltà però, per aumentare le lavorazioni come sarebbe desiderato dall'onorevole Di Rudinì e da tutti noi, sono gravissime, ma non ne accennerò che una sola che credo la più grave, quella che sarà sempre la causa per cui noi non potremo andare di pari passo colle amministrazioni carcerarie delle altre nazioni, ed è la mancanza di piccole industrie, di quelle che esigono poco impiego di materia prima. In Italia queste industrie difettano grandemente, ed il carcerato non si può mettere a lavorare in industrie molto costose. Il carcerato bisogna che lavori in cose da poco, in cose che esigano poco ospitale e poca abilità manuale.
Potrei citare stabilimenti carcerari in Francia ove gli appaltatori possono occupare tutta la popolazione in una o due sole manifatture della specie di cui ho parlato. In Inghilterra invece vi sono stabilimenti nei quali tutta la popolazione è impiegata in lavori dello Stato; ciò che da noi non si può sempre fare in causa della nostra legge di contabilità la quale ci obbliga ad appaltare tutti i lavori pubblici.
Ora questa industria noi non l'abbiamo; sarebbe impossibile dare uno sviluppo così grande alle nostra manifatture carcerarie quanto sarebbe necessario per ottenere il risultato che desidera l'onorevole Di Rudinì. Conviene quindi rivolgersi a diverse manifatture e principalmente aumentare il lavoro in certe di esse le quali non incontrano quegli ostacoli di concorrenza di cui in questa Camera si è parlato altra volta.
Tuttavia posso assicurare la Camera che darò opera indefessa perchè il lavoro delle manifatture aumenti, e spero, se potrò progredire nella strada che il Ministero ha tenuto fin qui, di arrivare, per quanto sarà possibile, a quel miglioramento che è da tutti desiderato.
presidente. Prego l'onorevole relatore di dirmi le
diverse somme precise di stanziamento al capitolo 39.
Di Rudinì, relatore. Competenza,
1,500,000 lire. Precisione definitiva, lire 1,581,471.
presidente. Dunque, se non ci sono obbiezioni,
s'intenderà al capitolo 39 approvato lo stanziamento di lire 1,561,471.
(È approvato.)
(Sono approvati senza discussione i capitoli
seguenti:)
Capitolo 40. Fitti di locali, lire 168,070.
Capitolo 41. Manutenzione dei fabbricati, lire 1,088,465.
Servizi diversi e spese comuni a tutti i rami —
Capitolo 42. Pubbliche funzioni e feste governative, lire 10,021 70.
Capitolo 43. Ricompense per azioni generose, lire 8676.
Capitolo 44. Gazzetta ufficiale, lire 18,703.
Capitolo 45. Indennità di trasloco agli impiegati, e spese per missioni amministrative, lire 151,391.
Capitolo 46. Dispacci telegrafici governativi, lire 250,000.
Capitolo 47. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,123,246.
Capitolo 47 bis. Spesa per l'acquisto dei francobolli
e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze
d'ufficio, lire 4,841,000.
Capitolo 48. Casuali, lire 112,134.
Titolo II. Spesa straordinaria. — Capitolo 49.
Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 9927.
Capitolo 50. Assegni di disponibilità, lire 38,286.
Capitolo 51. Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione, lire 35,383.
Capitolo 52. Figli dei morti per la causa nazionale, lire 12,318.
Capitolo 53. Indennità alla guardia nazionale, soprasoldo alla truppa ed altre spese eccezionali per la sicurezza pubblica, lire 15758,415.
Capitolo 54. Assegni mensili agli ex-ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia nel 1848-1849, lire 25,774.
Capitolo 55. Assegni a stabilimenti di beneficenza, lire 82,818.
Capitolo 56. Raccolta degli atti del Parlamento, lire 30,102.
Capitolo 57. Provvista d'armi per le guardie di sicurezza pubblica, lire 47,534.
Capitolo 58. Costruzione d'un carcere giudiziario a sistema cellulare in Torino, lire 177,675.
Capitolo 59. Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare, lire 120,258.
Plutino Agostino. Domando la parola.
presidente. Ella intende di fare qualche
variazione?
Plutino Agostino. Io intendo di fare una domanda al
signor ministro.
presidente. Ha facoltà di parlare.
Plutino Agostino. I miei colleghi si ricorderanno che io
sono stato sempre contrario al sistema cellulare per le prigioni nelle
provincie italiane. Lo sono stato perchè dalle relazioni che vengono dagli
altri paesi che definitivamente hanno adottato questo sistema di carceri,
vedo che i risultati sono stati nefausti.
Macchi. Ma no!
Plutino Agostino. Ci sono stati grandi disastri; molti
detenuti divennero pazzi e pazzi furiosi. Le statistiche dell'America e
quelle dell'Inghilterra ci danno, specialmente per il sistema cellulare
assoluto, questi funesti risultati.
Io domando qualche schiarimento al ministro sopra tre capitoli che qui veggo.
Capitolo 58, Costruzione di un carcere giudiziario a
sistema cellulare in Torino. Capitolo 59, Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema
cellulare. Capitolo 60, Costruzione di un carcere
penitenziario presso la città di Cagliari.
Pare adunque che questo sistema il Governo voglia adottarlo per tutte le carceri; ed io domando al signor ministro di dichiarare almeno se questo sistema sia assoluto, fisso, oppure libero.
presidente. Io debbo fare osservare che, a tenore
delle deliberazioni della Camera, non si può aprire una discussione su
nessun capitolo pel quale non sia proposta una variazione; e non è in
occasione del bilancio di definitiva previsione che può elevarsi una
questione di principio come quella a cui accenna l'onorevole Plutino. Dunque
io vorrei pregare gli onorevoli deputati di differire a trattarla nel tempo
in cui si discuterà il bilancio di prima previsione, od in altra occasione
in cui trovi sede opportuna.
ministro per l'interno. Rispondo con una parola sola
per chiarire la questione e risparmiare una discussione. Nel regno d'Italia
non vi sono carceri penitenziarie a sistema cellulare assoluto. Le nostre
carceri sono a sistema misto; la cella di notte, il lavoro in comune di
giorno; quindi non è il carcere penitenziario di cui intende parlare
l'onorevole Plutino. Le carceri che sono a sistema cellulare continuo sono
le carceri giudiziarie, ma sono molto poche in confronto del numero totale.
La maggior parte delle nostre carceri giudiziarie sono luoghi dove si
mettono gli accusati in cameroni, in un modo veramente poco conveniente; ed
è desiderabile che le carceri giudiziarie si possano costruire
in gran numero, per togliere gli accusati a questo soggiorno più grave forse della pena, trovandosi confusi con persone d'altri costumi e di altra educazione.
Ad ogni modo questa è una questione che dipende dal Codice penale. La Camera potrà, quando verrà l'occasione, sollevare la questione sull'opportunità di mantenere il sistema cellulare per il carcere preventivo. Io lo credo migliore, ma ad ogni modo non sarebbe questa l'occasione, perchè si entrerebbe nella discussione del Codice penale.
presidente. Mi pare che la questione è esaurita.
Macchi. Io voleva appunto pregare la Camera a non impegnarsi in questa gravissima questione, nella discussione definitiva del bilancio, perchè non è il momento opportuno di risolverla. Posso però rassicurare l'onorevole Plutino, che le carceri di isolamento, di cui mostra cotanta paura, non solo non esistono in Italia, ma oramai non esistono più in alcun paese del mondo. Imperocchè, anche in America, dove esse vennero primitivamente istituite, al sistema di assoluto isolamento venne sostituito il sistema detto di segregazione.
La differenza tra l'uno e l'altro non è poca. Il sistema di segregazione, ora dovunque adottato, consiste soltanto nel non lasciare più i buoni, o i presunti buoni, misti coi rei. E questa mi pare che sia una delle riforme più salutari che si sieno fatte nell'ordinamento sociale.
Non è qui il caso di parlare di ciò; ma, ad ogni modo, io ho voluto fare una protesta, per non lasciare pregiudicare la questione, come suol dirsi, salvo ad entrare di proposito nella discussione, quando, a tempo opportuno, verrà sollevata.
presidente. In occasione del Codice penale o in altra
opportuna, l'onorevole Plutino si può riservare il diritto di trattare la
questione.
Adunque, se non vi sono osservazioni, si riterrà approvato il capitolo 59, Costruzione e riduzione di carceri giudiziarie a sistema cellulare in lire 120,258.
(Sono indi approvati senza discussione i capitoli
seguenti:)
Capitolo 60. Costruzione di un carcere penitenziario presso la città di Cagliari, lire 194,502.
Capitolo 61. Spese d'impianto di case penali, lire 118,613.
Capitolo 62. Spese straordinarie per gli archivi di Stato, lire 102,887.
Capitolo 63. Gazzetta ufficiale (Indennità agli eredi Botta), lire 8000.
Capitolo 64. Bergamo - Casa penale di San Francesco (Riduzione di camere a celle), lire 19,378 44.
Capitolo 65. Rovigo - Carcere giudiziario, lire 9075.
Capitolo 66. Montesarchio - Casa penale, 13,000 lire.
Capitolo 67. Perugia - Casa penale femminile, lire 21,000.
Capitolo 68. Oneglia - Penitenziario, lire 6900.
Capitolo 69. Sarzana- Carcere giudiziario, lire 13,700.
Capitolo 70. Cesena - Carcere giudiziario, 3230 lire.
Capitolo 71. Chieti - Carcere giudiziario, 3400 lire.
Capitolo 72. Trani - Carcere giudiziario, lire 7342.
Capitolo 73. Saluzzo - Casa correzionale, lire 3650.
Capitolo 74. Catania - Carcere giudiziario, lire 19,421.
Capitolo 75. Termini-Imerese - Carcere giudiziario, lire 12,900.
Capitolo 76. Trapani - Carcere giudiziario, lire 4160.
Capitolo 77. Venezia - Carcere giudiziario, lire 20,000.
Capitolo 78. Civita Castellana - Carcere giudiziario, lire 11,872.
Capitolo 79. Pavia - Carcere giudiziario, lire 2000.
Capitolo 80. Napoli - Carcere del Carmine, lire 18,057.
Capitolo 81. Parma - Penitenziario, lire 8540.
Capitolo 82. San Leo - Casa di relegazione, lire 3852 80.
Capitolo 83. Bergamo - Casa penale di San Francesco (Ampliamento dell'infermeria), lire 7080.
Capitolo 84. Pozzuoli - Bagno penale, lire 2538 88.
Capitolo 85. Ariano - Carcere giudiziario, lire 9000.
Capitolo 86. Padova - Casa di forza (Lavori di riordinamento), lire 5040.
Capitolo 87. Padova - Casa di forza (Completamento della via di ronda), lire 8577 60.
Capitolo 88. Teramo - Carcere giudiziario, lire 4660.
Capitolo 89. Spoleto - Carcere giudiziario, lire 6100.
Capitolo 90. Tempio - Casa di forza, lire 18,000.
Capitolo 91. Ferrara - Carcere giudiziario, lire 14,500.
Capitolo 91 bis. Materiale mobile ad uso degli
stabilimenti carcerari, lire,..
Di Rudinì, relatore. Questo
capitolo deve essere cancellato.
Presidente. Questa somma, essendo stata trasportata dalla parte straordinaria alla parte ordinaria, deve essere cancellata da questo capitolo.
(Si approvano senza discussione i seguenti capitoli:)
Capitoli aggiunti per spese residue 1874 e retro non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato di prima previsione pel 1875.
Capitolo 92. Resti passivi delle amministrazioni dei cessati Governi, lire 53,206.
Capitolo 93. Casermaggio dei reali carabinieri, lire 12,754 30.
Capitolo 94. Casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, lire 7734.
Capitolo 95. Assegnazioni corrispondenti agli introiti del fondo comune per le provincie napoletane, lire 17,854.
Capitolo 96. Opere straordinarie al sifilicomio di Napoli, lire 17,800.
Capitolo 97. Costruzione di vetture cellulari per il trasporto dei detenuti, lire 30,800.
Capitolo 98. Costruzione d'un nuovo carcere in Palermo, lire 88,938.
Capitolo 99, Compimento delle opere di costruzione di un carcere cellulare giudiziario in Sassari, lire 61,980.
Capitolo 100. Acquisto del lazzaretto di Saliceta San Giuliano presso Modena, lire 55,615.
Capitolo 101, Adattamento ad uso di carcere di pena del già monastero di San Tommaso in Noto, lire 2100.
Capitolo 102. Riparazioni alle rovine di Todi, lire 31,920.
Capitolo 103. Armamento della guardia nazionale, lire 8554.
Somma complessiva della parte ordinaria, lire 61,991,066 70.
Somma complessiva della parte straordinaria, lire 3,428,222 02.
Somma complessiva del bilancio di definitiva previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1875, lire 65,419,288 72.
Metto ai voti questo stanziamento complessivo.
(È approvato.)
presidente. Comunico alla Camera il risultamento della
votazione a squittirne segreto dei seguenti progetti di legge:
1° Per approvigionamenti di mobilizzazione dell'esercito:
Presenti e votanti 234
Maggioranza 118
Voti favorevoli 196
Voti contrari 38
(La Camera approva.)
2° Per provvista d'armi da fuoco portatili a retrocarica:
Presenti e votanti 234
Maggioranza 118
Voti favorevoli 202
Voti contrari 32
(La Camera approva.)
3° Per fortificazioni ed altre costruzioni militari:
Presenti e votanti 234
Maggioranza 118
Voti favorevoli 179
Voti contrari 55
(La Camera approva.)
4° Per modificazioni alla legge 14 giugno 1874, n° 1999, pei lavori di difesa del golfo della Spezia:
Presenti e votanti 234
Maggioranza 118
Voti favorevoli 187
Voti contrari 47
(La Camera approva.)
5° Per acquisto di materiale da campagna di grosso calibro:
Presenti e votanti 234
Maggioranza 118
Voti favorevoli 203
Voti contrari 31
(La Camera approva.)
6° Per affrancamento dei beni demaniali dai dritti d'uso:
Presenti e votanti 234
Maggioranza 118
Voti favorevoli 198
Voti contrari 36
(La Camera approva.)
L'onorevole Baccelli Augusto ha presentato uno schema di legge, che sarà trasmesso agli uffizi.
Domani seduta pubblica alle due.
La seduta è levata alle 5:45.
1° Votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge:
Dichiarazione relativa alla convenzione monetaria fra l'Italia, la Francia, la Svizzera e il Belgio.
Convalidazione di decreti di prelevamento di somme dai fondi delle spese impreviste degli anni 1873, 1874 e 1875.
Discussione dei progetti di legge:
2° Convenzione per la costruzione di una ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino.
3° Tasse universitarie e sistema degli esami;
4° Modificazioni del Codice di procedura penale riguardo ai mandati di comparizione, di cattura e alla libertà provvisoria degli imputati;
5° Discussione del progetto di legge per l'ordinamento del notariato.