Art. 2109.
Il diritto alle ferie, disciplinato dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è finalizzato a garantire al
contratto collettivo o individuale sarebbe radicalmente nulla. Il codice civile, all'art. 2109 c.c., e il D.Lgs. n. 66 del 2003, all'art. 9, cumulano
N° 2109, 22 settembre 1874, lire 80,000 dei lavori pubblici, capitolo 256.
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