Art. 21.
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1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21
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La nuova disciplina dei diritti dei consumatori. Brevi note sul d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
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