Art. 10.
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§ 10. -
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10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 10.
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13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
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indicati nell'articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad
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Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
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L'incidenza dell'illiquidità dell'impresa sui reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter del D.Lgs. n. 74/2000
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