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Essa ha tre ordini principali di disposizioni: — la definizione della proprietà delle acquepubbliche e private,con tendenza oggi crescente di estenderne il carattere pubblico per interesse generale (nazionalizzazione,vedi Nitti); insieme al regolamento della condotta (acquedotto coattivo) ed uso simultaneo e ripartito delle acque stesse, a seconda dei fini agricoli industriali di fluitazione, ed alla costituzione di enti giudicanti (magistrati, giurì, e rispettiva giurisprudenza); — inoltre la formazione di consorzi di scolo, di irrigazione, di bonifica; — infine la introduzione di sistemi di credito fondiario edi provvidenze finanziarie di Stato relative alle migliorie terriere. Tutto ciò dominato dalla «scienza idraulica», cioè del regime tecnico dell'acqua, massimo fattore di ricostruzione del territorio.
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E quando si pensò alle bonifiche emiliane, forse si diede loro la stessa impostazione che all'eterno acquedotto pugliese? Del porto di Savona si fece meno rumore e più fatti che non di quello di Bari; e il porto di Palermo, già in costruzione, è insidiato assai più che non sia quello industriale di Venezia.
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