Solo un intervento legislativo volto ad introdurre dei nuovi ed autonomi criteri oggettivi di imputazione della responsabilità degli enti per i reati colposi potrebbe definitivamente risolvere i dubbi esistenti al riguardo e sollevare la giurisprudenza dall'arduo compito di dover decidere tra un'interpretazione ortopedica contraria alla Costituzione ed un'interpretazione letterale tacitamente abrogatrice.
La questione che si pone, allora, è se la Corte costituzionale possa annullare la norma abrogatrice per eccesso di delega (art. 76 Cost.), e di conseguenza far rivivere l'incriminazione soppressa; oppure se ciò sia inammissibile, perché in tal modo la Corte inciderebbe sulle scelte in materia penale attribuite dall'art. 25, comma 2, Cost. in via esclusiva al legislatore. Ebbene, il principio della riserva di legge non esclude qui che la Corte possa sindacare la legittimità costituzionale della norma abrogatrice, facendo rivivere la figura di reato abolita, giacché quest'ultima rappresenta l'attuazione di un obbligo costituzionale espresso di incriminazione sancito dall'art. 18, comma 2, Cost.
Nessuno dei rilievi d'illegittimità sollevati nei confronti della norma abrogatrice è al riparo da obiezioni. Ma la sola circostanza che l'eventuale accoglimento delle eccezioni possa comportare la reviviscenza della disciplina abrogata non può impedire alla Corte di vagliare l'esistenza delle condizioni formali e dei presupposti sostanziali che le consentono di esprimersi sulla legittimità della norma censurata.
Da allora la Suprema Corte adotta un'interpretazione della L. 24/2001 che è del tutto abrogatrice della L. 108/1996. Sino alle sentenze qui riportate ed esaminate che, in parte, reintroducono la fatti specie dell'usura sopravvenuta. L'A. approfondisce le tematiche dei mutui regolati ad interesse composto e pone l'accento sull'effetto della nullità iniziale della convenzione sull'interesse sull'applicabilità della L. 24/2001, per poi dimostrare la contrarietà di tale norma alle norme basilari del Trattato UE.
Il contributo si sofferma ad analizzare criticamente la consolidata interpretazione giurisprudenziale del disposto dell'art. 6 comma 1 lett. c) d.p.r. 601/1973 da ultimo riproposta nella sentenza commentata evidenziandone i molteplici risvolti problematici e la valenza sostanzialmente abrogatrice della norma. Si riflette brevemente sui possibili limiti all'attività ermeneutica con riferimento alle norme di esenzione e di agevolazione.
Rimane sullo sfondo l'interrogativo sulla effettiva ratio del comma 3 e sugli effetti che potrebbero derivarne sulle normative settoriali, ove inteso come norma generale abrogatrice per ridisciplina dell'intera materia, capace di contenere al proprio interno fattispecie dotate di elevata specificità, in presenza di un quadro normativo già sovraccarico e non risolto, all'interno del quale provocherebbe ulteriore frammentazione e incertezza.
Rimane sullo sfondo l'interrogativo sulla effettiva "ratio" del comma 3 e sugli effetti che potrebbero derivarne sulle normative settoriali, ove inteso come norma generale abrogatrice per ridisciplina dell'intera materia, capace di contenere al proprio interno fattispecie dotate di elevata specificità, in presenza di un quadro normativo già sovraccarico e non risolto, all'interno del quale provocherebbe ulteriore frammentazione e incertezza.
Senonché tale impostazione presenta delle rilevanti aporie e ciò da un lato perché si pone in violazione della riserva di legge di cui all'art. 41, comma 3, Cost. in materia ci iniziativa economica privata, e dall'altro perché, nella sostanza, ripropone l'impostazione abrogatrice del capoverso dell'art. 1322 c.c., con ciò offuscando i confini tra giudizio di meritevolezza/sussistenza della contrattuale con quello di liceità. Una simile mistificazione viene in questione anche in altri casi in cui l'utilizzo giurisprudenziale dell'istituto della mancanza di causa è meramente apparente, giacché le modalità di sindacato negoziale si risolvono in un giudizio di liceità. Si rende dunque necessario operare una rilettura delle impostazioni che hanno concepito la causa contrattuale In termini concreti si da valorizzarne i pensieri inespressi in modo da avvicinarsi al giudizio in ordine alla graduazione degli interessi contrattuali secondo il parametro dell'utilità negoziale concreta.