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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Abrogazione del reato di associazione militare per scopi politici e obblighi costituzionali espressi di incriminazione
Con l'emanazione del nuovo codice dell'ordinamento militare, il legislatore ha espressamente abolito il delitto di associazione militare (d.lg. n. 66 del 2010). L'abrogazione è stata però attuata in violazione della legge di delega, la quale non prevedeva in modo specifico l'eliminazione della fattispecie in esame. La questione che si pone, allora, è se la Corte costituzionale possa annullare la norma abrogatrice per eccesso di delega (art. 76 Cost.), e di conseguenza far rivivere l'incriminazione soppressa; oppure se ciò sia inammissibile, perché in tal modo la Corte inciderebbe sulle scelte in materia penale attribuite dall'art. 25, comma 2, Cost. in via esclusiva al legislatore. Ebbene, il principio della riserva di legge non esclude qui che la Corte possa sindacare la legittimità costituzionale della norma abrogatrice, facendo rivivere la figura di reato abolita, giacché quest'ultima rappresenta l'attuazione di un obbligo costituzionale espresso di incriminazione sancito dall'art. 18, comma 2, Cost.