Available for academic research purposes only
Codifica XML-TEI secondo le norme del progetto PRIN
PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Molte ombre e poche luci intorno al sindacato giudiziale sul contratto ex art. 1322, comma 2, c.c.
Nel panorama delle interpretazioni in ordine al giudizio di meritevolezza di cui all'art, 1322, comma 2, c.c. ha assunto valenza accreditata la tesi cosiddetta "costituzionalmente orientata" secondo cui la meritevolezza negoziale deve essere sindacata alla luce del dato primario. Senonché tale impostazione presenta delle rilevanti aporie e ciò da un lato perché si pone in violazione della riserva di legge di cui all'art. 41, comma 3, Cost. in materia ci iniziativa economica privata, e dall'altro perché, nella sostanza, ripropone l'impostazione abrogatrice del capoverso dell'art. 1322 c.c., con ciò offuscando i confini tra giudizio di meritevolezza/sussistenza della contrattuale con quello di liceità. Una simile mistificazione viene in questione anche in altri casi in cui l'utilizzo giurisprudenziale dell'istituto della mancanza di causa è meramente apparente, giacché le modalità di sindacato negoziale si risolvono in un giudizio di liceità. Si rende dunque necessario operare una rilettura delle impostazioni che hanno concepito la causa contrattuale In termini concreti si da valorizzarne i pensieri inespressi in modo da avvicinarsi al giudizio in ordine alla graduazione degli interessi contrattuali secondo il parametro dell'utilità negoziale concreta.