Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
In caso d' urgenza, la Giunta, il Consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di Consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.
Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono richiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.
Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per l'approvazione da parte dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.
Dal 1° gennaio 2005 le società italiane, fatta eccezione solo per le piccole imprese, che possono presentare il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., e per le imprese di assicurazione, non già obbligate in forza dell'art. 25, Legge comunitaria n. 306/2003, saranno tenute a redigere il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato in base ai principi contabili internazionali dello IASB. In questo studio l'analisi dei problemi di diritto societario è preceduta dall'esposizione del quadro normativo e da una sintetica indicazione delle caratteristiche essenziali del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali. Infine, vengono proposte alcune possibili soluzioni.
Le altre società (con esclusione di quelle che possono preparare il bilancio in forma abbreviata) avranno la facoltà di adottare gli IAS/IFRS con la medesima decorrenza. L'obbligo dell'informativa comparativa e la necessità di iscrivere nel patrimonio netto l'effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS già con riferimento all'1.1.2004 suggeriscono di considerare per tempo le problematiche specifiche che possono presentarsi, anche dal punto di vista pratico.
Il d.lg. 394/2003 ha imposto a tutte le società di capitali, comprese quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ed escluse solo quelle che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di fornire informazioni, a partire dagli esercizi che sono iniziati il 1 gennaio 2005, sui contratti stipulati concernenti strumenti finanziari derivati, sulle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value, escluse le partecipazioni in società controllate e collegate, e sulla gestione dei rischi finanziari. La modifica influenzerà i bilanci al 31 dicembre 2005, e i successivi, di quasi tutte le società di capitali. Per comprendere la nuova disciplina occorre soffermarsi su alcuni termini (strumento finanziario, strumento finanziario derivato, contratti derivati su merci e contratti derivati incorporati) che l'A. esamina insieme alle nuove "informazioni di natura finanziaria".
Usucapione abbreviata e responsabilità professionale del notaio
Il d.lg. n. 285/2006 ha modificato, a distanza di circa cinque anni, i limiti quantitativi previsti dal legislatore per la redazione del bilancio in forma abbreviata e quelli previsti per i casi d'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato. La modifica dei limiti di cui sopra influenza anche i casi in cui una società a responsabilità limitata è soggetta all'obbligo di nomina del collegio sindacale o di un revisore.
Per questi motivi, il titolare di una farmacia ha chiesto all'Agenzia delle entrate se può ritenersi sufficiente una descrizione abbreviata "farmaco" o "medicinale". L'Agenzia delle entrate, pur confermando che tale indicazione sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la possibilità che il contribuente operi indebite detrazioni o deduzioni, ha tuttavia adottato un'interpretazione limitativa e letterale della norma, affermando l'obbligo di indicare la denominazione completa del medicinale ed escludendo che tale fatto possa costituire violazione del diritto di privacy.
In sintesi, le modifiche apportate alla disciplina dei bilanci di esercizio e consolidato riguardano l'ampliamento dell'informazione contenuta nella nota integrativa, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate ed agli accordi fuori bilancio, e l'innalzamento dei limiti al di sotto dei quali è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero è concesso alla capogruppo di non predisporre il bilancio consolidato. Il decreto legislativo qui pubblicato modifica altresì, per le società quotate, l'art. 123-bis del testo unico della intermediazione finanziaria, accorpando in esso non solo le norme in tema di informazioni sulla corporate governance e sugli assetti proprietari, ma anche quelle in materia di adesione ai codici di comportamento promossi da società di gestione dei mercati ovvero da associazioni di categoria.
Donazione di bene altrui e usucapione abbreviata
Ciò che conta ai fini dell'usucapione abbreviata è che l'acquisto del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
L'A. analizza le novità introdotte dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 tra le quali alcune sostanziali modifiche al procedimento dinanzi al giudice di pace penale introducendo un nuovo rito penale caratterizzato la particolare speditezza e suscettibile di assumere una forma ulteriormente abbreviata, in presenza di alcune specifiche condizioni. Tale intervento normativo risulta direttamente collegato all'introduzione del reato di ingresso e permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e di quelle introdotte dalla l. n. 68/2007, in tema di soggiorni di breve durata. L. n. 94/2009 e le modifiche apportate al d.lgs. n. 274/2000 in occasione dell'introduzione del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Le funzioni della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nella fase preliminare al giudizio.
La donazione di cosa altrui è nulla ma è titolo idoneo all'usucapione abbreviata
N. 1596/2001, evidenziando che entrambe le sentenze hanno risolto il conflitto tra proprietario rivendicante il bene immobile e terzo possessore che invochi l'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c., a favore di quest'ultimo ma con motivazioni opposte e sottolineando l'indubbio progresso argomentativo compiuto dalla Cassazione.
La donazione di cosa altrui e la sua idoneità ai fini dell'usucapione abbreviata
I temi affrontati dalla sentenza in commento riguardano, da un lato, la sorte della donazione avente ad oggetto una res aliena e, dall'altro lato, l'idoneità di siffatta donazione a costituire un titolo utile per l'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c. Qualora il contratto di donazione concerna una situazione giuridica estranea al patrimonio del donante, si ritiene necessario distinguere l'ipotesi in cui le parti del contratto siano a conoscenza dell'altruità del bene e, all'uopo, deducano consapevolmente in atto una res aliena ("donazione di bene altrui"), dall'ipotesi in cui una simile consapevolezza e la conseguente volontà negoziale manchino in capo alle parti ("donazione di bene non appartenente al donante"). Soltanto la donazione di bene altrui in senso tecnico, infatti, può dirsi nulla ai sensi dell'art. 771, 1° co., c.c., la quale - proprio come la donazione di beni futuri, secondo un'interpretazione logica e sistematica della disposizione de qua - integra la medesima ratio di porre un freno alla prodigalità del donante. La mera donazione di un bene non appartenente al donante, invece, è una donazione che difetta di un requisito strutturale dell'atto donativo (e degli atti di liberalità generalmente intesi), di modo che essa risulta affetta da una autonoma e preesistente causa di nullità, secondo la disciplina di cui agli artt. 769, 1325 e 1418, 2° co., c.c. Se il discrimen tra le due tipologie di donazioni si fonda sulla consapevolezza delle parti circa l'altruità del bene donato, si capisce allora come soltanto la donazione di bene non appartenente al donante potrebbe costituire "titolo idoneo" ai sensi dell'art. 1159 c.c., in considerazione anche del fatto che questa - a differenza della donazione di bene altrui - non costituisce un atto tecnicamente "vietato" dall'ordinamento. A tal proposito, la Suprema Corte ha per l'appunto accolto la tesi già prevalente in dottrina secondo cui la donazione avente ad oggetto una res aliena deve ritenersi un titolo idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata, in quanto l'elemento dell'astratta idoneità del titolo deve valutarsi autonomamente rispetto all'elemento dell'altruità della res, cosicché la nullità che rende inidoneo il titulus adquirendi deve dipendere da una causa diversa dalla carenza di titolarità dell'alienante, che vizi a livello strutturale il titolo stesso e non discenda "da una ragione inerente alla funzione del negozio".
Con la pronuncia in commento, la S.C. sancisce che la donazione traslativa di cosa altrui, benché nulla, costituisce "titolo astrattamente idoneo" ai fini dell'usucapione immobiliare abbreviata. Discostandosi dal proprio precedente orientamento, la Cassazione ripudia così il sillogismo nullità (della donazione) - inidoneità (del titolo) e la consequenziale tendenza a desumere l'usucapibilità del bene dalla inefficacia dell'attribuzione liberandi causa.
La donazione di bene altrui e l'usucapione abbreviata
.); ha superato per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2744, co. 3, lett. c), c.c.). Nel contempo, il nuovo art. 2477 c.c. estende l'obbligatorietà dell'organo di controllo interno, disponendo che la nomina del Collegio Sindacale sia, altresì, obbligatoria quando la S.r.l. : è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2744, co. 3, lett. a), c.c.); controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 3, lett. b), c.c.).
Vige l'obbligo anche quando la società a responsabilità limitata ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei parametri indicati dal codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata. c) La funzione di controllo nelle società per azioni. Il nuovo articolo 2397 c.c., in materia di società per azioni dispone che il collegio sindacale - con tre o cinque componenti - sarà obbligatorio solo per le società per azioni che hanno un capitale sociale superiore a dieci milioni e per quelle quotate mentre, per le società per azioni che si trovino al di sotto di tale limite, è ritenuta sufficiente la presenza di un solo sindaco scelto tra revisori legali iscritti nel Registro. d) La disciplina di cui al decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, recante le disposizioni in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Il legislatore ha inteso individuare la ratio del D.lgs. n. 231/2001 nel tentativo di coinvolgere gli enti in un lavoro di prevenzione in maniera tale da indirizzare virtuosamente la propria attività prevedendo, in caso di inottemperanza, sanzioni interdittive e pecuniarie. Il funzionamento corretto dei controlli interni - l'efficiente sistema del governo societario - deve garantire lo svolgimento migliore della organizzazione ed operatività dell'ente - società e imprese -. All'interno degli enti sono stati dunque introdotti organi societari quali l'organismo di vigilanza con il compito di verificare l'attuazione e l'adeguatezza del modello di organizzazione e di gestione per la prevenzione dei reati, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
Lo studio si conclude con alcune considerazioni circa la corretta applicazione dell'art. 1159 c.c. in ordine all'acquisto per usucapione abbreviata di un manufatto costruito sul fondo altrui, nel caso in cui il preteso titolo fonte del diritto di superficie sia stato perfezionato "a non domino". Secondo l'A. il solo acquisto della proprietà del manufatto andrebbe ricondotto al primo comma dell'art. 1159 c.c., rimanendo escluso ogni acquisto del diritto di superficie.
Si tratta di innovazioni che assumono valenza obbligatoria per le imprese medio-grandi e facoltativa per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese. Le nuove norme si applicano ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1 gennaio 2016. Ai fini fiscali, occorre esaminare gli effetti che l'introduzione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione potrebbero produrre anche sulla determinazione della base imponibile sia IRES [Imposta sul reddito delle società] che IRAP.