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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il "titolo astrattamente idoneo" nel pensiero della Cassazione
Con la pronuncia in commento, la S.C. sancisce che la donazione traslativa di cosa altrui, benché nulla, costituisce "titolo astrattamente idoneo" ai fini dell'usucapione immobiliare abbreviata. Discostandosi dal proprio precedente orientamento, la Cassazione ripudia così il sillogismo nullità (della donazione) - inidoneità (del titolo) e la consequenziale tendenza a desumere l'usucapibilità del bene dalla inefficacia dell'attribuzione liberandi causa.