Inoltre il pretore o il conciliatore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.
Per il mandato di comparizione il termine per comparire è di tre giorni, salvo quanto è disposto nell'articolo 183; il giudice può abbreviare il termine per motivi di urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Il presidente della Commissione, può, in caso di urgenza, abbreviare i termini suddetti.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.
Il presidente del tribunale militare di guerra può, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.
Nell'ambito della prossima riforma del diritto fallimentare, dove potrebbe essere prevista una procedura di crisi, con alcuni caratteri propri del concordato preventivo, vengono analizzate le lacune e le difficoltà operative riscontrate nella pratica e che hanno caratterizzato le norme attuali, in vista di disposizioni che possano snellire e abbreviare l'esecuzione delle procedure.
Il procedimento di ripartizione dell'attivo fallimentare è stato oggetto di alcune modifiche volte ad abbreviare i tempi della procedura, semplificare gli adempimenti connessi, colmare le lacune e superare i dubbi interpretativi emersi in dottrina e giurisprudenza. Il legislatore ha recepito prassi virtuose ed indirizzi interpretativi miranti a rendere più celere e semplice l'iter processuale, ha eliminato meccanismi che, nel corso degli anni, sono apparsi poco efficienti o d'intralcio alla speditezza delle operazioni ed ha uniformato prassi divergenti che si erano affermate nel tempo. b) I limiti al potere d'intervento del giudice delegato. Diversamente dalla previgente disciplina, il giudice delegato non può operare modifiche sul contenuto del prospetto delle somme disponibili e sul progetto di ripartizione delle medesime: non può ometterne il deposito, né intervenire o svolgere rilievi di ordine formale o sostanziale, né assumere una qualsiasi iniziativa che possa incidere sul contenuto del documento predisposto dal curatore e neppure apportare variazioni di opportunità. Il giudice può soltanto sollecitare il curatore ad apportare spontanee correzioni, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza e controllo. c) La disciplina dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari. Vi sono ipotesi in cui è possibile iniziare o proseguire l'espropriazione anche in pendenza del fallimento del debitore. Si tratta dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari, che devono comunque essere oggetto d'insinuazione al passivo fallimentare, essere ammessi e, poi, inseriti in un progetto di ripartizione predisposto dal curatore. Ciò consente ai loro titolari di poter trattenere in via definitiva quanto ricavato dall'espropriazione. Il loro soddisfacimento deve avvenire nel rispetto delle regole della graduazione dei crediti partecipanti alla ripartizione del ricavato, nonché nei tempi e nei modi previsti per la formazione e l'esecuzione dei piani di riparto. d) II reclamo avverso il progetto di riparto. Con la riforma è stata introdotta la possibilità di reclamare, avanti il giudice delegato, il progetto di riparto, ai sensi dell'art. 36 l. fall. La legittimazione spetta a tutti i creditori, compresi quelli ammessi con riserva, esclusi ed opponenti, tardivi contestati, nonché a coloro che abbiano versato somme al fallimento in esecuzione di provvedimenti provvisoriamente esecutivi, ma non ancora passati in giudicato.
Per quantificare il reddito ritraibile dal bene immateriale, infine, da più parti si auspica l'adozione di un "ruling" di "standard" internazionale con "procedure semplificate", anche al fine di abbreviare i tempi per la sottoscrizione dell'accordo, che possano ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e la mole di lavoro per la stessa Agenzia delle entrate.