Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Visto il R. decreto 27 gennaio 1941-XIX, n. 9, che approva il testo del Codice della navigazione; Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di modificare, a scopo di coordinamento, il Codice della navigazione e di pubblicare il testo definitivo del Codice medesimo; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice di procedura penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814; 24 dicembre 1925-IV, n. 2260; 19 maggio 1941-XIX, n. 501, sulla facoltà concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici; Sentito il parere delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare; Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Umberto II Re d'Italia Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo scopo di questo lavoro è confrontare le concentrazioni lipofusciniche epatocitarie tra eroinomani cronici e soggetti non assuntori; partendo dall'ipotesi di un anomalo invecchiamento cellulare indotto dall'assunzione cronica della sostanza, abbiamo quantificato la quota epatica di pigmento, utilizzandolo come marker di senescenza citologica. Sezioni di fegato sono state colorate con Sudan nero e sottoposte e morfometria computerizzata con software Imager della ditta Scione. I risultati dimostrano che negli epatociti dei tossicodipendenti esiste un accumulo di lipofuscina 11 volte maggiore rispetto ai controlli.
Abbiamo perciò creato un questionario in cui si chiede di ordinare, per ogni scenario, 10 attività quotidiane in base al dolore o alle difficoltà che si potrebbero incontrare nella loro esecuzione. In questo modo possiamo ottenere uno stesso numero di risposte sia dai simulatori che dai pazienti e le differenze fra i gruppi appaiono evidenti dalle differenze nello stile di risposta. Tale test è stato somministrato a quattro gruppi: P) pazienti con colpo di frusta; P+S) pazienti con colpo di frusta e istruzioni di simulazione; C) gruppo di controllo; C+S) gruppo di controllo con istruzioni di simulazione. Si è rivelato in grado di discriminare fra i gruppi con un'acutezza media del 90%. In questo studio abbiamo dimostrato come tale metodo possa discriminare con ampia certezza fra simulatori e non simulatori.
In questo lavoro abbiamo messo appunto, sviluppato e validato un test di valutazione della simulazione del danno da lutto che è risultato essere accurato nell'identificare il lutto patologico e il danno biologico simulato. Tale strumento potrà essere un utile ausilio a medici legali e psicologi nello studio del danno da lutto.
Partendo da alcune riflessioni relative ad una ricerca condotta nel carcere di Marassi di Genova col proposito di individuare le tappe, i percorsi e le storie dei pazienti extracomunitari che si presentano al Ser.T. interno, abbiamo invece rivolto la nostra attenzione verso fattori determinanti nel condizionare i fini e i modi operativi del lavoro dello psichiatra. Ci siamo soffermati a significare gli strumenti medici di cui disponiamo e che, all'interno del contesto carcerario, s'inseriscono in un dispositivo costruito su presupposti ideologici e sociali che intrappolano e confondono l'azione sanitaria in un intricato reticolo di interessi, allontanandola da ciò che s'intende come cura.
In quest'inchiesta abbiamo incontrato diversi soggetti privati che collaborano con successo con enti pubblici e che, con le loro soluzioni, stanno contribuendo a salvaguardare il territorio e a rispettare l'ambiente per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Col presente lavoro abbiamo espresso delle valutazioni sui punti nodali delle questioni indicate dalla stessa circolare.
Abbiamo incontrato Giuseppe Contino, dirigente del servizio web comunale del Dipartimento della comunicazione istituzionale e immagine del Comune di Napoli, responsabile del progetto.
Nella prima parte della nota abbiamo descritto le caratteristiche salienti dello standard anzidetto, evidenziando i punti peculiari (caratteristiche degli strumenti, contabilizzazione in conto economico dei componenti di reddito, calcolo dei valori iscrivibili e revisione delle stime) ed i passaggi chiave (competenza economica, vesting period e vesting conditions) del documento e riportando anche numerose delle efficaci esemplificazioni proposte negli allegati del principio. In un secondo momento, abbiamo ritenuto altresì utile analizzare i contenuti dello standard in maggiore profondità: da un lato abbiamo posto a confronto il trattamento contabile descritto nell'Ifrs 2 con l'esperienza americana verificando che i due principi di contabilizzazione riflettono adeguate preoccupazioni e prescrivono comportamenti nella sostanza analoghi; da un altro verso, esaminando alcune società quotate italiane, abbiamo evidenziato certune tra le conseguenze contabili, civilistiche e di bilancio conseguenti all'adozione dell'Ifrs 2 nelle imprese nostrane. In particolare si è avuto modo di riflettere sull'impatto della nuova contabilizzazione sul Roe e sulla necessità/opportunità di inserire nella "formula" reddituale di calcolo dell'autofinanziamento un nuovo componente legato agli share-based payments.
Abbiamo manipolato la facilità/difficoltà a rappresentare gli esemplari in due esperimenti con finti giurati, trovando una correlazione tra questo fattore e il giudizio di colpevolezza.
Abbiamo pensato che una breve sintesi sulle questioni maggiormente ricorrenti nel contenzioso previdenziale nella prospettiva della tutela dei diritti del lavoratore assicurato, possa agevolare il lettore e l'operatore che si deve confrontare con le problematiche della materia previdenziale, che come noto è da sempre soggetta a repentini cambiamenti giurisprudenziali e ai numerosi interventi legislativi, quanto piuttosto quella di fornire valide indicazioni e riferimenti pratici.
Abbiamo pensato che una breve sintesi sulle questioni maggiormente ricorrenti nel contenzioso previdenziale nella prospettiva della tutela dei diritti del lavoratore assicurato, possa agevolare il lettore e l'operatore che si deve confrontare con le problematiche della materia previdenziale, che come noto è da sempre soggetta a repentini cambiamenti giurisprudenziali e ai numerosi interventi legislativi, quanto piuttosto quella di fornire valide indicazioni e riferimenti pratici.
Noi lo abbiamo notato e ne parliamo.
Mettendo insieme i dati storici sulle rendite per silicosi concesse nel corso degli anni e sul numero dei lavoratori impiegati in ciascun settore, abbiamo notato una evidente maggior rischiosità nei luoghi di lavoro delle fornaci da laterizi, malgrado la sostanziale similitudine dei livelli di polvere di quarzo respirabile nei due settori, così come sono simili le dimensioni delle particelle e la loro forma. Siccome anche le caratteristiche delle superfici non giustificano le differenze di pericolosità, abbiamo preso in considerazione la natura dei minerali associati al quarzo. In effetti, la presenza di minerali argillosi e feldspati in più alta concentrazione nelle mescole per ceramiche con conseguente maggior presenza di ioni A1 e soprattutto gli ioni ferro provenienti dalle cloriti, che sono componenti solo delle argille per laterizi possono spiegare la situazione descritta, con l'attenuare i primi e l'esaltare i secondi, la tossicità delle polveri, a danno del ciclo di produzione dei laterizi. Questa conclusione, naturalmente, deve ancora essere verificata attraverso nuovi studi sperimentali.
Con questo non ci siamo tirati indietro ed abbiamo espresso la nostra convinzione sul concetto di controllo politico-amministrativo.
Muovendo da tale premessa, abbiamo analizzato, retrospettivamente, 2738 autopsie ed abbiamo selezionato 21 casi in cui la FES era stata individuata come causa di morte. Tali casi sono stati comparati con 21 casi di soggetti deceduti per traumatismo maggiore nei quali la morte non era stata ricondotta ad embolizzazione adiposa e con 47 casi come gruppo di controllo. Per ogni gruppo abbiamo analizzato i seguenti parametri: l'area totale di tessuto embolizzato; il numero totale di emboli; la area media degli emboli; la percentuale media di area di tessuto embolizzato in rapporto con l'area totale di tessuto di ogni campione; la percentuale totale di area di tessuto embolizzato in rapporto all'area totale di tessuto. I parametri più affidabili sono risultati essere il rapporto fra l'area di tessuto embolizzato e l'area totale di tessuto di ogni campione. Questi parametri mostrano una buona correlazione con i dati clinici.
Stimolati da alcuni casi di diretta osservazione, abbiamo ritenuto opportuno approfondire le problematiche medico-legali connesse agli interventi cardiochirurgici pediatrici, focalizzando l'attenzione sulle metodiche di assistenza anestesiologica del piccolo paziente, poiché presentano specifiche peculiarità e differenze rispetto alla cardiochirurgica dell'adulto e sono spesso fonte di contenzioso per ipotesi di malpractice.
Abbiamo cercato di metterli a fuoco con questi appunti, ripromettendoci di tornare sull'argomento, se necessario.
Nel presente studio, dopo aver presentato i dati INAIL relativi ai casi denunciati all'Istituto nel periodo fra il 1994 e l'aprile 2008, abbiamo operato un confronto nominativo con i casi forniti dal COR e relativi al periodo 2002-2006. Abbiamo così potuto osservare, almeno nei dati grezzi, la incompletezza sia delle informazioni INAIL sia, seppur in parte, di quelle dell'ARTMM (Archivio Regionale Toscano dei Mesoteliomi Maligni). Si deduce che una maggiore collaborazione fra i due Istituti, che presentano diverse finalità ma uguali interessi sociali, potrebbe garantire una conoscibilità e una tutela più completa di queste gravi tecnopatie.
Nel tentativo di chiarire almeno alcuni di tali interrogativi abbiamo condotto un'analisi della letteratura scientifica internazionale. Per valutare, poi, la possibilità di ampliamento del pool di donatori con l'introduzione di un protocollo da NHBD nella popolazione pediatrica del Policlinico A. Gemelli in Roma, abbiamo condotto uno studio retrospettivo sui pazienti pediatrici deceduti nel corso del triennio 2004-2007. I risultati sembrano indicare la possibilità di raddoppiare il potenziale pool di donatori; questi dati richiedono poi una valutazione attenta, innanzi tutto alla luce delle percentuali di opposizione alla donazione che nell'età pediatrica sono ancora più significative che nell'adulto. I risultati ottenuti sono solo il punto di partenza per un'analisi più approfondita sui problemi relativi ai trapianti e alla donazione di organi.
Nello scorso intervento, abbiamo precisato struttura e caratteristiche dell'art 77 che troppo spesso si presenta come norma ignota e negletta, vera e propria "parente povera" dell'art. 76. Sulla scorta di quanto sostenuto nel n. 6 di questa Rivista, è ora il momento di cogliere il significato di alcuni particolari contenuti, e di alcune particolari omissioni, dell'art 76 stesso. Si tratta, nel quadro di "Normativa e Tecnici", di un episodio un po' anomalo. Allo scopo di cogliere fino in fondo gli spunti della prima parte, è infatti necessario approfondire alcune questioni di carattere squisitamente giuridico. Per una volta, dunque, la risposta del tecnico è sostituita dalla risposta del giurista (vale a dire dal modesto parere di chi scrive).
In questo lavoro abbiamo verificato l'attendibilità di tre metodi immunocromatografici (Rapid Stain Identification Tests, RSID) su campioni forensi molto vecchi, costituiti da una serie di reperti con tracce di sangue, saliva e liquido seminale, invecchiati per tempi variabili a temperatura ambiente. Inoltre, sono stati effettuati esami su alcuni reperti allestiti in laboratorio conducendo anche una sperimentazione in cieco. Alcune modifiche alla metodologia di estrazione sono state applicate per ottimizzare l'eluizione delle tracce. I metodi si sono rivelati attendibili, in grado di identificare con precisione la natura e l'origine di un campione e sono compatibili con le successive analisi per la tipizzazione del DNA.
In primo luogo, noi abbiamo cercato di comprendere il contesto, il concetto di "consulenza genetica" e la differenza tra comunicazione ed empatia, poi abbiamo messo in evidenza l'influenza costante del consulente nel rapporto comunicativo, infine abbiamo considerato la persuasione e il "vivere insieme" (convincere). Siamo giunti alla conclusione che la proclamata "non direttività" della consulenza genetica non sembra possibile poiché ogni tipo di comunicazione può influenzare il paziente nelle sue scelte. Pertanto abbiamo evidenziato la necessità di definire meglio il significato di consulenza non direttiva e di specificare in quali casi il consulente genetista deve prendere una posizione.
A tal proposito, abbiamo reclutato 120 volontari, li abbiamo suddivisi in quattro classi in base al loro fototipo, e abbiamo provocato un'ecchimosi in ognuno di essi. Successivamente abbiamo fotografato tali ecchimosi con una fotocamera digitale Reflex in molteplici intervalli di tempo, dalla loro comparsa fino alla completa guarigione. Le immagini ottenute sono state poi esaminate con un software di analisi del colore (Adobe RGB). In particolare abbiamo valutato l'andamento temporale del parametro R (misura la quantità di rosso presente nell'immagine) rispetto alla cute sana adiacente alla lesione. In tutte le classi di fototipi si è osservato un progressivo decremento di R fino a 36 ore dall'epoca di produzione dell'ecchimosi. In seguito R aumenta gradualmente fino a 132 ore (epoca di scomparsa delle lesioni). Essendo la variazione temporale di R costante a prescindere dal fototipo, abbiamo calcolato per ogni intervallo di tempo la media ponderata di R in modo da ottenere un unico valore per i quattro gruppi. Successivamente, come verifica del metodo proposto, abbiamo fotografato delle ecchimosi di natura accidentale. Soltanto uno degli sperimentatori era a conoscenza dell'epoca della lesione. Lo sperimentatore cieco, dopo aver misurato il parametro R sulle immagini raccolte, ha confrontato i valori così ottenuti con quelli di riferimento determinati nella precedente fase dello studio, con l'intento di datare le ecchimosi. I dati ricavati sono risultati molto promettenti, con una percentuale predittiva superiore al 70%. Ci riproponiamo, inoltre, di aumentare ulteriormente la sensibilità della metodica prendendo in considerazione gli altri due parametri (G e B) dello spazio colore RGB.
A partire dai fondamenti ontologici del Teatro abbiamo intrapreso un viaggio, in senso antropologico, che intende evidenziare tracce di Teatro nella vita quotidiana e nelle discipline che hanno come oggetto di studio la persona. Nel momento storico di rivoluzione biotecnologica e telematica e di "emergenza educativa", la nostra proposta intende ri-valutare la qualità pedagogica del Teatro. Un Teatro ripensato, dunque, sia da un punto di vista rappresentazionale che pedagogico. Da questa seconda riflessione ne viene la proposta di un Teatro risolto totalmente in quella che abbiamo definito Antropologia della Relazione. Un'Antropologia di confine con solide basi scientifiche, umanistiche e umanizzanti. Alla luce poi delle nuove, sofisticate, possibilità mass mediatiche abbiamo avanzato la nostra proposta di Teatro Personalista. La domanda che ci siamo posti e a cui abbiamo tentato di rispondere è se sia possibile sanare e come, nel nostro tempo, la rottura tra Etica e Morale. La difficoltà maggiore che abbiamo incontrato nel dimostrare la nostra tesi è stata di ordine pregiudiziale: il Teatro, l'attore, continuano ad essere compresi nel luogo della finzione. Definendo quello teatrale luogo della non-non verità siamo certi di aver aperto la strada per una rinnovata comprensione di quel fenomeno umano che l'ambiguità della parola Teatro non risolve ma che ostinatamente continuiamo a pensare e comprendere nella sua assoluta serietà.
Abbiamo rilevato che si tratta di un suicidio delle proprie funzioni e dei propri obiettivi, senza per questo dichiarare, in breve, la verità delle nostre argomentazioni.
Se quella di MD è stata un'eresia, noi oggi di eresie ne abbiamo quanto mai bisogno, a fronte di un'omologazione che tutto appiattisce e livella.
Per rimediare a questi inconvenienti, abbiamo bisogno non soltanto di aggiornare la legislazione per proteggere i cittadini dall'abuso della pubblicità politica ingannevole, ma anche di ripensare il genere di educazione pubblica necessaria per promuovere una democrazia ad alto tasso di democraticità.
Grazie, abbiamo altri impegni!
Nella prima parte abbiamo voluto vedere la situazione dei migranti e cattolici stranieri in genere in Germania. Nella seconda parte abbiamo cercato di rispondere alla domanda: chi ha la giurisdizione sui fedeli delle Chiese cattoliche Orientali in Germania? Nella maggioranza dei casi il Vescovo latino del luogo ha giurisdizione su questi fedeli orientali "extra territorium", salvo restando l'eccezione prevista dal can. 916 par. 5 del CCEO [Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium]. Nella terza parte ci siamo preoccupati di vedere la situazione attuale delle Chiese cattoliche orientali presenti in Germania. Almeno 11 delle 22 Chiese cattoliche Orientali si trovano in Germania: quella Greco-cattolica Ucraina, Siro-Malabarese, Siro-Malankarese, Caldea, Sira, Greco-cattolica Romena, Greco-cattolica Melkita, Greco-cattolica Russa, Greco-cattolica Albanese, Etiopica e Maronita. La presenza e la cura pastorale degli orientali cattolici nelle diocesi latine deve essere un'occasione di mutuo apprezzamento e arricchimento.
Di quali saperi abbiamo bisogno? La conoscenza tecnico-scientifica nella collaborazione fra uffici requirenti e università
Facendo riferimento ad una misura della stabilità finanziaria della banca ampiamente utilizzata in letteratura (Z-index), abbiamo sviluppato la ricerca su un campione di 26 banche italiane suddiviso, sulla base del criterio dell'attivo di bilancio, in 3 gruppi dimensionali. In primo luogo, abbiamo verificato l'adeguatezza del campione ai nuovi requisiti patrimoniali previsti da Basilea 3. Successivamente abbiamo confrontato la stabilità finanziaria di ciascun gruppo al fine di identificare potenziali fonti di rischio legate alla dimensione della banca. I risultati ottenuti nel periodo dal 2005 al 2011 mostrano che le banche più piccole presentano un maggior grado di stabilità finanziaria e di patrimonializzazione rispetto a quelle più grandi.
Da un lato abbiamo un insieme di norme costituzionali che nel loro complesso garantiscono fondamentali prerogative individuali (prime fra tutte, autodeterminazione e salute) dall'altro manca una ragione altrettanto forte per porre un divieto assoluto di fecondazione con gameti provenienti da donazione.
Non è sorprendente che tuttora nel mondo delle professioni vi siano dei dubbi non minuti sulla rilevanza della disciplina anti terrorismo, sulla quale da diversi anni abbiamo portato dei chiarimenti che riteniamo di ribadire, alla luce della persistenza di interrogativi al riguardo.
Abbiamo dedicato la prima puntata del "vademecum" al concetto di "cyber space" divenuto, progressivamente, una sorta di vero e proprio "campo di battaglia"; non è un caso che tra le diverse definizioni elaborate dalla letteratura specialistica troviamo anche quella di "quinto dominio della difesa militare, dopo terra, mare, cielo e spazio". Ci siamo soffermati sulle principali tipologie in cui si declina la minaccia informatica, su alcuni attori della medesima, tra cui gli stati potenzialmente ostili, i terroristi e gli "hacker", dando spazio agli snodi fondamentali delle strategie di contrasto. Abbiamo iniziato a tratteggiare le diverse forme di "malicious activity", relative finalità ed effetti. In questo secondo capitolo ne completiamo il quadro, con il "focus" sulle più recenti versioni di "malware", connotate da uno spiccato indice di offensività.
Probabilmente perché, almeno nelle parti più fortunate del pianeta, abbiamo dimenticato da tempo quello che, come essere umani, abbiamo fatto in forme e modalità diverse per milioni di anni: cercare cibo.
A causa dell'ennesima esplosione del c.d. sovraffollamento carcerario abbiamo assistito ad una riscoperta del c.d. "braccialetto elettronico". L'A. ne affronta alcune pressanti questioni, a cavallo fra la pratica e l'elaborazione teorica.
Il sommarsi di tanti fattori, dai carichi eccessivi alla mutata cultura diffusa, dalla nuova disciplina ordinamentale al peso crescente dell'immagine, ha favorito le degenerazioni dei comportamenti e i risultati che abbiamo sotto gli occhi. Basta osservare con distacco alcune forme di degenerazione per comprendere l'urgenza di una riflessione spassionata e di un ritorno all'approccio critico che in passato abbiamo saputo dedicare a forme di potere diverse e, come quelle di oggi, preoccupanti per la giurisdizione e la collettività.