Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Nel dichiarare l'abbandono, l'assicurato deve comunicare all'assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto.
La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell'articolo precedente si trasferiscono all'assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d'abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell'abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l'assicuratore dichiari all'assicurato di non volerne profittare.
Trattamento delle merci abbandonate
(Esito delle merci abbandonate)
(Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate)
(Ricognizione delle merci abbandonate)
Trascorsi i termini indicati nell'art. 95 commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.
La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 278, entro il più breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro.
Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana può prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.
Tuttavia, quelle giacenti nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti da enti ed imprese autorizzati perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare sulle merci stesse ragioni di credito per tributi e spese; in tal caso all'esito di dette merci provvede il gestore del magazzino o recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.
Per la vendita o la distribuzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.
Trattamento delle merci abbandonate.
Trascorso un altro mese, la dogana procede alla vendita delle merci abbandonate.
La ricognizione da parte della dogana delle merci abbandonate deve essere fatta, in assenza del proprietario, con l'intervento del Pretore del Mandamento, e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge.
Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non ritirate entro tre mesi dal loro arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine, dalla data della bolletta.
Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza che la dichiarazione presentata sia stata seguita da visita, le merci estere sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.
Se il fatto è commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a due anni.
Sullo spunto delle risultanze del Convegno tenutosi in Olanda nel 1994, "tecnologie per la distruzione dei rifiuti tossici militari in campo", che esamina il problema delle armi chimiche abbandonate, viene affrontato il comportamento chimico dell'iprite abbandonata nei fondali marini. L'iprite, di per sé stabile in acqua pura, specie alle basse temperature dei fondali marini (inferiori a 4°C), ove si trova allo stato solido, in acqua di mare per la presenza di ioni di cloro subisce un'idrolisi ancora più lenta, mantenendosi in masse concentrate per diversi decenni. Viene pertanto esaminato il meccanismo dell'idrolisi e proposti metodi di bonifica in ambiente controllato.
. , reputandosi che in detta norma sia contenuta e disciplinata un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ordinaria, avente ad oggetto la condotta del genitore inadempiente ai propri doveri; nel secondo caso, il giudice si è pronunciato all'esito di causa ordinaria di cognizione promossa dalle figlie maggiorenni, le quali lamentavano di essere state abbandonate e trascurate dal padre per molti anni dopo il decesso della madre, riportando un significativo pregiudizio esistenziale.
I due passaggi della sentenza appaiono, quindi, di decisa rilevanza da un lato per l'esplicito e fermo riconoscimento della facoltà di scelta di sottoporsi o meno ad un determinato trattamento (nel caso di specie per le particolari convinzioni religiose) da parte del soggetto anche in condizioni di urgenza clinica, dall'altro per il richiamo ad una indagine controfattuale sul nesso causale che, abbandonate arbitrarie quantizzazioni percentualistiche e statistiche spesso senza aderenza alla fattualità ed alla concretezza imposte dal caso concreto, riesca a cogliere e ad offrire al giudice una seriazione causale qualitativa logicamente congrua e razionalmente consequenziale.
L'A. propone così il recupero delle esperienze liberaldemocratiche che, abbandonate con la rivoluzione culturale degli anni settanta, consentirebbero oggi di rispondere alle sfide della globalizzazione.
L'albergo diffuso può rappresentare una soluzione intelligente specialmente per piccoli centri perché il suo approccio è meno penalizzante in termini ambientali in quanto utilizza fabbricati già esistenti (case, fattorie, aziende abbandonate). In definitiva l'albergo diffuso può avere ricadute positive, in termini economici e sociali sulle destinazioni, tipiche di un turismo sostenibile.
La sussistenza - in testa alla società cancellata - di situazioni soggettive attive, "non abbandonate" dall'organo della liquidazione, dunque, impone il ricorso alla cancellazione della cancellazione per la riemersione del profilo di imputazione soggettiva, giammai spento dallo svolgimento "contra legem" del procedimento di estinzione.
Le categorie dogmatiche sono state interamente abbandonate, per essere sostituite dall'attività interpretativa del giurista, quando invece era necessario un loro importante aggiornamento. A partire da questa considerazione muove l'analisi delle opere monografiche di due studiosi della legge fallimentare: Stefano Ambrosini e Massimo Fabiani, riguardanti entrambe lo studio del concordato preventivo, il quale ha avuto nell'ultimo decennio una particolare diffusione; tali rilevanti saggi, pubblicati nel 2014, dimostrano la necessità della dogmatica giuridica, certo ripensata e aggiornata. La tesi: le modalità di ricostruzione della dogmatica giuridica, anche in ambito fallimentare, sono condizionate dalle diverse concezioni dell'esperienza giuridica, cosicché le differenze tra lo studio di Fabiani e quello di Ambrosini in tema di concordato preventivo sono riconducibili alla loro diversa concezione del diritto, e non invece, come comunemente si crede, a problematiche di carattere interpretativo.