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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Estinzione del soggetto e cancellazione della società dal Registro delle imprese
L'A. contesta in parte le conclusioni cui giunge il Giudice milanese in adesione al più recente e noto orientamento interpretativo dell'art. 2495, comma 2, c.c. offerto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. L'art. 2495, comma 2, c.c. non può essere spiegato ricorrendo ad un fenomeno analogo ad una successione dei soci cessati nella titolarità delle situazioni soggettive passive spettanti alla società, di persone o di capitali, cancellata dal Registro delle imprese. Esso, inoltre, non può essere ermeneuticamente esteso oltre il suo letterale riferimento alla responsabilità per i debiti sociali insoddisfatti. La sussistenza - in testa alla società cancellata - di situazioni soggettive attive, "non abbandonate" dall'organo della liquidazione, dunque, impone il ricorso alla cancellazione della cancellazione per la riemersione del profilo di imputazione soggettiva, giammai spento dallo svolgimento "contra legem" del procedimento di estinzione.