Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.
. introducendo un concetto di interessi usurari strettamente legato al «tasso-soglia», il cui superamento vale a determinare la fattispecie delittuosa
. "tasso soglia" ovvero, il tasso oltre il quale gli interessi, ai sensi dell'art. 644 comma 3 c.p., sono sempre usurari. In seguito alla riforma, a parità
che consenta al giudice di sostituire, modificare, rivedere la clausola di interessi che, in origine non usurari, siano divenuti tali in relazione ad
Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato
menzionati indirizzi, giunge a configurare la nullità "virtuale" degli interessi di mora usurari alla stregua della l. n. 108/96, che nel vietare
Interessi usurari e contratti bancari
dovunque si reclama a tutela del piccolo fittaiolo: — che l'autorità prevenga fortemente i canoni usurari, proibendo i subaffitti; prolunghi il
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