(Prelazione del creditore pignoratizio).
(Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio).
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo
, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I
della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose
dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
Se il creditore pignoratizio esprime il voto secundum legem la delibera non è annullabile ancorché lesiva delle ragioni del socio-debitore
del diritto di voto in sede assembleare da parte di un creditore pignoratizio in conseguenza del quale il socio-debitore aveva perso il controllo
pegno di quota di partecipazione di s.r.l. che riguardano la sua costituzione e la soluzione del conflitto tra acquirente e creditore pignoratizio; la
concernenti le modalità del realizzo del pegno regolare nel fallimento ed il conseguente soddisfacimento del creditore pignoratizio.
creditore pignoratizio la facoltà di disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno. A seguito dell'esercizio di tale
pignoratizio per il conseguimento della res obligata in ipotesi di inadempimento del debitore, ma in progresso di tempo l'istituto fu esteso alle azioni
convenzione in deroga circa la spettanza del diritto di voto che, sebbene non attribuito al creditore pignoratizio, per effetto di specifiche clausole
Qualora il creditore pignoratizio resti estraneo alla lite di cui siano parti il debitore che costituì il pegno e un terzo, sorge il problema degli
in integrum" contro la vendita del pegno effettuata dal creditore pignoratizio a seguito del mancato adempimento. Di fronte poi alla soluzione