(Evizione).
(Evizione).
Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai
(Evizione parziale).
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se
(Evizione subita da un coerede).
(Evizione totale della cosa).
(Garanzia per evizione).
(Evizione della cosa assegnata).
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
sufficienti per impedire l'evizione.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E` nullo ogni
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore
l'evizione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere
venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi
o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la
giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione
per ingratitudine o sopravvenienza di figli, generano una limitata responsabilità per evizione. La figura più ricorrente è quella della donazione per
Contratto preliminare e garanzia per evizione: l'effettività ed il possesso quali nuove matrici dei diritti
compiutamente attuato nel contratto definitivo), estende la garanzia per evizione in capo al promittente venditore, delimitandone i confini nell'ipotesi di
Promessa di vendita di cosa altrui e garanzia per evizione
promissario direttamente dall'effettivo proprietario; in questi casi, ai fini dell'estensione della garanzia dall'evizione al promittente venditore, è
configurabilità dell'evizione e della consegna di aliud pro alio.
La provenienza donativa e pericolo di evizione
coltivare unazione per evizione in ipotesi di contrattazione preliminare dal momento che tale rimedio è esperibile solamente per i contratti con effetti
evizione e per vizi).
responsabilità del donante per il caso di evizione (art. 797, n. 3, c.c.). Si tratta di una vera e propria donazione; pertanto, deve rivestire la forma pubblica
Paul. 32 "33" ad ed. D. 19.4.1.1: permuta ed evizione in un noto testo paolino
del contratto preliminare, e alla conseguente eventualità di un'azione di riduzione, va esclusa l'esistenza di un pericolo di evizione tale da
Osservava, infine, che nessuna responsabilità per evizione era invocabile nei confronti della Solfaroli Camillocci, risultata “venditrice del fondo
Gli Stecconi, allora, chiamavano in garanzia, per evizione, Tomassina Solfaroli Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi a sua volta
compratore la garanzia per evizione, essa non risulta in alcun modo espressa dal quel giudice, che ha rigettato l’azione di garanzia sul rilievo – in
corpo” fosse esente dall’obbligo di prestare al compratore la garanzia per evizione.
»); —giuridiche,specialmente per i fitti (spesso proibizione del subaffitto) e loro durata, per l'abbandono da parte del fittanziere, per l'evizione da parte
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