Art. 789.
Art. 789.
Art. 789.
L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in
art. 789 c.p.c., ma privi delle necessarie menzioni urbanistiche di cui al Testo Unico Edilizia d.p.r. n. 380/2001. Indicata la natura giuridica di
L'Autore esamina la recente legge francese n. 2008-789 con la quale sono state introdotte numerose rilevanti novità in materia di accertamento della
. 2008-789 del 20 agosto 2008. Nella prospettiva di un rilancio ancor più significativo della logica consensuale nel sistema delle relazioni industriali