Art. 2814.
. 2814, che autorizza il Governo del Re Imperatore ad emanare un nuovo Codice di procedura civile; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee
, n. 2814; 24 dicembre 1925-IV, n. 2260; 19 maggio 1941-XIX, n. 501, sulla facoltà concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici
, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659; Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2; Udito
rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931; Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e
. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile, nonché di
. Nessun dubbio si pone circa la rinunziabilità del diritto di usufrutto, la quale trova espressa conferma, tra l'altro, nell'art. 2814 c.c. Si tratti di un