Art. 1405.
Il can. 1405 § 1 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice per determinati soggetti, tra i quali figurano i capi di Stato (n. 1). L'articolo
d'Angiò - Nel 1399, Ladislao - Nel 1405, Ferrante d'Aragona - Nel 1502, Isabella d'Aragona, duchessa di Bari - Nel 1531, Bona Sforza, già regina