Art. 1327.
Art. 1327.
1°; e 1327 c.c.), e senza la necessità di consacrazione di tale circostanza in apposita clausola da sottoscriversi ex art. 1341, comma 2°, c.c., in
d'Isernia (-1316), Egidio Colonna (- 1316), Giovanni Buridano (- 1327).
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, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile.»
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1327 del Codice civile.
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Modificazione all'articolo 5 della legge 10 luglio 1919, n. 455, sugli ordini dei medici chirurgi, dei veterinari e dei farmacisti. (1327)
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