Art. 1112.
Art. 1112.
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.
Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è: 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la
contrada di S. Margherita sull'angolo di S. Protaso N. 1112.
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Catalogo secondo di Pond fatto a Greenwich, contiene 1112 stelle.
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