Art. 815.
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decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla
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Il rapporto tra l'art. 815 e l'art. 51 c.p.c., ai fini della precisa individuazione dell'ambito della ricusazione dell'arbitro rituale, dev'essere
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Applicabile l'istituto della ricusazione degli arbitri ex art. 815 c.p.c. all'arbitrato irrituale
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