Art. 706.
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Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706 ultimo comma.
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dall'articolo 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.
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costituzionalmente orientata delle norme ex artt. 706 ss. c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c.
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(peraltro infondati) circa la legittimità costituzionale della disciplina complessiva prevista all'art. 706 c.p.c. Infine, si affronta il tema
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cui alla cd, Convenzione T.I.R. (Convenzione di Ginevra del 14 novembre 1975, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 agosto 1982, n. 706).
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