Comodato precario ed esigenze abitative della famiglia
., dacché la specifica destinazione alle esigenze abitative della famiglia risulta idonea a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende. Nel commento si mette in evidenza come gli interventi giurisprudenziali impongano di spingersi oltre, fino ad un ripensamento dell'intera figura contrattuale di comodato di casa familiare, che verrebbe a dotarsi di caratteristiche proprie. In mancanza, dovrebbe concludersi per una soluzione diversa che tuteli al pari i contrastanti interessi coinvolti e giungere, così, ad escludere la possibilità stessa che un immobile concesso in comodato possa costituire oggetto di assegnazione in sede di separazione e divorzio.
Al di là del merito della normativa reiterata, concernente sanzioni palesemente irragionevoli per violazioni inerenti alla tassazione delle locazioni abitative, deve auspicarsi un intervento rigoroso della Corte, tale da scongiurare anche per il futuro, e per qualsiasi materia, così palesi sconfessioni ad opera del Parlamento delle statuizioni del Giudice delle leggi.
Non convince tuttavia il rilievo secondo cui non sarebbe possibile ricorrere al meccanismo della valutazione automatica, che, quale preclusione all'accertamento, opera nei confronti di tutti gli atti che abbiano per oggetto beni immobili e non per le sole cessioni di unità abitative.
Dalla Commissione tributaria provinciale di Milano arriva la seconda sentenza, dopo quella della Commissione di Reggio Emilia, che smentisce la tesi dell'Agenzia delle entrate, secondo la quale il regime della cedolare secca sugli affitti non troverebbe applicazione per gli immobili locati a soggetti che agiscano nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, anche in caso di successiva locazione da parte di questi ultimi per finalità abitative. Posto che, in effetti, la legge non prevede alcun requisito soggettivo in capo al conduttore, è auspicabile che l'Agenzia si adegui prontamente a quanto confermato dalla giurisprudenza, così evitando che si alimenti un irragionevole (e costoso) contenzioso.
La Corte costituzionale interviene nuovamente sulla questione delle eccezionali sanzioni introdotte nel 2011 nei riguardi delle violazioni relative alle locazioni abitative. Questa volta, la pronuncia è dovuta alla pervicacia - degna di miglior causa - con la quale il legislatore ha voluto riportare surrettiziamente in vita disposizioni che la stessa Consulta aveva dichiarato illegittime; illegittimità che era stata dichiarata per difetto di delega, ma che era stata accompagnata da affermazioni talmente chiare da rendere evidente che una confusa commistione fra disciplina civilistica e fiscale come quella prevista dal sistema sanzionatorio ora definitivamente decaduto non deve trovare spazio nel nostro ordinamento. La sentenza n. 169/2015 evidenzia in modo netto quali siano i limiti del legislatore nel normare fattispecie che già siano state oggetto di pronunce di incostituzionalità, censurando con decisione la scelta di prolungare l'efficacia di disposizioni espunte dall'ordinamento.