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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
L'imposta ipotecaria dovuta sul prezzo della vendita per le annotazioni
L'Agenzia delle entrate precisa, con la circolare n. 8/E del 2015, che, ai fini della determinazione dell'imposta ipotecaria, il decreto di trasferimento coattivo dell'immobile nel procedimento di espropriazione forzata è assimilabile ad una riduzione di ipoteca e non ad una cancellazione totale, con la conseguenza che la base imponibile per le trascrizioni delle annotazioni portanti la cancellazione di pregresse ipoteche e pignoramenti viene commisurata al prezzo di vendita se è inferiore all'ammontare del credito garantito. Non convince tuttavia il rilievo secondo cui non sarebbe possibile ricorrere al meccanismo della valutazione automatica, che, quale preclusione all'accertamento, opera nei confronti di tutti gli atti che abbiano per oggetto beni immobili e non per le sole cessioni di unità abitative.