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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Comodato precario ed esigenze abitative della famiglia
La pronuncia che qui si commenta, uniformandosi al precedente orientamento già espresso dalla stessa Corte a Sezioni Unite, viene a confermare come nell'ipotesi di concessione in comodato, da parte di un terzo, di un immobile da destinare a residenza familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile. Ne deriverebbe che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ex art. 1809 c.c., dacché la specifica destinazione alle esigenze abitative della famiglia risulta idonea a conferire all'uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende. Nel commento si mette in evidenza come gli interventi giurisprudenziali impongano di spingersi oltre, fino ad un ripensamento dell'intera figura contrattuale di comodato di casa familiare, che verrebbe a dotarsi di caratteristiche proprie. In mancanza, dovrebbe concludersi per una soluzione diversa che tuteli al pari i contrastanti interessi coinvolti e giungere, così, ad escludere la possibilità stessa che un immobile concesso in comodato possa costituire oggetto di assegnazione in sede di separazione e divorzio.