Macchine operatrici
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le
Circolazione su strada delle macchine operatrici
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.
1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che
; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con
operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3
macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate
sovrapattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale
al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di
l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura
(Macchine operatrici)
Circolazione su strada dei carrelli e delle macchine operatrici
(Certificato per carrelli o per macchine operatrici)
Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici)
Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i quali non è stato rilasciato un certificato di conformità per motore ausiliario, le macchine operatrici
In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocità di 40 km all'ora. Se però le
Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, è punito con le pene stabilite dall'art. 80
La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli: A) macchine agricole; B) carrelli; C) macchine operatrici.
Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonché i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di
Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a
La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici è valida anche per la guida di motoveicoli della categoria A ad uso privato.
Le macchine agricole si dividono in: 1) semoventi: a) trattrici agricole; b) macchine operatrici agricole; c) carrelli portatrattrici azionati dal
) filoveicoli; h) rimorchi; i) macchine agricole; l) carrelli; m) macchine operatrici.
I carrelli, nonché le macchine operatrici, per circolare su strada debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della
Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il
dispositivi indicati nell'art. 71. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la
Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la
Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale
Le trattrici agricole possono trainare su strada più macchine operatrici agricole solo nel caso che queste siano provviste di dispositivi di
macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni.
di imprese operatrici su un mercato concorrenziale, della chiarezza e precisione dei compiti e responsabilità degli organi sociali, dell'ampliamento
confini della responsabilità ex art. 2054 c.c. per la circolazione di macchine operatrici, escludendo nel caso di specie, la responsabilità del
, porta a ritenere che aziende operatrici ed enti locali debbano considerare con la massima prudenza qualsiasi onerosa iniziativa volta a modificare il
esecuzione del prodotto, cioè di macchine operatrici (esecutrici), p. e. il mulinello per filare, il telaio per tessere; e ulteriormente lo surroghino
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