alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (cfr
In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381
paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò
dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).
pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle
alienante abbia promesso alla compratrice che le cennate pp. aa. avrebbero rilasciato le autorizzazioni in discorso, così assumendo un’obbligazione
obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli artt. 1382 e ss. cod. civ. con riferimento a quella