<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>Sentenza n. 13120</title>
        <author>Cassazione civile, sezione II</author>
      </titleStmt>
      <respStmt>
        <resp>marcatura a cura di</resp>
        <editor>Jaqueline Visconti</editor>
      </respStmt>
      <publicationStmt>
        <distributor>Accademia della Crusca</distributor>
        <availability status="restricted">
          <p>Available for academic research purposes only.</p>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <biblStruct>
          <monogr>
            <author>Cassazione civile, sezione II</author>
            <title>Sentenza n. 13120</title>
            <imprint>
              <publisher>Corte Suprema di Cassazione</publisher>
              <pubPlace>Roma</pubPlace>
              <date when="1997-12-30">30 dicembre 1997</date>
            </imprint>
          </monogr>
        </biblStruct>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <p>Codifica secondo le norme del progetto PRIN</p>
      <appInfo>
        <application version="1.28.0" ident="Atom">
          <label>Atom</label>
        </application>
      </appInfo>
      <projectDesc>
        <p>PRIN 2012 – Accademia della crusca</p>
      </projectDesc>
      <classDecl>
        <taxonomy>
          <category>
            <catDesc>diritto</catDesc>
          </category>
        </taxonomy>
      </classDecl>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <textDesc>
        <channel mode="w">scritto</channel>
        <constitution type="single"/>
        <derivation type="original"/>
        <domain type="education"/>
        <factuality type="inapplicable"/>
        <interaction type="inapplicable"/>
        <preparedness type="scripted"/>
        <purpose type="inform" degree="high"/>
      </textDesc>
    </profileDesc>
    <revisionDesc>
      <change when="2015-07-03" who="Genova, unità di lavoro PRIN">Prima versione del file</change>
      <change when="2018-12-29" who="Luca Rossetto Casel">Versione 2 modificata per adeguare a schema TEI</change>
    </revisionDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <front>
      <div>
        <head>Cassazione civile, sez. II, 30/12/1997, n. 13120</head>
      </div>
    </front>
    <body>
      <div>
        <p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
        <p>SEZIONE II CIVILE</p>
        <p>Composta dagli <abbr>Ill.mi</abbr>
        <abbr>Sigg.</abbr> Magistrati:</p>
        <p>
          <abbr>Dott.</abbr> Antonio <persName>PATIERNO</persName> Presidente</p>
          <p>
            <abbr>[Dott.]</abbr> Vincenzo <persName>CALFAPIETRA</persName> Consigliere</p>
            <p>
              <abbr>[Dott.]</abbr> Rafaele <persName>CORONA</persName>
              <abbr>[Consigliere]</abbr>
            </p>
            <p>
              <abbr>[Dott.]</abbr> Giovanni <persName>PAOLINI</persName>
              <abbr>Rel.</abbr>
              <abbr>[Consigliere]</abbr>
            </p>
            <p>
              <abbr>[Dott.]</abbr> Antonino <persName>ELEFANTE</persName>
              <abbr>[Consigliere]</abbr>
            </p>
            <p>ha pronunciato la seguente</p>
            <p>SENTENZA</p>
            <p>sul ricorso proposto da:</p>
            <p>
              <persName>FINADINVAL</persName>
              <abbr>SOC.R.L</abbr>., successore a titolo particolare della <abbr>CO.GE.UR.</abbr>, <persName>Costruzioni Generali Urbane</persName>
              <abbr>S.R.L.</abbr>, in persona dell’<abbr>amm.re</abbr> unico legale <abbr>rapp.te</abbr>
              <abbr>ing.</abbr> Fernando <persName>Piccinini</persName>, elettivamente domiciliato in <geogName>ROMA</geogName> VIA FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato DIEGO <persName>CORAPI</persName>, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
              <p>Ricorrente</p>
              <p>contro</p>
              <p>CASSA <abbr>NAZ.</abbr>
              <abbr>PREV.</abbr>
              <abbr>ASSIST.</abbr> INGEGNERI <abbr>ARCHITET.</abbr>, <abbr>CO.GE.UR.</abbr>
            </p>
            <p>COSTRUZ.NI URBANE <abbr>S.R.L.</abbr>;</p>
            <p>Intimate e sul 2 ricorso<abbr> n.</abbr> 08012-94 proposto da:</p>
            <p>CASSA <abbr>NAZ.</abbr>
            <abbr>PREV.</abbr>
            <abbr>ASSIST.</abbr> INGEGNERI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI,</p>
            <p>in persona del suo <abbr>presid.</abbr>
            <abbr>Ing.</abbr> Marcello <persName>Conti</persName>, elettivamente</p>
            <p>domiciliato in <geogName>ROMA</geogName>
            <geogName>PIAZZA MAZZINI 27</geogName>, presso lo studio dell’avvocato</p>
            <p>FRANCO <persName>PASTORE</persName>, che la difende unitamente all’avvocato</p>
            <p>ANNIBALE <persName>MARINI</persName>, giusta delega in atti;</p>
            <p>Controricorrente e ricorrente incidentale</p>
            <p>contro</p>
            <p>
              <persName>FINADINVAL</persName>
              <abbr>SOC.A.R.L.</abbr>, successore a titolo particolare della         <abbr>CO.GE.UR.</abbr>, <persName>Costruzioni Generali Urbane</persName>
              <abbr>S.R.L.</abbr>, in persona dell’amministratore unico e legale <abbr>rapp.te</abbr>
              <abbr>Ing.</abbr> Fernando <persName>Piccinini</persName>, elettivamente domiciliata in <geogName>ROMA</geogName>
              <geogName>VIA FLAMINIA 318</geogName>, presso lo studio dell’avvocato DIEGO <persName>CORAPI</persName>, che la difende, giusta delega in atti;</p>
              <p>Controricorrente al ricorso incidentale</p>
              <p>nonché contro</p>
              <p>
                <abbr>CO.GE.UR.</abbr>
                <persName>COSTR. GEN. URBANE</persName>;</p>
                <p>Intimata per integrazione del contraddittorio        avverso la sentenza n. 3148-93 della Corte d’appello di ROMA,        depositata il 30-11-1993;</p>
                <p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del         09-05-97 dal relatore Consigliere <abbr>Dott.</abbr> Giovanni PAOLINI;</p>
                <p>udito l’Avvocato <persName>CORAPI</persName> Diego, difensore del ricorrente che        ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del        ricorso incidentale;</p>
                <p>Udito l’Avvocato <persName>MARINI</persName> Annibale difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;</p>
                <p>udito il <abbr>P.M.</abbr> in persona del Sostituto Procuratore Generale <abbr>Dott.</abbr> Vincenzo <persName>NARDI</persName> che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.</p>
                <div type="fatto">
                  <head>Fatto</head>
                  <p>Svolgimento del processo</p>
                  <p>La “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” <abbr>s.p.a.</abbr>, con atto del 26 marzo 1986, citò dinanzi al Tribunale di <geogName>Roma</geogName> la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” : premesso di aver venduto a detto ente, con contratto del 16 luglio 1985, un complesso immobiliare sito nella <geogName>via C. G. Viola</geogName> dell’agglomerato urbano capitolino per un prezzo di <abbr>L.</abbr> 13.700.000.000, di cui a) – <abbr>L.</abbr> 11.700.000.000 già corrisposte, b) – <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000 da pagare all’esito della verifica della regolare esecuzione dell’opera, e c) – <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000 da versare dopo che essa istante avesse consegnato all’acquirente il certificato di agibilità con destinazione ad uffici, il certificato di approvazione degli impianti termico, antincendio ed autorimessa e la licenza di esercizio degli ascensori e collaudo, pattuendo, a tale ultimo riguardo, con la clausola n. 5 del cennato negozio, che la licenza di esercizio degli ascensori ed il certificato di agibilità dovevano essere rilasciati entro il 30 novembre 1985, e che, in difetto, la controparte avrebbe definitivamente “incamerato” l’importo di <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000 di cui <foreign lang="lat">sub</foreign> c); facendo presente che, atteso il mancato rilascio della documentazione surrichiamata, la convenuta aveva trattenuto la ripetuta somma di <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000, e deducendo che la dianzi menzionata clausola n. 5 della vendita revocata in discussione era da ritenere invalida, o, comunque, inefficace, non essendo consentito l’”incameramento” di una somma a titolo di penale per un fatto non imputabile al preteso debitore; chiese condannarsi la summenzionata “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” a pagarle <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000, con “rivalutazione”, interessi e risarcimento del maggior danno ex <abbr>art.</abbr> 1224 cod. civ., ovvero, in subordine, ridursi la come sopra pattuita penale e porsi a carico dell’acquirente l’onere del pagamento del residuo prezzo, dedotta la penale.</p>
                  <p>Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, disattesa la domanda attorea principale, in accoglimento di quella subordinata, sul ritenuto presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli <abbr>artt.</abbr> 1382 e ss. cod. civ., ridusse la misura della penale, ravvisata, in tale clausola concordata e, operata la compensazione, fino alla concorrenza, con la somma di <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000 dovuta alla società istante a titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto a pagare alla controparte la somma di <abbr>L.</abbr> 450.000.000, con interessi legali dal 17 maggio 1986 al saldo, nonché ulteriori <abbr>L.</abbr> 50.000.000, con interessi legali a decorrere dalla data della decisione, a titolo di ristoro del danno correlato alla svalutazione monetaria.</p>
                  <p>Su gravami, rispettivamente, principale della “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 1993, disattesa la prima impugnazione ed accolta la seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande <foreign lang="lat">“ex adverso”</foreign> coltivate.</p>
                  <p>La corte distrettuale motivò la pronuncia evidenziando, in buona sostanza, per quanto può interessare nel presente giudizio di legittimità, aver contemplato la più volte citata clausola <abbr>n.</abbr> 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti in ordine al rilascio del certificato di agibilità e della licenza di esercizio degli ascensori) riconducibile nello schema di cui all’<abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr>, e suscettibile, nel caso di mancata prestazione del fatto del terzo promesso, di dar luogo all’insorgenza a carico della promittente di una obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli <abbr>artt.</abbr> 1382 e <abbr>ss.</abbr>
                  <abbr>cod. civ.</abbr> con riferimento a quella oggetto della clausola penale, e, in particolare, alla regola della relativa riducibilità di cui all’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr>, nella applicabilità di tale regola, contemplata da norma eccezionale, non passabile di estensione analogica, solo ad ipotesi di obbligazioni risarcitorie, rapportabili ad un inadempimento colpevole, e non ad obbligazioni indennitarie, non correlabili, come quella in esame, ad una inadempienza siffatta; doversi escludere, pertanto, la riducibilità dell’indennizzo concordato nella pattuizione negoziale considerata.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” <abbr>s.p.a.</abbr> nella titolarità del credito da questa, a suo tempo, azionato, ha prodotto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, notificata alla sua autrice il 17 marzo 1994.</p>
                  <p>La “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” resiste al ricorso, notificatole il 16 maggio 1994, con controricorso del 17 giugno 1994, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto da un unico motivo.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, alla sua volta, resiste al ricorso incidentale con controricorso del 20 luglio 1994.</p>
                  <p>Così la ricorrente principale, come quella incidentale hanno depositato memoria.</p>
                  <p>Questa Corte Suprema, nella sanzionata riunione dei ricorsi, con ordinanza in data 27 novembre 1996, ha disposto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti della “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” <abbr>s.p.a.</abbr>.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr> e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso al considerato incombente notificando alla società summenzionata atti di integrazione del contraddittorio, rispettivamente, il 21 ed il 13 gennaio 1997, ed in seguito hanno puntualmente depositato tali atti.</p>
                  <p>La società in tal guisa intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.</p>
                </div>
                <div type="diritto">
                  <head>Diritto</head>
                  <p>Motivi della decisione</p>
                  <p>1) – I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell’<abbr>art.</abbr> 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.</p>
                  <p>2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, nella incontestabilmente dimostrata (<abbr>v.</abbr>, la documentazione prodotta dalla ricorrente anzidetta nella presente sede ai sensi dell’<abbr>art.</abbr> 369, comma 2 n. 4, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>) intervenuta successione della società summenzionata alla “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” <abbr>s.p.a.</abbr>, parte originaria, nella titolarità del credito controverso, in virtù di atto fra vivi a titolo particolare, va ritenuto senz’altro ammissibile ai termini dell’<abbr>art.</abbr> 111, comma 4, del codice di rito, dovendosi puntualizzare sul tema, da un lato, che l’operatività di tale norma non resta preclusa dal fatto che la successione nella situazione in argomento si sia verificata in una fase di quiescenza del processo, e cioè nel periodo compreso fra la data di pronuncia della sentenza impugnata e quella della scadenza del termine per la proposizione del qui delibato gravame, non risultando l’esistenza di una qualche norma che sanzioni una preclusione al riguardo, e, dall’altro, che è da avere per irrilevante la deduzione della mancanza, antecedentemente alla produzione del ricorso, della comunicazione della realizzata cessione di credito alla controricorrente, debitrice ceduta, non incidendo tale, assunta, carenza sulla validità e sull’efficacia della cessione fra cedente e cessionaria, e, quindi, sul diritto di quest’ultima di agire a tutela delle acquistate ragioni a norma dell’<abbr>art.</abbr> 111 del codice di procedura,<abbr> prec.</abbr>
                  <abbr>cit.</abbr>.</p>
                  <p>3) – La “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” <abbr>s.p.a.</abbr>, cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’<abbr>art.</abbr> 111 <abbr>cod. proc. civ.</abbr>, la “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, attuale ricorrente, revocando in controversia la vendita di complesso immobiliare di cui in narrativa, da sè stipulata, in veste di alienante, con la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, compratrice, ha introdotto una domanda intesa ad ottenere il pagamento di una porzione del prezzo convenuto, dell’ammontare di <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000, in relazione alla quale, con specifica clausola del contratto in argomento (<abbr>art.</abbr> 5), era stato pattuito che essa dovesse essere versata nel caso in cui il certificato di agibilità del compendio negoziato e la licenza di esercizio degli ascensori nel medesimo installati fossero stati rilasciati dalle competenti pp. aa. entro il 30 novembre 1985, e che, se ciò non si fosse verificato, l’importo considerato sarebbe stato definitivamente ritenuto dall’acquirente per suffragare la pretesa, ha dedotto essere nullo ed insuscettibile di produrre effetti il patto contemplante, nei termini illustrati, la possibilità per la controparte di “ritenere” la somma in questione, per non essere, a suo dire, ammissibile un “incameramento” di penale per fatto non imputabile al debitore.</p>
                  <p>La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr>, la riduzione della concordata, asserita, penale e la condanna della controparte a versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.</p>
                  <p>La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha disatteso entrambe le pretese considerate: sul rilievo dell’inquadrabilità della pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle <abbr>pp. aa.</abbr> competenti in ordine al rilascio del certificato e della licenza surrichiamati) previste dall’<abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr>, e nella, consequenzialmente, ravvisata validità della pattuizione medesima, assunta “rientrante nell’ambito del contratto condizionato, disciplinato da una clausola atipica la quale… appare uno strumento pienamente conforme alla legge e vincolante anche per il giudice, essendo diretta manifestazione dell’autonomia contrattuale”, nonché nell’incontestato mancato compimento del fatto promesso entro il termine come sopra convenzionalmente stabilito, ha ritenuto, in primo luogo, non essere sorta la obbligazione della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di pagare l’importo “ex adverso” rivendicato, ed avere, quindi, detto ente diritto di “incamerare” l’importo medesimo per il titolo indennitario previsto dalla dianzi citata norma codicistica; ha affermato, secondariamente, non ricorrere le condizioni per far luogo a riduzione delle spettanze dell’ente medesimo correlate alla causale in discorso a mente dell’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr>, essendo questa norma, di stretta interpretazione, insuscettibile di operare con riguardo ad istituti diversi da quello della vera e propria clausola penale, e cioè della pattuizione recante una pretederminazione convenzionale del risarcimento dovuto alla parte adempiente nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento imputabile all’altra.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in “violazione e falsa applicazione degli <abbr>artt.</abbr> 1381, 1382, 1384 e 1218 <abbr>cod. civ.</abbr>, nonché degli <abbr>artt.</abbr> 112 e 115 <abbr>cod. proc. civ.</abbr> in relazione allo <abbr>art.</abbr> 360 n. 3, cod. proc. civ.)”, nonché in “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione allo <abbr>art.</abbr> 360, n. 5, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>)”, più specificamente, prospettando che erroneamente detta corte avrebbe ritenuto la irriducibilità della cennata pattuizione in virtù della quale era stato riconosciuto alla controparte il diritto di “incamerare” la contestata porzione di prezzo nel caso di mancato, o ritardato, rilascio di determinati provvedimenti amministrativi alla nozione di clausola penale, per non aver considerato che, in relazione alle promesse del fatto del terzo, la mancata prestazione del fatto promesso può dipendere, oltre che da cause non imputabili al promittente medesimo, se questi non si attivi per ottenere l’esecuzione della prestazione, ben suscettibile di dar luogo ad obbligazioni risarcitorie, e, perciò, all’applicabilità di penali assoggettabili alla disciplina di cui agli <abbr>artt.</abbr> 1382 e <abbr>ss.</abbr>
                  <abbr>cod. civ.</abbr>, e, segnatamente, a riduzione ex <abbr>art.</abbr> 1384 di detto codice; per non aver rilevato, quindi, che la pattuizione negoziale in discorso, avuto riguardo al relativo tenore letterale e alla portata delle conseguenze negative scaturenti in danno di essa ricorrente nell’ipotesi della riscontrata insorgenza delle condizioni suscettibili di farne scattare l’operatività, doveva essere intesa come passibile di applicazione solo nel caso di mancanza del promesso fatto del terzo dovuta a negligenza di essa promittente e qualificata, pertanto, come vera e propria clausola penale; per non aver tenuto conto, da ultimo, del dato che ogni pattuizione negoziale recante determinazione preventiva dell’indennizzo di cui all’<abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr> andrebbe ravvisata invalida in radice.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione degli <abbr>artt.</abbr> 1322, 1381, 2698, 1225, 1226 e 1227<abbr> cod. civ.</abbr> (in relazione all’<abbr>art.</abbr> 360, n. 3, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>)”, ed “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’<abbr>art.</abbr> 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, in definitiva, prospettando, a chiarimento di deduzioni già anticipate nel mezzo precedente, avere il giudice del merito erroneamente ritenuto consentite nel vigente ordinamento giuscivilistico clausole contrattuali, a suo dire, viceversa, da aver per contrarie a principi inderogabili di ordine pubblico, dirette a predeterminare convenzionalmente, in relazione alle promesse del fatto di terzi, la consistenza dello indennizzo dovuto al promissario nel caso di mancata prestazione del fatto promesso, indipendentemente dall’acquisita dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio cui detto indennizzo dovrebbe correlarsi.</p>
                  <p>Le censure, da delibarsi congiuntamente, perché connesse, devono essere disattese siccome, sotto ogni profilo, destituite di fondamento.</p>
                  <p>A) – La corte distrettuale, sul rilievo che con la contestata clausola della vendita in controversia, le parti hanno subordinato l’insorgenza del diritto dell’alienante a conseguire la contesa porzione di prezzo allo ottenimento da parte della acquirente delle più sopra ricordate autorizzazioni da rilasciarsi da autorità amministrative, ha ricostruito l’intento negoziale sotteso alla pattuizione considerata ritenendo che con questa l’anzidetta alienante abbia promesso alla compratrice che le cennate pp. aa. avrebbero rilasciato le autorizzazioni in discorso, così assumendo un’obbligazione riconducibile nel paradigma della promessa del fatto del terzo prevista dall’<abbr>artt.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr>, ed accettato di condizionare alla prestazione del fatto promesso l’insorgenza del suo diritto al qui rivendicato corrispettivo.</p>
                  <p>La così compiuta interpretazione della clausola in argomento integra la risultante di un accertamento di fatto, che appare assolutamente congruo e non contraddittorio, e che, perciò, non può essere ravvisato sindacabile nella presente sede, per difetto di motivazione, ai sensi dello <abbr>art.</abbr> 360, comma 1 n. 5, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>.</p>
                  <p>D’altro canto, nell’operazione interpretativa di cui trattasi non sono riscontrabili le, del resto genericamente, denunciate violazioni dei canoni legali di ermeneutica, di cui agli <abbr>artt.</abbr> 1362 e <abbr>ss.</abbr>
                  <abbr>cod. civ.</abbr>, (dovendo, al riguardo, puntualizzarsi che la parte che denunci in cassazione la violazione delle norme in discorso compiuta dal giudice del merito nell’interpretare il negozio oggetto della vertenza non può limitarsi ad indicare le disposizioni che assume violate, ma deve specificare i modi ed i termini in cui detto giudice si sia dalle stesse discostato).</p>
                  <p>B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non verificatosi, all’obbligo di attivarsi con la massima diligenza presso le competenti <abbr>pp. aa.</abbr> per far ottenere alla controparte alcune autorizzazioni indispensabili per consentirle il pieno godimento dell’immobile comprato si risolve, non nella denuncia di un vizio intrinseco dell’”iter” logico attraverso il quale detta corte è pervenuta alla decisione contestata ma, nella prospettazione della possibilità di attribuire alla pattuizione cennata significato e portata diversi da quelli ritenuti dal giudice del merito, e, perciò, nella deduzione di <foreign lang="lat">“quaestio facti”</foreign>, da avere, in quanto tale, per non utilmente sollevata in sede di legittimità.</p>
                  <p>C) – Non è dato rinvenire nell’ordinamento civilistico nessun principio immanente al sistema, o, tanto meno, una qualche norma specifica che precluda alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto <abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr>, l’esercizio della facoltà di predeterminare pattiziamente il <foreign lang="lat">“quantum”</foreign> dell’eventuale impegno indennitario del promittente correlato alla riscontrata mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto promessi.</p>
                  <p>4) – La Corte d’appello di <geogName>Roma</geogName>, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione della domanda recuperatoria nei termini illustrati in narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di non pagare la contesa somma di <abbr>L.</abbr> 1.000.000.000 a saldo del prezzo concordato nella vendita in controversia sul rilievo della spettanza dell’importo considerato alla attuale controricorrente e ricorrente incidentale a titolo di indennizzo ex <abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr> in correlazione con la riscontrata inottemperanza della controparte alla come sopra assunta promessa di fatto del terzo.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa applicazione degli <abbr>artt.</abbr> 1381, 2697, 2698 cod. civ. e 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli <abbr>artt.</abbr> 1362, 1363, 1366, 1367 <abbr>cod. civ.</abbr> (in relazione all’<abbr>art.</abbr> 360, n. 3, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>)”, ed ancora in “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’<abbr>art.</abbr> 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, nella realtà, denunciando aver detta corte “errato nel ritenere che alla Cassa acquirente possa essere riconosciuto il diritto a trattenere l’importo indicato dall’<abbr>art.</abbr> 5 del contratto (<abbr>L.</abbr> 1.000.000.000), benché essa controparte non abbia dimostrato in alcun modo (nè chiesto di dimostrare) di aver sofferto un’effettiva diminuzione patrimoniale a causa del modestissimo ritardo verificatosi nel rilascio delle licenze di esercizio degli ascensori”.</p>
                  <p>La doglianza è infondata.</p>
                  <p>In proposito, è sufficiente considerare come, di massima, non si debba, e non si possa, andare alla ricerca di ulteriori termini di riferimento monetario allorché, come nel caso in argomento, le parti abbiano provveduto a liquidare convenzionalmente l’importo di una obbligazione pecuniaria (<abbr>cfr.</abbr>, <foreign lang="lat">“in terminis”</foreign>, <abbr>Cass.</abbr>
                  <abbr>Sez.</abbr> III <abbr>civ.</abbr>, <abbr>sent.</abbr>
                  <abbr>n.</abbr> 4205 del 19.XII.1975).</p>
                  <p>5) – La Corte d’appello di <geogName>Roma</geogName>, con la sentenza impugnata, ha statuito non poter essere assoggettato a riduzione l’importo riscontrato spettante alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” per il titolo indennitario di cui ai due paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’<abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr> della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò, di stretta interpretazione, dell’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr>, che, con riferimento; alla clausola penale, attribuisce al giudice poteri equitativi di riduzione della liquidazione preventiva pattizia del risarcimento dovuto dalla parte inadempiente.</p>
                  <p>La “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr>, con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili “violazione e falsa applicazione degli <abbr>artt.</abbr> 1381, 1382 e 1384 <abbr>cod. civ.</abbr>, degli <abbr>artt.</abbr> 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli <abbr>artt.</abbr> 1374 e 1375 <abbr>cod. civ.</abbr>
                </p>
                <p>(in relazione all’<abbr>art.</abbr> 360, <abbr>n.</abbr> 3, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>)”, ed inoltre “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’<abbr>art.</abbr> 360, <abbr>n.</abbr> 5, <abbr>cod. proc. civ.</abbr>)”, segnatamente lamentando che la corte anzidetta abbia ritenuto di poter escludere l’operatività della surrichiamata norma dell’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr> con riferimento, oltre che alla diminuzione delle pattuite penali, anche alla riduzione degli indennizzi dovuti per il titolo di cui all’<abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr> (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).</p>
                <p>La deduzione non ha pregio.</p>
                <p>La disposizione dell’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr>, contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell’<abbr>art.</abbr> 1322 <abbr>cod. civ.</abbr>, che impone il rispetto dell’autonomia contrattuale dei privati, e, consequenzialmente, non è passibile di applicazione analogica a situazioni diverse da quella in essa specificamente previste.</p>
                <p>In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’<abbr>art.</abbr> 1381 <abbr>cod. civ.</abbr> e quella risarcitoria di cui agli <abbr>artt.</abbr> 1382 e ss. cod. civ., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni considerate dei poteri riduttivi del giudice previsti dall’<abbr>art.</abbr> 1384 <abbr>cod. civ.</abbr> con riferimento esclusivo alla seconda appare del tutto ortodossa e suscettibile di resistere alle critiche mossele.</p>
                <p>6) – Conclusivamente, il ricorso principale, nell’acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato.</p>
                <p>7) – Il ricorso incidentale, condizionato, resta, ovviamente, assorbito dalla sanzionata reiezione di quello principale.</p>
                <p>8) – Le spese fra la “FINADINVAL” <abbr>S.R.L.</abbr> e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” seguono la soccombenza e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della prima.</p>
                <p>9) – La “<abbr>CO.GE.UR.</abbr>” s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi sull’onere delle spese dei suoi riguardi.</p>
              </div>
              <div type="pqm">
                <head>PQM</head>
                <p>
                  <abbr>p.q.m.</abbr>
                </p>
                <p>La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale, condanna la ricorrente principale nelle spese in favore della ricorrente incidentale, liquidandole in <abbr>L.</abbr> 448.600, oltre <abbr>L.</abbr> 16.000.000 (sedici milioni) di onorari.</p>
                <p>Così deciso in <geogName>Roma</geogName>, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 1997.</p>
              </div>
            </div>
          </body>
        </text>
      </TEI>
