Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171 ultimo
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La parte che non si costituisce neppure nella prima udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione
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Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione
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possono disporre, non sono revocabili, neppure dal collegio, se non con l'accordo di tutte.
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