di predeterminare pattiziamente il “quantum” dell’eventuale impegno indennitario del promittente correlato alla riscontrata mancata prestazione dell
dovuti per il titolo di cui all’art. 1381 cod. civ. (mancata prestazione dell’obbligazione o del fatto del terzo promessi).
relazione alle promesse del fatto di terzi, la consistenza dello indennizzo dovuto al promissario nel caso di mancata prestazione del fatto promesso
. civ., e suscettibile, nel caso di mancata prestazione del fatto del terzo promesso, di dar luogo all’insorgenza a carico della promittente di una
terzo, la mancata prestazione del fatto promesso può dipendere, oltre che da cause non imputabili al promittente medesimo, se questi non si attivi per
fallo su Scapolo e la mancata espulsione di Cannavaro. I fischi all'arbitro? Lo strascico di domenica scorsa».