Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
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Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
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Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili giardini e orti o tra recinti nei campi.
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Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in
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giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre
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terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni
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