concretamente rispondere alle finalità del carcere minorile (impiego residuale, realizzazione di uno spazio educativo all'interno dell'istituzione, proiezione del
. 448 del 1988 e la revisione del sistema, in modo da consentire la completa attuazione del principio educativo del processo minorile, anche alla luce
perseguiti dall'istituzione scolastica ed esprimendo apprezzamento per lo specifico progetto educativo da essa posto in essere, decidono liberamente di
sviluppo di un progetto educativo comune: la praticabilità di tale forma di affidamento prescinde dunque, salve ovviamente le ipotesi di oggettiva
congiunto della potestà e dell'amministrazione e nel processo educativo dei figli. Sotto altro aspetto, la stessa legge ha specificato l'entità del
indagati non avevano alcun serio processo educativo in atto, si sofferma sul problema della nozione e del rilievo dei "processi educativi in atto" nel
all'interno di un progetto educativo comune. L'interesse del minore rimane, come prima della riforma, il principio che deve guidare il giudice nell'individuare