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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Libertà di stabilimento, affidamento condiviso ed affidamento esclusivo: un difficile rapporto a tre
I due provvedimenti in commento interpretano il significato del diritto del minore alla bigenitorialità, ed i criteri di scelta tra affidamento condiviso ed affidamento monogenitoriale nel caso di mutamento di residenza di uno o di entrambi i genitori, fornendo soluzioni opposte, entrambe, sotto diversi profili, inappaganti. L'ordinanza del Tribunale di Rimini, pur affermando la primaria importanza del diritto del minore alla bigenitorialità, giunge ad affermare che in attuazione di tale diritto possono essere limitate le libertà dei genitori costituzionalmente garantite, quale quella di fissazione della residenza, ritenendo che l'aspirazione del minore a mantenere rapporti educativi ed affettivi con entrambe le figure parentali possa essere soddisfatta solo mantenendo una vicinanza tra le rispettive abitazioni. Il provvedimento emesso, in sede di reclamo, dalla Corte d'appello, correttamente afferma l'incoercibilità della scelta di trasferire la propria residenza, ma ritiene che la distanza (notevole) tra le abitazioni dei genitori costituisca, di per sé, fattore ostativo all'applicazione dell'affidamento condiviso. Invero, principale elemento di novità di tale forma di affidamento, rispetto al passato, è la conservazione dell'esercizio della potestà in capo ad entrambi i genitori, e la disponibilità di questi ultimi allo sviluppo di un progetto educativo comune: la praticabilità di tale forma di affidamento prescinde dunque, salve ovviamente le ipotesi di oggettiva difficoltà, in ragione della distanza, di concordare ed attuare detto progetto, da considerazione d'ordine meramente quantitativo o logistico.