Come è noto, la tradizione processuale di common law disconosceva il ricorso alla tortura giudiziaria garantendo i sudditi della Corona d'Inghilterra
aveva fatto seguito un atto di diniego che non si limitava a negare il credito chiesto a rimborso, ma disconosceva l'intera (maggiore) eccedenza
disconosceva al tutto la natura obiettiva degli universali, e si rendevano puri pensieri subiettivi: erano nè più nè meno la « cogitatio collecta ex
. E come io lo disconoscevo, anch’egli disconosceva me. Perché la vita m’aveva contaminata, pensava che non fossi più capace d’apprezzarlo, che altre