alle parti, in relazione alla promessa dell’obbligazione, o del fatto, del terzo, di cui al ripetuto art. 1381 cod. civ., l’esercizio della facoltà
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FINADINVAL SOC.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amm.re unico legale rapp.te
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FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
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domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
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1) – I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell’art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.
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La disposizione dell’art. 1384 cod. civ., contemplando l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle
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surrichiamata norma dell’art. 1384 cod. civ. con riferimento, oltre che alla diminuzione delle pattuite penali, anche alla riduzione degli indennizzi
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La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha disatteso entrambe le pretese considerate: sul rilievo dell’inquadrabilità della
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La società anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto a quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto, a mente dell’art. 1384
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indispensabili per consentirle il pieno godimento dell’immobile comprato si risolve, non nella denuncia di un vizio intrinseco dell’”iter” logico attraverso il
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, indipendentemente dall’acquisita dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio cui detto indennizzo dovrebbe correlarsi.
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presente sede ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4, cod. proc. civ.) intervenuta successione della società summenzionata alla “CO.GE.UR.” s.p.a
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seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande “ex
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3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
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contemplato la più volte citata clausola n. 5 della vendita in controversia una promessa (da parte dell’alienante) del fatto di terzi (pp. aa. competenti
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nella via C. G. Viola dell’agglomerato urbano capitolino per un prezzo di L. 13.700.000.000, di cui a) – L. 11.700.000.000 già corrisposte, b) – L
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, di stretta interpretazione, dell’art. 1384 cod. civ., che, con riferimento; alla clausola penale, attribuisce al giudice poteri equitativi di
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concordato nella vendita in controversia sul rilievo della spettanza dell’importo considerato alla attuale controricorrente e ricorrente incidentale a titolo
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diritto dell’alienante a conseguire la contesa porzione di prezzo allo ottenimento da parte della acquirente delle più sopra ricordate autorizzazioni da
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vera e propria clausola penale; per non aver tenuto conto, da ultimo, del dato che ogni pattuizione negoziale recante determinazione preventiva dell
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