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Risultati per: creditori

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Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 - Codice di procedura civile.

25775
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1940
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.

Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorchè non privilegiati.

Dell'intervento dei creditori.

Dell'intervento dei creditori.

(Convocazione dei creditori).

(Facoltà dei creditori intervenuti).

Dell'intervento dei creditori.

(Avviso ai creditori iscritti).

(Pignoramenti su istanza di più creditori).

Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle

(Facoltà dei creditori intervenuti).

(Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari).

(Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione).

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto

(Intervento dei creditori iscritti e privilegiati).

Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.

Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 54 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni si propone con ricorso.

Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in

Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma

e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di

I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la

Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498

In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo

I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo

la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori

Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla

I creditori che hanno privilegio sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma

creditori opponenti se vi sono.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per

in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.

Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina

Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del

spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara

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