cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
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L'istanza può essere presentata anche a un Regio agente consolare all'estero il quale, provveduto quando occorre all'identificazione di chi l'ha
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fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'Autorità consolare del luogo, la
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Regio agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al
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