(Morte del comodatario).
(Obbligazione del comodatario).
(Danni al comodatario per vizi della cosa).
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
In caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno
Se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare
, non ne abbia avvertito il comodatario.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per
con l'orientamento maggioritario, in quanto stabilisce che se le parti non hanno convenuto un temine di durata del rapporto, il comodatario è tenuto a
comodato "precario", non va sotteso che l'impreveduto bisogno del comodante prevalga sugli interessi del comodatario, nonostante quest'ultimo sia
Contratto di comodato avente ad oggetto un immobile destinato dal comodatario ad alloggio familiare
delle parti un termine implicito di durata coincidente con le esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario. Poiché anche altre decisioni di
base della comune intenzione delle parti un termine implicito di durata coincidente con le esigenze della famiglia del comodatario. Atteso che anche
da parte del comodatario senza, però, comprimere eccessivamente il diritto del comodante che, gratuitamente, si priva del medesimo utilizzo. In
La sentenza in commento decide sul diritto del comodante alla restituzione dell'immobile destinato dal comodatario ad abitazione della famiglia di
qualificare alla stregua di comodato l'ipotesi in cui il comodatario abbia sostenuto le spese affinché il bene concesso fosse agibile considerando non solo
cercato di individuare la misura e i limiti della responsabilità del comodatario e del depositario in caso di uso illegittimo della "res" ricevuta, avendo
solo che il comodatario non possa pretendere di fare valere questi effetti nei confronti del terzo. Sulla base di tale presupposto, l'indagine dopo